Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13964 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 10/06/2010), n.13964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1247/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 84/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONLE

di MILANO del 12/10/07, depositata il 23/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione, di cui è stata tentata la notificato a mezzo posta, non risulta recapitato al destinatario.

Il plico contenente l’atto d’impugnazione è stato restituito alla parte erariale, in quanto non recapitato per trasferimento del destinatario; il ricorrente inoltre non ha tempestivamente tentato di rinnovare la notificazioni alla parte non evocata in causa con il ricorso per cassazione, che quindi deve dichiararsi inammissibile.

Non vi è ragione, stante la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’intimato, di provvedere in ordine alle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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