Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13966 del 05/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 04/05/2017, dep.05/06/2017),  n. 13966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2056-2015 proposto da:

CORTE DI APPELLO DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

Contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA,

53, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3666/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso (riproponendo, tuttavia, le questioni rimaste assorbite nei giudizi di merito), illustrato da memoria, gli enti impositori in epigrafe (tutti patrocinati dalla difesa erariale) impugnavano la sentenza della CTR del Lazio, relativa all’imposta dovuta per la registrazione di una sentenza, con riguardo al termine decadenziale per la sua riscossione, lamentando la violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., nonchè dell’art. 2945 c.c., comma 2 e del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 37 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto che la prescrizione decennale del diritto all’imposta decorresse dalla registrazione dell’atto (sentenza di primo grado) e non dall’imposta definitivamente accertata con il passaggio in giudicato della sentenza, alla luce del disposto di cui all’art. 2945 c.c., comma 2, secondo il quale la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di registrazione a debito di una sentenza, il procedimento di riscossione dell’imposta, in quanto condizionato all’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all’iniziativa del cancelliere dell’ufficio giudiziario e non dell’Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, sicchè risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dal medesimo D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78” (Cass. n. 5966/15, 21308/08, 17060/10). Nel caso di specie, tale termine decennale, non può che decorrere dalla pretesa definitivamente accertata, circostanza che si è realizzata nella vicenda, nel momento del passaggio in giudicato della sentenza per la parte non oggetto di cassazione con rinvio (per la restante parte, invece, l’imposta non è dovuta, in quanto, benchè la sentenza sia stata cassata con rinvio, si è estinta, ex art. 392 e 393 c.p.c., per mancata riassunzione, unitamente alla relativa pretesa impositiva, v. Cass. n. 24097/14, 19953/05). Quindi, dal passaggio in giudicato della sentenza d’appello, a seguito del rigetto del ricorso principale in cassazione, in data 9.7.2009, la pretesa può dirsi definitivamente accertata e da tale ultima data ha cominciato a decorrere la prescrizione; pertanto il credito portato dalla cartella di pagamento notificata il 9.9.2011 non risulta prescritto.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Lazio, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, esami tutte le questioni rimaste assorbite nei giudizi di merito.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA