Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13966 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 24/06/2011), n.13966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.V., O.A., entrambi nella qualità di

figli ed eredi del sig. O.C.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VINCENZO BRUNACCI 57, presso lo studio

dell’avvocato BARCHIESI DANIELA, rappresentati e difesi dall’avvocato

MONTESANO CANCELLARA BERNARDO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio

POSTE ITALIANE AREA LEGALE TERRITORIALE DI ROMA, rappresentata e

difesa dagli avvocati DI IESO PASQUALE, CLAVELLI ROSSANA, giusta

delega in atti;

I.P.O.S.T. S.P.A., – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI GESTIONE COMMISSARIALE

FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato BUZZELLT DARIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1700/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/03/2003, R.G.N. 3182/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 13 giugno 2007, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Cassino, ha rigettato la domanda avanzata da O.C.E., il quale aveva agito in giudizio nei confronti di Poste Italiane s.p.a. e dell’IPOST, perchè gli fosse riconosciuto il diritto al riscatto, ai fini pensionistici e della buonuscita, del servizio prestato fuori ruolo per i periodi dal 1 ottobre 1954 al 9 agosto 1959 e dal 17 agosto 1959 al 30 giugno 1962, in qualità di sostituto portalettere, con obbligo del medesimo Istituto di emettere il provvedimento di riscatto per i fini e i periodi indicati.

Premesso che la giurisdizione del giudice ordinario era stata dichiarata dall’adito Tribunale con statuizione non sottoposta a censura, e premesso altresì che in base alla semplice esecuzione, da parte dell’IPOST, della sentenza di primo grado non poteva ritenersi l’acquiescenza dell’Istituto alla decisione, la Corte di merito ha ritenuto che la L. n. 1406 del 1961, art. 22, comma 2, debba essere interpretato nel senso che il diritto al riscatto spetti solo al portalettere effettivo, in quanto il generico riferimento alla qualifica di portalettere contenuto in quella disposizione non è idoneo a individuare quale destinatario della norma anche il portalettere precario, quale era il portalettere provvisorio o sostituto portalettere.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso O. A. e V., eredi del predetto lavoratore, già intervenuti in tale qualità nel giudizio di secondo grado.

Hanno resistito con distinti controricorsi l’IPOST – Istituto Postelegrafonici – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. e la società Poste Italiane.

Successivamente alla deliberazione della sentenza è sopravvenuto il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, che ha abrogato la L. 31 dicembre 1961 n. 1406, ed il Collegio,sulla questione rilevata di ufficio se nella presente fattispecie possa incidere la soppressione della norma invocata dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. ha concesso termine alle parti, le quali hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto rilevato che non vi è questione di giurisdizione, essendo stata affermata quella del giudice ordinario con statuizione del giudice di primo grado passata in giudicato.

Ancora preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso nei confronti della società Poste Italiane, per la quale con statuizione del Tribunale non sottoposta a censura, come sottolineato dalla sentenza qui impugnata, era stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva.

Restano compensate le spese del presente giudizio tra la detta società e i ricorrenti, non avendo costoro avanzato alcuna richiesta verso la medesima intimata.

Passando all’esame del ricorso per la parte che concerne l’IPOST, il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito escluso l’acquiescenza del predetto Istituto alla decisione di primo grado, malgrado che questo avesse spontaneamente adempiuto alla decisione di primo grado, senza che neppure fosse stata minacciata l’esecuzione della sentenza.

Al termine della esposizione delle censure è enunciato il quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ..

Il motivo è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ., consiste nella sua accettazione, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita, e in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione.

Pertanto si deve osservare che ove il soccombente dia spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole all’altra parte, pur senza esprimere alcuna riserva d’impugnazione, come appunto è avvenuto nella specie, non si verifica acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi del citato art. 329 cod. proc. civ., trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (Cass. 7 febbraio 2008 n. 2826).

Nè, a tale proposito, può avere rilevanza il pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza esecutiva, trattandosi di fatto equivoco) che può essere determinato dal fine di evitare il carico di ulteriori spese e l’esecuzione forzata, anche se non sia stata minacciata l’esecuzione o intimato il precetto (Cass. 11 giugno 2009, n. 13630; Cass. 20 settembre 2005 n. 18526; Cass., sez. un., 1 dicembre 2000, n. 1242), comportamento qui giustificato dalla Gestione intimata al fine di evitare un inutile aggravio di spese.

Il secondo motivo, per il quale è pure enunciato il quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione della L. 31 dicembre 1961, n. 1406, art. 22 e vizio di motivazione. Deduce che il comma 1 della norma ora richiamata, pur distinguendo le qualifiche di portalettere effettivo e provvisorio per il periodo antecedente al 1 ottobre 1952, ammette il riscatto per i servizi non di ruolo, e non vi è ragione di escluderlo per il servizio non di ruolo prestato dopo il 1 ottobre 1952 con la qualifica di portalettere provvisorio, se la norma si riferisce alla qualifica di portalettere senza alcuna distinzione, come quella specificata nel primo comma.

Il motivo è fondato.

La denunciata L. n. 1406 del 1961, art. 22 (dettato ad integrazione e modificazione della L. 27 febbraio 1958, n. 119), stabiliva (ora infatti la norma, unitamente agli altri articoli della legge che erano rimasti in vigore, è stata abrogata dal D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212) nei primi due commi che in particolare qui interessano:

“E’ ammesso a riscatto, secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato, il servizio prestato anteriormente al 1 ottobre 1952, con le qualifiche di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere effettivo o provvisorio, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza, con assicurazione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.

