Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13965 del 08/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 08/07/2016), n.13965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 16646/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Congregazione Religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza –

ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via di Pietralata 320, presso

l’avv. Gigliola Mazza Ricci, che, unitamente all’avv. Carmine

Battiante, la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Italian Hospital Group S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via delle Quattro

Fontane 15, presso l’avv. prof. Giuseppe Tinelli, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e sul ricorso R.G. n. 16671/12 proposto da:

Congregazione Religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza –

ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via di Pietralata 320, presso

l’avv. Gigliola Mazza Ricci, che, unitamente all’avv. Carmine

Battiante, la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

Italian Hospital Group S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Basilicata (Potenza), Sez. 01, n. 121/01/11 del 18 aprile 2011,

depositata il 13 giugno 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 20 maggio 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Pietro Garofali per l’Avvocatura Generale dello Stato,

l’avv. Gigliola Mazza Ricci per l’ente religioso e l’avv. Giuseppe

Contestabile, per delega dell’avv. Tinelli, per la Italian Hospital

Group S.p.A.;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso: per l’accoglimento del primo motivo

con assorbimento del secondo tanto del ricorso principale quanto del

ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate; per l’accoglimento

del quarto motivo del ricorso principale dell’ente religioso,

rigettati il primo e il terzo, con assorbimento dei restanti e del

ricorso incidentale della Italian Hospital Group.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne un atto di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro (e delle altre connesse imposte) dovuta in relazione alla cessione da parte dell’ente religioso alla società Italian Hospital S.p.A. del ramo d’azienda costituito dal complesso ospedaliero ” (OMISSIS)” sito in comune di (OMISSIS) e comprendente diverse unità immobiliari, alle quali una stima UTE attribuiva un valore maggiore di quello dichiarato: nello stesso atto impositivo veniva determinato un maggior valore di avviamento. L’impugnazione era proposta sia dell’ente venditore, sia dalla società acquirente deducendo:

decadenza del potere di accertamento; violazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, vizio di motivazione sia dell’atto impositivo, sia della stima UTE;

errata determinazione dell’avviamento. La società acquirente a sostegno della corrispondenza dei valori dichiarati produceva apposita perizia.

La Commissione adita, riuniti i ricorsi e disposta una CTU, all’esito delle operazioni peritali accoglieva parzialmente l’impugnazione di parte contribuente, riducendo i valori accertati a quelli determinati nella consulenza, sia per gli immobili, sia per l’avviamento;

disponeva che le imposte ipocatastali fossero commisurate al valore effettivo degli immobili e determinava le sanzioni nel “minimo”.

La sentenza era impugnata dall’ente religioso in via principale e dall’Ufficio in via incidentale: anche la società acquirente costituendosi in giudizio proponeva una propria impugnazione incidentale, sulla base delle medesime argomentazioni svolte in prime cure. Gli appelli così proposti dalle parti erano rigettati con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Resistono con controricorso la Congregazione Religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza –

ONLUS e la società acquirente Italian Hospital Group S.p.A. la quale, con lo stesso atto propone ricorso incidentale con diciannove motivi.

Con separato ricorso la Congregazione Religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza – ONLUS propone un proprio ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza con cinque motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e con lo stesso atto propone anche ricorso incidentale con due motivi. L’Italian Hospital Group S.p.A. non si è costituita.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Preliminarmente occorre disporre la riunione dei due ricorsi –

quello R.G. n. 16646/12 proposto dall’Agenzia delle entrate e quello R.G. n. 16771/12 proposto dalla Congregazione Religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza – ONLUS – trattandosi di mezzi di impugnazione della medesima sentenza n. 121/1/2011 della Commissione Tributaria Regionale di Potenza.

2. Esaminando per prima l’impugnazione proposta in via principale dall’Agenzia delle entrate va rilevato che i due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto relativi ad un’unica sostanziale censura – dedotta una prima volta sotto il profilo dell’omessa pronuncia (primo motivo) ed una seconda volta sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione (secondo motivo) – con la quale la parte ricorrente lamenta il rigetto del proprio appello incidentale.

3. Si tratta di censure inammissibili e comunque infondate.

3.1. Va rilevato, in via preliminare, che le argomentazioni dedotte dalla parte ricorrente appaiono in deciso contrasto con il principio di specificità dell’impugnazione che impone un dovere di chiarezza nella circostanziata definizione dei precisi limiti della critica in relazione tanto ai punti che si intendono fare oggetto di censura, quanto alle manchevolezze rilevate nel ragionamento del giudicante.

3.2. Invero la parte ricorrente afferma che il giudice di merito si è limitato “a prendere in considerazione, rigettandola, la sola eccezione d’inammissibilità dell’appello principale notificato dalla Congregazione: eccezione che, all’evidenza, nulla aveva a che vedere, sul piano logico e giuridico, con l’impugnazione incidentale proposta dall’Amministrazione”, la quale era priva di un qualsiasi legame di “interdipendenza e pregiudizialità” con l’impugnazione principale e con quella incidentale proposta dalla società acquirente, che potesse giustificare l’ipotesi che si trattasse di “una reiezione dell’appello incidentale implicita o per “assorbimento””.

3.3. Per “spiegare” il senso della propria censura, la parte ricorrente rinvia a qualche pagina addietro del ricorso, dove trascrive, realizzando una inconferente ipertrofia della narrazione, il proprio appello incidentale nell’inammissibile tentativo di affidare al giudice di legittimità il compito, che ad esso non compete, di identificare, mediante la non dovuta lettura integrale degli atti processuali, il contenuto specifico del motivo di impugnazione e cioè quale sia in concreto la questione, l’eccezione, rispetto alla quale il giudice di merito non si sarebbe pronunciato.

4. Il discorso non muta, se si guarda alla censura sotto il profilo del supposto difetto assoluto di motivazione (secondo motivo), censura argomentata con formulazione sovrapponibile a quella utilizzata per supportare la lamentata “mancata pronuncia” di cui al primo motivo di ricorso.

4.1. Finisce per restare “misterioso” il capo della sentenza impugnata al quale la formulata censura intende concretamente riferirsi: fatto è che la mera riproduzione integrale degli atti processuali dei precedenti gradi non è funzionale alle esigenze di sinteticità e specificità dell’impugnazione e comunque rende assai più ardua la comprensibilità delle deduzioni critiche e delle relative argomentazioni esplicative, esponendo il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass. n. 17698 del 2014).

4.2. Peraltro può rilevarsi che il giudice di merito si è pronunciato su tutti i vari aspetti della controversia, supportando con convincenti argomentazioni le soluzioni adottate: tanto più, quindi, sarebbe stato necessario un rigoroso rispetto del principio di specificità dell’impugnazione, mediante una circostanziata formulazione delle censure formulate.

4.3. Pertanto il ricorso dell’amministrazione deve essere rigettato.

5. Passando ad esaminare il ricorso incidentale della società acquirente si rileva preliminarmente che esso è di certo eccedente (ben diciannove motivi) rispetto a quella che è (e dovrebbe essere) la funzione tipica di un interpello al giudice di legittimità al quale non è (e non dovrebbe essere) devoluto un “riesame del caso”.

5.1. Il primo motivo – con il quale la società denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 1, art. 51, commi 1 e 4 e 52, comma 4, in quanto nel caso di specie essendo stato indicato il valore del bene trasferito mediante il calcolo automatico della rendita non poteva l’Ufficio legittimamente accertare un maggior valore – si risolve in censure attinenti al merito della controversia del quale si pretende un inammissibile riesame destinato a far prevalere l’opinione della parte ricorrente sulla valutazione del giudicante.

Si tratta inoltre di censure che attengono più strettamente all’atto impositivo che non alla sentenza impugnata, la quale sul punto si dimostra frutto di un’attenta analisi della fattispecie e perfettamente coerente con i principi nel caso applicabili (si tratta di una cessione d’azienda nel suo complesso considerata).

6. Nel rigetto del primo motivo restano assorbiti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso perchè hanno tutti come presupposto la già esclusa applicabilità del criterio della valutazione automatica.

7. Il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo addebitano alla sentenza impugnata un vizio motivazionale (gli ultimi tre motivi anche sotto il profilo della violazione di legge:

L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, art. 2697 c.c., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3) che concernerebbe l’attività del giudice di merito nella considerazione e valutazione delle varie censure sul difetto di motivazione dell’atto impositivo sollevate dalla società acquirente.

7.1. Si tratta di una defatigante parcellizzazione dell’impugnazione:

le censure sviluppate sono, ancora una volta, oltre che manifestamente intese ad ottenere un inammissibile riesame del giudizio di merito, sostanzialmente indirizzate più all’atto impositivo che alla sentenza impugnata, la quale si dimostra sul punto adeguatamente motivata ben evidenziando le ragioni che militano a favore di una sufficiente motivazione dell’atto impositivo contestato.

7.2. Tanto più “fuori asse” si palesano le censure della parte ricorrente incidentale, ove si pensi che nel caso di specie il giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio per la determinazione del valore del complesso trasferito a riprova della prudenza e dell’attenta considerazione del giudicante circa la valutazione del bene trasferito.

8. Il dodicesimo e tredicesimo motivo riguardano anch’essi una medesima censura svolta, prima, sotto il profilo dell’omessa pronuncia e, poi, sotto il profilo dell’omessa motivazione: il giudice di merito non si sarebbe pronunciato, o avrebbe respinto senza motivare, l’eccezione che sarebbe stata sollevata dalla parte ricorrente circa la natura suppletiva della maggiore imposta ipotecaria e catastale chiesta dall’Ufficio, per non aver quest’ultimo rispettato le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 463 del 1997, artt. 3 bis e 3 ter, con la conseguenza che nel caso si sarebbe verificata la decadenza per l’avvenuta notifica dell’accertamento oltre i tre anni dalla data di registrazione dell’atto.

8.1. Il carattere suppletivo dell’imposta osterebbe, secondo la parte ricorrente, all’applicabilità della proroga prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11. Questo tipo di censura è ulteriormente ribadito nel quattordicesimo motivo di ricorso a conferma dell’ispirazione del ricorso ad una logica di parcellizzazione delle censure in contraddizione con i principi di concentrazione, sinteticità e specificità che dovrebbero caratterizzare l’impugnazione.

9. Le censure non sono fondate. Il giudice di merito si è pronunciato sulla questione della decadenza dell’amministrazione dal potere accertativo escludendo che questa fosse intervenuta in ragione della proroga biennale stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, alla luce anche di quanto stabilito dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46.

9.1. Va considerato che alcuna decadenza o conseguenza limitativa per il potere accertativo dell’amministrazione (nelle diverse forme nelle quali questo può articolarsi) risulta normativamente previsto per l’eventuale mancata osservanza da parte dell’amministrazione stessa del termine di trenta giorni indicato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, art. 3 ter, per il controllo della regolarità dell’autoliquidazione.

9.2. Nè alcuna limitazione in riferimento alla natura dell’imposta (principale, complementare o suppletiva) risulta stabilita in ordine all’area di operatività della proroga sancita circa i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, se non la condonabilità del debito tributario e la mancata presentazione della necessaria domanda (o che questa sia priva di effetti): e questa Corte si è espressa per la condonabilità di una lite concernente l’imposta suppletiva di registro (Cass. n. 7798 del 2006).

10. Proseguendo nella stessa linea di parcellizzazione delle censure, la parte ricorrente incidentale lamenta con i successivi tre motivi (quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo) la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23 (sotto due differenti profili), nonchè vizio di motivazione in ordine alla stessa circostanza (asserita indeducibilità delle passività dichiarate nell’atto di cessione dalla base imponibile, che ad avviso di parte ricorrente non sarebbe sostenibile alla luce della disposizione di cui del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 4).

10.1. Si tratta di censure infondate. Secondo l’orientamento espresso da questa Corte la disposizione di cui del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 4 “deve intendersi riferita (ipotesi questa fatta salva dal primo comma della stessa norma) al caso in cui siano separatamente negoziati, con autonomi corrispettivi, singoli beni del compendio aziendale” (Cass. n. 7196 del 2000), circostanza che non ricorre, e non è dimostrato che ricorra, nel caso di specie.

11. Con il diciottesimo motivo la parte ricorrente incidentale denuncia la violazione del D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 1, comma 1, lett. c), norma che ad avviso della ricorrente stabilisce una soglia di tolleranza di un quarto tra dichiarato e accertato perchè possa scattare la sanzione: sicchè il giudice di merito in luogo di sancire la sanzione “al minimo” avrebbe dovuto escludere del tutto la sanzione. La stessa censura è ribadita nel diciannovesimo motivo sotto il profilo del vizio di motivazione avendo il giudice di merito motivato la propria decisione per relationem alla sentenza di prime cure.

11.1. La censura, argomentata in modo assertivo, è inammissibile in quanto attiene ad aspetti di merito della controversia, richiedendo peraltro al giudice di legittimità valutazioni estimative. Nè appare fondato il lamentato vizio di motivazione in quanto il giudice di merito indica il criterio logico del proprio ragionamento affermando che occorre una lettura integrata delle sentenze di primo e secondo grado, che debbono intendersi strettamente correlate tra loro.

