Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13968 del 08/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 08/07/2016), n.13968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 15580/13 proposto da:

Casa Religiosa Collegio Francesco Denza, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Calabria 56, presso l’avv. Prof. Vincenzo M. Cesaro, che

unitamente all’avv. Bruno Cantone, la rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma Via F. Denza 50/A, presso l’avv. Nicola

Laurenti, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Maria Ferrai,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 3, n. 379/3/12 del 17 ottobre 2012,

depositata il 10 dicembre 2012, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 20 maggio 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 2005 al 2009 relativamente ad una unità immobiliare di proprietà della Casa Religiosa utilizzata principalmente come “scuola paritaria” e in parte come “Convitto per gli studenti” e per lo svolgimento delle quotidiane attività di religione e di culto nella chiesa annessa: per questi motivi l’ente riteneva – sia in relazione alla propria natura di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, sia in relazione al carattere non commerciale delle attività svolte – ad esso spettante in relazione alle suddette attività l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).

La Commissione adita rigettava il ricorso: pur riconoscendo sussistente il requisito soggettivo, richiesto per il diritto all’esenzione, negava la sussistenza del requisito oggettivo evidenziando la mancata prova da parte dell’ente dell’esercizio dell’attività con modalità non commerciali. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’ente religioso propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

Il Comune di Napoli resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo, l’ente religioso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 e art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, lett. c), dell’art. 11, comma 1, lett. j), Regolamento del Comune di Napoli, nonchè “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”, per aver escluso il diritto all’esenzione in ragione della mancanza dell’utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’istituto.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto la supposta mancanza dell’utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’istituto non costituisce ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale basa la propria decisione sul fatto che ad avviso del giudicante non sia risultato provata la natura non commerciale delle modalità di esercizio dell’attività svolta dall’ente.

2. Con il secondo motivo, l’ente religioso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 62 del 2000 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, nonchè “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”, per non aver tenuto conto del riconoscimento dello status di “scuola paritaria” all’attività didattica svolta nell’immobile in questione, status che di per sè imponeva la spettanza dell’esenzione.

2.1. Il motivo non è fondato. Lo status di scuola paritaria non costituisce di per sè condizione sufficiente perchè il “gestore” abbia diritto all’esenzione ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i): ma, secondo la circolare ministeriale n. 2DF del 26 gennaio 2009, occorre anche e in particolare che il “gestore” provi che “l’attività non debba chiudere con un risultato superiore al pareggio economico o che eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell’attività didattica”.

2.2. Ancor più il decreto del Ministero delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, recante “Regolamento da adottare ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 9, comma 6”, dispone all’art. 4, comma 3, lett. c), che, ai fini dell’esenzione di cui è causa, l’attività didattica deve essere “svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione”.

2.3. Ancora, la già citata circolare n. 2DF del 26 gennaio 2009 afferma che “la prova delle condizioni che giustificano il riconoscimento dell’esenzione, come sostiene ormai la consolidata giurisprudenza (Cfr. fra tutte: Corte di Cassazione sentenze n. 555 del 1994; n. 14992 del 2000; n. 12749 del 2 settembre 2002; n. 21728 del 17 novembre 2004; n. 7905 del 15 aprile 2005, n. 20776 del 26 ottobre 2005), spetta a chi sostiene di averne diritto”.

2.4. Orbene il giudice di merito ha escluso che l’ente religioso abbia adeguatamente ottemperato all’onere della prova che su di esso gravava e le censure articolate dall’ente si caratterizzano come censure di merito intese ad ottenere un’inammissibile revisione del giudizio che faccia prevalere sulla valutazione del giudicante l’interpretazione dei fatti sostenuta dalla parte. Il giudice a quo ha seguito l’orientamento espresso da questa Corte applicandone rigorosamente i principi enunciati alla fattispecie sottoposta al suo esame.

3. Con il terzo motivo di ricorso, l’ente religioso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), del D.L. n. 223 del 2006, art. 7, della L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a), nonchè “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”. Due soprattutto gli elementi che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare: l’attività di culto per l’esercizio delle funzioni religiose nell’immobile in questione; l’utilizzo della struttura come abituale dimora dei padri Barnabiti.

3.1. Il motivo non è fondato. Si tratta di questioni prive di decisività nella fattispecie dell’esercizio di una attività, quanto meno prevalente, di formazione ed istruzione, che l’ente religioso reclama come fondamento della pretesa esenzione. Sicchè devono essere considerati irrilevanti tutti i riferimenti ad una attività di culto, indubbiamente collaterale, o alle prestazioni ricettive, anche esse senza dubbio secondarie, svolte a favore di alcuni destinatari religiosamente qualificati.

4. Con il quarto motivo di ricorso, l’ente religioso reclama che per l’anno 2005, in forza della disciplina allora vigente ratione temporis, doveva essere esclusa la tassazione dell’attività a prescindere dal carattere commerciale della stessa.

4.1. Il motivo non è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte, secondi cui “in materia di ICI, l’esenzione di cui del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. (i), anche in base all’evoluzione di cui del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248 (come sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, comma 1, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248), impone di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività sanitarie e assistenziali che, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, per le concrete modalità di svolgimento, non siano orientate alla realizzazione di profitti, senza che rilevi il mero fatto dell’esistenza di una convenzione pubblica alla base di tale attività. Ne consegue che il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poichè di tipo assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione, mentre spetta al giudice di merito l’obbligo di accertare in concreto le circostanze fattuali, senza far ricorso ad astrazioni argomentative” (Cass. n. 6711 del 2015). La questione non è diversa con riferimento all’attività didattica o ad altre attività considerate dalla norma.

5. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 7.000,00 oltre spese forfettade 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA