Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13965 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.05/06/2017),  n. 13965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24387/2015 proposto da:

B.D., B.A., i quali agiscono anche

nell’interesse dei signori D.D.C., C.D.ica,

B.G.D., R.L., R.M.G. e

B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI

FIANNACCA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2187/27/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

B.D. e B.A. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe con la quale, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, è stato ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione relativo ad INVIM, dovuta in relazione al rogito di compravendita con il quale D.L.G., madre dei contribuenti, emesso a carico dei contribuenti, quali eredi di D.L.G., sulla base di decreto di estinzione del giudizio emesso dalla CTP nel giudizio a suo tempo iniziato da B.A., coniuge della De Leo.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza, non notificata, pubblicata il 30 giugno 2014, è inammissibile, essendo stato notificato il 29 settembre 2015 e, dunque, ben oltre il termine lungo di un anno, maggiorato del primo periodo di sospensione feriale di 46 giorni (per l’anno 2014) e dell’ulteriore sospensione feriale relativa all’anno 2015 di 31 giorni alla stregua del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. con modific. dalla L. n. 162 del 2014 (applicabile in relazione all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione, successiva all’1.1.2015) – cfr. Cass. n. 27338/2016-, andando a scadere il detto termine il giorno 17 settembre 2015.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 1500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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