12. Per tutte le ragioni esposte deve rigettarsi il ricorso incidentale della società acquirente.

13. Si può a questo punto esaminare il ricorso autonomamente proposto dall’ente religioso, il quale, tuttavia, essendo proposto successivamente a quello proposto dall’Agenzia delle entrate, deve considerarsi comunque un ricorso incidentale, che rimane ammissibile essendo stato nella specie rispettato il limite temporale per la notifica del controricorso al ricorso principale (Cass. n. 5695 del 2015: “Il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi”).

14. Con il primo motivo, l’ente religioso ricorrente incidentale lamenta omessa motivazione in ordine alla eccepita decadenza del potere di accertamento, non impedita nella specie dalla impossibilità di considerare efficace la sanatoria derivante dall’intervenuta impugnazione stante il fatto che la notifica dell’atto impositivo sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 148 c.p.c., perchè la relata di notifica non era stata redatta in calce all’atto notificato.

14.1. Il motivo è inammissibile perchè si argomenta come vizio di motivazione un comportamento del giudice di merito che in realtà, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe consistito in una violazione di legge (la violazione appunto dell’art. 148 c.p.c.). Ma la censura, anche come argomentata, non risulta fondata in quanto non investe la ratio decidendi del rigetto dell’eccezione di nullità per violazione dell’art. 148 c.p.c., che è rappresentata dalla mancata deduzione da parte del ricorrente della incompletezza e della non conformità all’originale dell’atto notificato (deduzione che parte ricorrente qui non afferma di aver fatta, con quali modalità, in quale specifica sede processuale).

14.2. In verità questa Corte, occupandosi di un caso simile a quello che qui interessa e cioè relata di notifica non redatta in calce all’atto, bensì nel frontespizio, ha affermato: “La localizzazione in calce all’atto notificato svolge… la funzione garantistica di richiamare l’attenzione dell’Ufficiale giudiziario alla regolare esecuzione dell’operazione di consegna della copia conforme all’originale, dal momento che la attestazione di eseguita consegna della copia dell’atto, che fa fede fino a querela di falso, implica l’attestazione di conformità della copia all’originale. Qualora la relazione di notificazione sia, invece annotata sul frontespizio del documento, viene meno la garanzia della consegna dell’atto nella sua integralità e, pertanto, la notificazione deve dirsi nulla, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo” (Cass. n. 6749 del 2007).

14.3. Se ne può dedurre che quando la completezza e conformità dell’atto notificato non sia oggetto di specifica contestazione, sussistono comunque, al di là della “violazione” del precetto formale, i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo: tanto più quando sia possibile accertare direttamente, e questo è il caso che ci occupa, la integralità dell’atto notificato.

14.4. Nella fattispecie, infatti, l’atto notificato è, anche sotto il profilo formale, un atto unico e indivisibile, composto di dodici pagine, ciascuna delle quali è numerata – dalla “1 di 12” (che è costituita dalla relata di notifica) alla “12 di 12” – e reca alla fine (e cioè in calce) l’attestazione certificata che l’atto è appunto composto di dodici pagine: sicchè nessun dubbio può esservi sulla completezza e conformità dell’atto notificato, dimostrata dalla certificazione della sua composizione nella quale la relata, indipendentemente dalla sua collocazione, è attestata come parte integrante e costitutiva dell’atto stesso e non come qualcosa di “aggiunto” mediante spillatura ad un documento “altro”.

15. Il secondo motivo reca una censura analoga a quella formulata dalla società acquirente nel quindicesimo e sedicesimo motivo del suo ricorso incidentale: la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, in ordine all’asserita indeducibilità delle passività dichiarate nell’atto di cessione dalla base imponibile, che ad avviso di parte ricorrente non sarebbe sostenibile alla luce della disposizione di cui del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 4.

15.1. Si tratta di censura infondata, come già si è detto. Secondo l’orientamento espresso da questa Corte la disposizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 4 “deve intendersi riferita (ipotesi questa fatta salva dal comma 1 della stessa norma) al caso in cui siano separatamente negoziati, con autonomi corrispettivi, singoli beni del compendio aziendale” (Cass. n. 7196 del 2000), circostanza che non ricorre, e non è dimostrato che ricorra, nel caso di specie.

