Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13968 del 05/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.05/06/2017), n. 13968
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4418/2016 proposto da:
TECNOTENA SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona dell’amministratore Unico
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA MONTE ZEBIO 27 presso lo studio dell’avvocato CECILIA
FURITANO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI PICCIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2917/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il
03/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 11 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 132/2/11 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto i ricorsi di Tecnotena srl contro l’avviso di accertamento IRES, IRAP, IVA ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che la pretesa fiscale era fondata sulla legittimamente presunta inesistenza dell’operazione oggetto della fattura in contestazione – che riferiva testualmente al “..bene strumentale..” che “..non si trovava presso l’azienda che lo avrebbe acquistato, ma era stato consegnato presso la sede di soggetto diverso, e che comunque i soggetti della operazione avevano in comune la persona fisica dell’amministratore” – affermando che l’Agenzia fiscale aveva assolto il proprio onere probatorio e che di contro la società contribuente aveva fallito il proprio, peraltro osservando che la regolarità finanziaria e contabile dell’operazione non era sufficiente a quest’ultimo fine.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la Tecnotena srl deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il primo ed il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 – 5 – la ricorrente rispettivamente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale e l’omesso esame di un fatto decisivo controverso, rilevando che la CTR ha completamente mancato di considerare e motivare il proprio convincimento su altre due fatture oggetto della controversia sia nel primo grado che in appello, pur accogliendo il gravame dell’Ente impositore anche in ordine alle medesime.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.
E’ del tutto pacifico che oggetto del contenzioso in esame – anche in secondo grado in virtù della devoluzione completa operata dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, con la proposizione del gravame alla sentenza della CTP – non è soltanto l’operazione considerata dal giudice di appello ossia quella di cui alla fattura n. (OMISSIS) avente ad oggetto l’acquisto di un bene strumentale (pressa) non ritrovato presso la sede aziendale della ricorrente, ma anche quelle di cui alle fatture (OMISSIS) emessa dalla Tecnotena srl nei confronti della Catania Arredamenti srl e (OMISSIS) da questa società emessa nei confronti della Tecnotena srl.
Di tali operazioni in effetti la sentenza impugnata da conto, generico e parziale, solo nella parte narrativa, laddove accenna all’importo (Euro 116.666,66) della fattura (OMISSIS), ma poi non ne tratta più in alcun modo chiaro e diretto nella parte motiva.
Ne risulta dunque evidente la rilevata carenza motivazionale sotto entrambi i profili dedotti con il primo e con il secondo motivo del ricorso, non potendosi certamente attribuire valenza di “minimo costituzionale” (cfr. SU 8053/2014) alle generiche affermazioni in fatto ed in diritto della CTR, senza alcuno specifico riguardo al thema decidendum devolutole, anche in relazione a dette operazioni, con il gravame interposto dall’Ente impositore, e senza nessuna specifica considerazione delle contrapposte allegazioni delle parti, la cui analisi risulta sostanzialmente omessa.
La decisione in esame rientra quindi paradigmaticamente nell’ ipotesi patologica della motivazione meramente “apparente” secondo il principio di diritto che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526-01).
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo ed al secondo motivo, assorbito il terzo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017