Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13967 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 10/06/2010), n.13967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15814-2008 proposto da:

F.V., C.F., CA.SA.,

FA.AL., P.M., CA.CL., M.

S.G., MO.NA. e T.G.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Livorno n. 42 presso lo studio

dell’avvocato Lonetti Peppino, dal quale sono rappresenti e difesi

per procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

TRAMBUS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 281-283,

presso lo studio degli avvocati Persiani Mattia e Giampiero Proia,

che la rappresentano e difendono per procura rilasciata a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7833/2007 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 25/6/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.04.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Proia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, F.V., C.F., Ca.Sa., Fa.Al., P.M., Ca.Cl., M.S.G., Mo.Na., T.G. – premesso di essere stati assunti dall’ATAC-Azienda Tranvie Autobus del Comune di (OMISSIS) dapprima con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi e, al termine, in via definitiva – deducevano la nullità del contratto e l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato ab initio.

Rigettata la domanda, proponevano tutti appello contestando la sufficienza della formazione ricevuta durante il contratto di formazione.

La Corte di appello di Roma, in contraddittorio con l’appellata Trambus s.p.a. (subentrante all’ATAC, con sentenza 21.11.07-15.6.08 rigettava l’impugnazione, rilevando che la formazione pratica e teorica ricevuta dall’attore era stata tale da soddisfare gli obiettivi del contratto di formazione e lavoro e che, in ogni caso, gli appellanti non avevano indicato quali fossero le effettive carenze formative residuate, essendosi essi limitati ad indicare solo difformità formali dal progetto iniziale.

Propongono ricorso tutti i predetti dipendenti, denunziando violazione: 1) dell’art. 36 Cost., della L. 19 dicembre 1984, n. 863, art. 3, commi 3, 5 e 9, della L. 19 luglio 1994, n. 451, art. 16 e dell’art. 2103 c.c., contestando nella sostanza l’inattuazione del quadro normativo regolatore del contratto di formazione, con il quesito: dica la CS. che durante il contratto di formazione e lavoro ai prestatori competeva con il dovuto inquadramento nel livello immediatamente inferiore a quello di destinazione, il relativo complessivo trattamento (compreso quello stabilito nella contrattazione collettiva di settore ed aziendale) e che, nel difetto, anche perchè concomitante con le altre inadempienze riguardanti la formazione (quale, nel caso, la stessa formazione concentrata in un periodo iniziale del rapporto e non scadenzata secondo quanto stabilito dal progetto), il rapporto formativo si converte in normale contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dalla sua instaurazione; oppure, in subordine, dal compimento della formazione concentrata nel suddetto primo periodo dello stesso contratto formativo; 2) violazione, oltre che delle norme già indicate sub 1., anche dell’art. 37 Cost. dell’art. 141 del trattato CE 25.3.57 e degli artt. 1367, 1418 e 1419 c.c., anche in questo caso lamentando l’inattuazione del quadro normativo, con il quesito: dica la C.S. che, in seguito alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro in normale contratto a tempo indeterminato, ai dipendenti, ai sensi delle norme suddette, in quanto addetti alle mansioni proprie del livello di destinazione (sesto livello) competeva il complessivo trattamento normativo e retributivo previsto dalle leggi e dalla contrattazione collettiva di settore prevista per lo stesso livello.

Si difendeva con controricorso Trambus s.p.a..

Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha depositato una relazione che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il consigliere relatore osserva che parte ricorrente avrebbe dovuto porgere correttamente i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il Collegio ritiene il quesito validamente proposto solo per il primo motivo, dalla cui conclusione (pag. 25 del ricorso, prima della formulazione ex art. 366 bis c.p.c.) è desumibile una premessa da cui si arguisce che la problematica sottoposta è quella della “conversione del contratto di formazione e lavoro in normale contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dal suo instaurarsi, o, quanto meno, a partire dal completamento della formazione”.

Con riferimento a questo motivo di impugnazione deve rilevarsi che la per giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratto di formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall’inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto. In questa seconda ipotesi il giudice deve, tuttavia, valutare in base ai principi generali la gravità dell’inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza (Cass. 1.2.06 n. 2247, 16.1.06 n. 757 e 21.1.05 n. 1247).

Nel caso di specie la Corte di merito, richiamati precedenti giurisprudenziali antecedenti di segno identico, ha esaminato le doglianze espresse dai ricorrenti a proposito del percorso formativo cui gli stessi erano stati chiamati dal datore di lavoro ed è pervenuto, con accertamento di fatto congruamente motivato e pertanto non censurabile in questa sede, alla conclusione che la formazione si era svolta con modalità tali da soddisfare l’obiettivo di accrescimento del patrimonio tecnico-pratico del lavoratore cui l’istituto normativo è diretto.

Non esiste pertanto, il vizio dedotto con tale motivo, con la denunzia del quale parte ricorrente pare, invece, sollecitare una inammissibile revisione in fatto della pronunzia.

Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che l’art. 366 bis c.p.c. postula “l’enunciazione ad opera del ricorrente di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e perciò tale da implicare un ribaltamento della decisione del giudice a quo” (Cass. 22.6.07 n. 14682). La questione di diritto sottoposta al Collegio deve essere, inoltre, conferente al decisum della sentenza impugnata, nel senso che la risposta, se positiva per il richiedente, deve avere rilevanza diretta nella fattispecie perchè attinente alla questione in esame (Cass., S.u., 21.6.07 n. 14385).

Nel caso di specie il quesito si limita alla riproposizione delle conclusioni di merito, mediante l’esposizione del contenuto della domanda, senza l’esposizione di alcuna questione di diritto e la proposizione di nessun consequenziale quesito (pag. 36 del ricorso).

In ragione di tale difettosa formulazione, il motivo deve essere considerato inammissibile.

In conclusione il ricorso è infondato.

Le spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo;

condanna i ricorrenti alle spese che liquida in Euro 50 (cinquanta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

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