16. Il terzo motivo, riproducendo analoga censura formulata dalla società acquirente nel suo ricorso incidentale (motivo dodicesimo), lamenta che il giudice di merito non si sarebbe pronunciato sull’eccezione che sarebbe stata sollevata dalla parte ricorrente circa la natura suppletiva della maggiore imposta ipotecaria e catastale chiesta dall’Ufficio, per non aver quest’ultimo rispettato le disposizioni di cui del D.Lgs. n. 463 del 1997, artt. 3 bis e 3 ter, con la conseguenza che nel caso si sarebbe verificata la decadenza per l’avvenuta notifica dell’accertamento oltre i tre anni dalla data di registrazione dell’atto. Il carattere suppletivo dell’imposta osterebbe, secondo la parte ricorrente, all’applicabilità della proroga prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11.

16.1. La censura non è fondata. Il giudice di merito si è pronunciato sulla questione della decadenza dell’amministrazione dal potere accertativo escludendo che questa fosse intervenuta in ragione della proroga biennale stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, alla luce anche di quanto stabilito dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46.

16.2. Va considerato che alcuna decadenza o conseguenza limitativa per il potere accertativo dell’amministrazione (nelle diverse forme nelle quali questo può articolarsi) risulta normativamente previsto per l’eventuale mancata osservanza da parte dell’amministrazione stessa del termine di trenta giorni indicato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, art. 3 ter, per il controllo della regolarità dell’autoliquidazione.

16.3. Nè alcuna limitazione in riferimento alla natura dell’imposta (principale, complementare o suppletiva) risulta stabilita circa l’area di operatività della proroga sancita circa i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, se non la condonabilità del debito tributario e la mancata presentazione della necessaria domanda (o che questa sia priva di effetti): e questa Corte si è espressa per la condonabilità di una lite concernente l’imposta suppletiva di registro (Cass. n. 7798 del 2006).

17. Con il quarto motivo l’ente religioso lamenta un’omessa motivazione in ordine alla non debenza delle sanzioni: in realtà, argomentando la censura, oltre a dedurre il rinvio alla sentenza di prime cure come sostanza della motivazione della sentenza d’appello, la parte ricorrente deduce poi una violazione di legge (D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 1, comma 1, lett. c), norma che ad avviso della ricorrente stabilisce una soglia di tolleranza di un quarto tra dichiarato e accertato perchè possa scattare la sanzione: sicchè il giudice di merito in luogo di sancire la sanzione “al minimo” avrebbe dovuto escludere del tutto la sanzione).

17.1. La censura, argomentata in modo assertivo, è inammissibile in quanto attiene ad aspetti di merito della controversia, richiedendo peraltro al giudice di legittimità valutazioni estimative. Nè appare fondato il lamentato vizio di motivazione in quanto il giudice di merito indica il criterio logico del proprio ragionamento affermando che occorre una lettura integrata delle sentenze di primo e secondo grado, che debbono intendersi strettamente correlate tra loro.

18. Da ultimo con il quinto motivo, l’ente religioso lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata in ragione del supposto mancato rispetto da parte dell’appellante amministrazione delle regole stabilite dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in quanto l’Ufficio si sarebbe limitato a contestare le risultanze della CTU. 18.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto l’appello dell’Ufficio è stato rigettato con conferma delle conclusioni formulate dalla CTU in punto di valutazione del compendio trasferito.

19. Quanto all’appello incidentale proposto dall’amministrazione in risposta al ricorso proposto autonomamente dall’ente religioso, esso riproduce i motivi posti a fondamento dell’appello principale della stessa amministrazione, già rigettati per le surriportate ragioni, che potrebbero essere confermate in questa sede, ove non si volesse considerare, e non lo si può, che siffatta impugnazione è inammissibile alla luce dell’orientamento di questa Corte che ha evidenziato come “la consumazione del diritto di impugnazione conseguente alla proposizione del ricorso principale per cassazione esclude che la stessa parte, ricevuta la notificazione del ricorso di altro contendente, possa introdurre nuovi e diversi motivi di censura rispetto a quelli avanzati con il ricorso originario ovvero reiterare i motivi già prospettati mediante la proposizione di un successivo ricorso incidentale che, se avanzato, va dichiarato inammissibile” (Cass. n. 27898 del 2011).

20. Pertanto, riuniti i ricorsi, debbono essere rigettati tanto il ricorso principale dell’amministrazione, quanto i ricorsi incidentali proposti dall’ente religioso venditore, dalla società acquirente e a sua volta dalla stessa amministrazione.

21. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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