Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13963 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.05/06/2017),  n. 13963

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14386/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MAREMMA VERA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2090/13/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Grosseto. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Maremma Vera s.r.l. contro un diniego di disapplicazione delle disposizioni antielusive, per l’anno 2012;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che il provvedimento dell’Autorità finanziaria avrebbe dovuto reputarsi autonomamente impugnabile e che la società non avrebbe posseduto beni diversi da quelli funzionali all’esercizio – reale ancorchè non remunerativo in termini economici – della propria attività.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a ad un unico motivo, col quale l’Agenzia deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e dell’art. 100 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, L. n. 724 del 1994, art. 30 e del D.L. n. 138 del 2011, art. 2, comma 36 decies (convertito con L. n. 148 del 2011), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: gli atti ritenuti immediatamente impugnabili avrebbero dovuto contenere, in vario modo, l’esplicitazione di una pretesa tributaria attuale e non condizionata, ove non rientranti direttamente nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sicchè il provvedimento in questione, non avendo ad oggetto una pretesa impositiva, non avrebbe potuto essere autonomamente impugnato, in assenza di un effettivo ed attuale interesse a ricorrere da parte della società;

che l’intimata non si è costituita;

che il motivo è infondato;

che questo Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, sicchè è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Sez. 5, n. 17010 del 05/10/2012; conf. Sez. 5 n. 11929 del 28/05/2014);

che il contribuente ha dunque la facoltà di impugnare il diniego del Di rettore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 37 bis, comma 8, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario;

che il diniego, provenendo dall’ente impositore, ha portato, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria (quella appunto risultante dal rifiuto dell’invocata disapplicazione delle norme antielusive), con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, senza la necessità di una forma autoritativa (Sez. 5 n. 3315 del 19/02/2016; Sez. 5, n. 25297 del 28/11/2014); che al rigetto del ricorso non segue la condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest’ultima.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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