Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13964 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.05/06/2017),  n. 13964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14547/2016 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. PORRO 18,

presso lo studio dell’avvocato IACOPO VIVALDI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6469/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che M.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione imposta ipotecaria, catastale e registro, in relazione ad un atto del 2010;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che, nell’applicazione dei valori delle stime OMI, l’Ufficio aveva considerato il valore minimo, ivi individuato per immobili simili, a destinazione commerciale ed ubicati nella stessa zona, ed inoltre che la suddetta prova, pur indiziaria, non era stata contestata da alcun elemento.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, attraverso il primo, la ricorrente assume la violazione o falsa applicazione di norme di diritto D.P.R. n. 131 del 1986, ex artt. 51 e 52, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la sentenza impugnata sarebbe stata fondata sul generico riferimento alla consultazione della banca dati dell’Agenzia del territorio, restando così viziata da un’obiettiva deficienza del criterio logico di formazione del convincimento;

che, col secondo, la M. lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR nulla avrebbe dedotto riguardo al problema, evidenziato col gravame, relativo alla carenza di motivazione dell’avviso ed alla mancata allegazione delle specifiche quotazioni OMI relative agli immobili compravenduti; che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;

che il primo motivo è fondato;

che, infatti, della L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 4, lettera f) e comma 5 (Legge Comunitaria) ha modificato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice;

che la CTR – dopo aver correttamente affermato che i valori OMI non costituiscono fonte tipica di prova – ha però richiamato i dati allegati dall’Ufficio (valore minimo individuato per immobili simili, a destinazione commerciale ed ubicati nella stessa zona, posizione al piano seminterrato, ulteriore riduzione percentuale di 1/4 stante l’originaria comproprietà dell’acquirente) attribuendo ad essi sufficiente gravità, precisione e concordanza, senza precisare (stante il valore indiziario dei predetti elementi) quale fosse il necessario riferimento a dati ulteriori rispetto ai (seppur minimi) valori OMI, idonei appunto ad integrare gli stessi;

che tale lacuna inficia la motivazione dei giudici di appello;

che il secondo motivo resta assorbito;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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