Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13962 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14576-2007 proposto da:

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI MESSINA,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.D.;

– intimato –

sul ricorso 16965-2007 proposto da:

L.D., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

RUPICOLE 67 SCALA F INTERNO 6, presso lo studio dell’avvocato LADIK

VITO, rappresentato e difeso dall’avvocato SCAFFIDI TINO, giusta

delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI MESSINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 318/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/05/2006 R.G.N. 501/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso principale, assorbito il resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di L.D., inserito nella graduatoria provinciale di Messina ad esaurimento personale ATA seconda fascia per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee e quindi assunto a tempo determinato dal 1.9.2002 al 31.8.2003, è stata disposta la revoca dell’incarico di supplenza, con recesso dal contratto a tempo determinato con effetto dall’11 gennaio 2003 a seguito di provvedimento cautelare di sospensione della graduatoria adottato dal giudice amministrativo; l’incarico di supplenza è stato poi ripristinato con decorrenza 19 luglio 2003 essendo venuta meno l’ordinanza cautelare.

Il L. ha proposto ricorso al giudice del lavoro nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Liceo Classico (OMISSIS) per il risarcimento del danno subito durante il periodo di “vacanza contrattuale” in relazione alla mancata erogazione del trattamento dovuto e al mancato riconoscimento giuridico del periodo di servizio in questione.

il Giudice del Lavoro di Messina ha accolto la domanda condannando il Centro Servizi Amministrativi di Messina al risarcimento del danno nei confronti dell’attore. Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Messina ha respinto l’appello proposto avverso tale decisione dal C.S.A., osservando che dal provvedimento cautelare di sospensione della graduatoria disposto dal giudice amministrativo non poteva non conseguire “non essendo ipotizzabile una sospensione sine die, un sostanziale ritiro dell’atto conseguente all’atto presupposto”; il provvedimento di nomina restava legittimo anche all’atto della sua revoca: l’amministrazione avrebbe potuto solo dichiarare sospesi gli effetti della graduatoria e della conseguente nomina per tutto il tempo occorrente alla verifica giudiziale, ma non certo disporre un illegittimo provvedimento di revoca del contratto.

La risoluzione del rapporto stipulato con l’appellante non trovava giustificazione e il conseguente inadempimento radicava l’obbligazione risarcitoria della pubblica amministrazione.

Avverso questa sentenza il Centro Servizi Amministrativi di Messina propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimato resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a unico motivo.

I ricorsi sono stati assegnati per la trattazione a questa Sezione Lavoro ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., comma 1.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2. Sulla materia controversa e su ricorsi che presentano la stessa formulazione delle censure mosse con i tre motivi dell’attuale ricorso principale le Sezioni unite si sono già pronunciate con le sentenze nn. 8466, 8467, 8468, 8469, 8470 del 2 aprile 2008, nonchè 14194 del 29 maggio 2008. Si riproduce qui la motivazione posta a sostegno della decisione.

2.1. Con il primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per violazione della L. 6 dicembre 17971, n. 1034, art. 21, comma 14, 15, art. 6, comma 2, e successive modificazioni, art. 96 cod. proc. civ., comma 2. Deduce in particolare che a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 2, spetta al giudice competente a decidere il merito della controversia pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni causati dall’esecuzione di un provvedimento cautelare. E quindi la domanda di risarcimento del danno, per responsabilità processuale aggravata inerente ad un procedimento dinanzi al giudice amministrativo, non può essere proposta davanti al giudice ordinario, perchè non attiene a questione patrimoniale consequenziale alla pronuncia circa la legittimità dell’atto o provvedimento impugnato, ed è conoscibile solo dal medesimo giudice amministrativo, nell’ambito della causa in cui si assumano verificati gli estremi di detta responsabilità.

Si propone il seguente quesito di diritto: se spetti al giudice amministrativo la giurisdizione sulle modalità esecutive delle ordinanze cautelari pronunciate ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 21, comma 13, 15 e sull’eventuale risarcimento del danno che sia derivato dall’esecuzione di siffatte pronunce cautelari.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per la mancata indicazione delle ragioni della rilevata illegittimità dell’operato dell’amministrazione nella esecuzione del provvedimento cautelare e l’omesso esame della portata delle ordinanze cautelari del Tar e p del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, sulle base delle quali sono stati emessi i provvedimenti del CSA. Si critica la soluzione adottata dalla C.App., secondo cui le modalità esecutive della sospensiva consistevano nel mantenimento in servizio medio tempore dei controinteressati senza assumere i ricorrenti, restando così inalterata la situazione preesistente senza alcun beneficio in favore dei candidati pretermessi. Dall’accoglimento della sospensiva scaturiva il precetto per l’amministrazione di immettere in servizio i ricorrenti revocando provvisoriamente gli effetti dei contratti stipulati con i controinteressati. L’amministrazione non aveva revocato in via definitiva tali contratti ma si era limitata a dare stretta esecuzione al provvedimento cautelare facendo espressamente salvi gli effetti di una diversa decisione di merito.

La Corte, ritenendo erroneamente la propria giurisdizione, avrebbe dovuto risolvere il merito della controversia stabilendo se era o meno fondata la tesi dei ricorrenti di aver diritto di precedenza assoluta nella collocazione della graduatoria.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 96 cod. proc. civ., comma 2 (secondo cui il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza). Si afferma che la responsabilità conseguente all’esecuzione delle ordinanze cautelari non può gravare sull’amministrazione ma su coloro che hanno impugnato la graduatoria dinanzi al TAR. Si propone quindi il seguente quesito di diritto: dica la Corte su quale soggetto incombe la responsabilità derivante dalla esecuzione di un provvedimento cautelare laddove il giudice accerti l’inesistenza del diritto per il quale il provvedimento è stato eseguito.

3. Il ricorso principale – nel suo primo e terzo motivo che possono essere esaminati congiuntamente – è inammissibile. Infatti il primo ed il terzo motivo deducono il vizio di violazione di legge e quindi richiedono la formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.. Disposizione questa che là dove esige che l’esposizione del motivo si debba concludere con il quesito di diritto comporta necessariamente che il quesito debba svolgere una propria funzione di individuazione della questione di diritto posta alla Corte, sicchè è necessario che tale individuazione sia assolta da una parte apposita del ricorso, a ciò deputata attraverso espressioni specifiche che siano idonee ad evidenziare alla Corte la questione stessa, restando invece escluso che la questione possa risultare da un’operazione di individuazione delle implicazioni della esposizione del motivo di ricorso come prospettato affidata al lettore di tale esposizione e non rivelata direttamente dal ricorso stesso. Infatti, se il legislatore avesse voluto ammettere tale possibilità, non avrebbe previsto che detta esposizione si concludesse con la formulazione del quesito, espressione che implica palesemente un “quid” che non può coincidere con essa, ma avrebbe previsto solo che quest’ultima deve proporre un quesito di diritto (Cass., Sez. 3^, 18 luglio 2007, n. 16002).

Nella specie entrambi i quesiti di diritto appaiono inammissibili perchè non conferente – il primo – ed attinente al fatto, il terzo.

3.1. Aver chiesto alla Corte, con il primo motivo, di dire “se spetti al giudice amministrativo la giurisdizione sulle modalità esecutive delle ordinanze cautelari pronunciate ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, commi 14 e 15, e sull’eventuale risarcimento del danno che sia derivato all’esecuzione di siffatte pronunce cautelari” è inconferente al fine di decidere la controversia in esame. Il problema che quest’ultima pone non è quello delle modalità di esecuzione delle ordinanze cautelari emesse dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, bensì quello della sussistenza, o meno, di una giusta causa dell’anticipato recesso dal rapporto di impiego pubblico a termine (pacificamente) costituito tra le parti; giusta causa che la Corte d’appello ha ritenuto in concreto insussistente. Talchè il quesito di diritto avrebbe dovuto riguardare la nozione di giusta causa nel caso di recesso ante tempus nel rapporto di pubblico impiego a termine e non già le modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal giudice amministrativo in favore di altri soggetti.

3.2. Parimenti inammissibile è il terzo motivo che pone all’evidenza una quaestio facti, peraltro prospettata in termini ancipiti e perplessi; e che peraltro risente dell’aberratici del primo motivo di ricorso in quanto insiste sulle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare suddetto che – come già detto – non rilevano nella specie.

3.3. Il secondo motivo è infondato, avendo la Corte territoriale motivato sufficientemente e non contraddittoriamente il suo convincimento.

Nella controversia in esame non si poneva alcun problema di modalità esecutive del provvedimento cautelare reso (inizialmente) dal giudice amministrativo in favore di terzi aspiranti alla stessa supplenza annuale, ma si faceva solo questione della sussistenza, o meno, di una giusta causa di anticipato recesso dal contratto di lavoro a termine stipulato con il ricorrente; contratto che ha costituito un rapporto di impiego pubblico a tempo determinato che, in quanto temporalmente collocato dopo il 30 giugno 1998, radica la giurisdizione del giudice ordinario, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello. La quale poi ha anche ritenuto non sussistere tale allegata giusta causa di anticipato recesso dal rapporto: il Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Messina avrebbe potuto solo sospendere il ricorrente in attesa della sorte della graduatoria sul presupposto della quale il ricorrente era stato appunto assunto a termine per una supplenza annuale. Ma in concreto, peraltro, quest’ultimo provvedimento cautelare, che faceva sorgere dubbi sulla legittimità della graduatoria, è poi stato annullato dallo stesso giudice amministrativo e quindi tamquam non esset con la conseguenza che il Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Messina -come appunto ha ritenuto la Corte d’appello – era comunque tenuto alla ricostituzione del rapporto sotto ogni aspetto, giuridico ed economico, e al pagamento delle retribuzioni arretrate in favore del ricorrente.

4. L’unico motivo del ricorso incidentale, con la denuncia di violazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ., investe la statuizione della sentenza impugnata con cui, in presenza di giusti motivi, sono state compensate tra le parti le spese del giudizio. La parte chiede alla Corte di stabilire se il semplice riferimento alla sussistenza di giusti motivi (senza dettagliata specificazione degli stessi), contenuto nella motivazione della sentenza, giustifichi l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti pur in assenza di reciproca soccombenza.

Il motivo non merita accoglimento, dovendosi rilevare che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263. art. 2, comma 1, lett. a) (nella specie inapplicabile ratione temporis) deve trovare un adeguato – supporto motivazionale, ma che, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello “stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata. Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata (Cass. Sez. Un. n. 20598/2008, Cass. 17868/2009, 24351/2010).

Nella specie, le ragioni giustificatrici del provvedimento sulle spese sono desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata, che da conto della particolarità della fattispecie esaminata in relazione alla natura della pretesa azionata dal ricorrente in primo grado e ai riflessi del provvedimento giurisdizionale di annullamento della sospensiva sul diritto fatto valere.

5. I ricorsi riuniti devono essere quindi respinti. In relazione all’esito del procedimento si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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