“E’ altresì ammesso a riscatto, con le suddette norme, il servizio prestato dal 1 ottobre 1952 in poi, con la qualifica di ufficiale ricevitore o portalettere, supplente giornaliero, procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.

Aggiungeva al quarto e al comma 5:

“Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al primo comma della L. 27 febbraio 1958, n. 119, art. 19, nei confronti del personale che, anteriormente alla data di passaggio alle Amministrazioni statali, abbia ottenuto l’iscrizione al Fondo istituito presso l’Istituto postelegrafonici, il servizio, riscattato con le norme di cui alla L. 25 gennaio 1960, n. 4, si considera come prestato con iscrizione al Fondo stesso. E’ altresì da considerarsi con iscrizione al predetto Fondo il servizio prestato, anteriormente al 1 luglio 1936, in qualità di ricevitore”.

“Il servizio prestato con le qualifiche sopra elencate e con quelle di direttore di ufficio locale e titolare di agenzia, previste dal secondo e L. 27 febbraio 1958, n. 119, art. 19, comma 3, è valutabile ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le modalità fissate dal primo comma del suddetto articolo ed è ammesso a riscatto anche quando il passaggio del predetto personale nei ruoli organici delle amministrazioni dello stato non sia avvenuto senza soluzione di continuità”.

Mentre agli ultimi due commi precisava:

“Il personale, di cui alla L. 25 gennaio 1960, n. 4, art. 2, comma 1, può ottenere, con le modalità di cui allo stesso articolo, il riscatto del periodo di servizio non di ruolo previsto dal D.Lgs. 7 aprile 1948, n. 262, art. 9 e successive modificazioni, nonchè di quello prestato in qualità di impiegato o agente ausiliario, a contratto a termine”.

“Delle suddette norme nonchè di quelle della L. 27 febbraio 1958, n. 119, art. 86, potrà avvalersi anche il personale che alla data di entrata in vigore delle norme stesse, sia già cessato dal servizio.

La stessa facoltà è concessa ai superstiti del personale medesimo”.

Osserva questa Corte che la formulazione letterale della norma ammette in modo equivoco, come pure concorda la sentenza impugnata, il riscatto per i servizi prestati per il periodo antecedente al 1952 dai dipendenti con le qualifiche riportate nel primo comma, tra cui in particolare per il “portalettere effettivo o provvisorio”.

E’ pur vero che riguardo al riscatto dei servizi prestati per il periodo dal 1 ottobre 1952 in poi, che sono quelli oggetto della presente controversia, con riferimento al portalettere la norma non riporta la distinzione di effettivo o provvisorio, ma ciò non può portare a ritenere che potessero accedere al riscatto per i servizi prestati dopo la data indicata solo i portalettere effettivi, come ha ritenuto la sentenza impugnata e come continua a sostenere l’IPOST nel controricorso. La circostanza che il secondo comma menziona solo il servizio svolto dal portalettere non consente di limitare il beneficio soltanto al personale con quella qualifica che sia effettivo, ed anzi una restrizione in tal senso del beneficio non sarebbe rispondente ad un principio di ragionevolezza, tanto più che in base al secondo comma avevano diritto al riscatto per detto periodo anche altri lavoratori cui venivano affidati in via provvisoria alcuni dei compiti dei portalettere, quali i procaccia addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici di maggiore importanza.

Nessuna distinzione fra effettivi e provvisori è poi riportata nel D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656, art. 78, per i portalettere quanto all’iscrizione al Fondo di cui all’art. 77 della citata legge.

Va evidenziato che, come precisato dal penultimo comma; era ammesso il riscatto per talune categorie di personale anche del servizio in precedenza prestato in qualità di impiegato o agente ausiliare, a contratto termine, circostanza questa che non giustifica una esclusione dal riscatto per i servizi svolti con la qualifica di portalettere provvisorio.

D’altra parte la sentenza oltre il dato letterale costituito dalla qualifica di portalettere non esplicita alcuna ragione della asserita limitazione ai portalettere effettivi, circa il riconoscimento del diritto al riscatto per i servizi prestati dopo il 1 ottobre 1952.

Infine, nessuna rilevanza può avere l’abrogazione della legge che consentiva il riscatto in questione, posto che operando l’abrogazione ex nunc, salvo diversa disposizione, la norma soppressa cessa di avere efficacia per il futuro, e continua a disciplinare le fattispecie nelle quali i presupposti di fatto che secondo quanto previsto dalla norma non più in vigore, erano sufficienti per l’acquisto del diritto dedotto in giudizio, si erano già realizzati alla data dell’abrogazione, come appunto si è qui verificato, trattandosi di servizi prestati secondo la precisazione contenuta nel sentenza impugnata dal 1 ottobre 1954 al 9 agosto 1959 e dal 17 agosto 1959 al 30 giugno 1962.

Il ricorso va accolto nei confronti dell’IPOST – Istituto Postelegrafonici – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. -, e cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, la quale farà applicazione del principio di diritto secondo cui è ammesso a riscatto, in base alle norme già vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato per i periodi in questione, ed ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita, il servizio prestato successivamente al 1 ottobre 1952 anche dal portalettere provvisorio. Il predetto giudice provvederà anche sulle spese del presente giudizio per quanto concerne il rapporto con l’IPOST.

P.Q.M.

La. Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Poste Italiane s.p.a., compensando fra le parti le relative spese processuali; accoglie il ricorso nei confronti dell’IPOST e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio relative al rapporto tra i ricorrenti e detto Istituto, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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