Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13962 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 10/06/2010), n.13962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1079/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

OPITEL SPA (già TELE 2 ITALIA S.P.A.) in persona del proprio

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76,

presso lo studio degli avvocati DENOZZA Francesco e PAOLO QUATTROCCHI

(NCTM NEGRI-CLEMENTI-TOFFOLETTO-MONTIRONI e Soci), che la

rappresentano e difendono, giusta procura speciale alle liti a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 89/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 18.9.07, depositata il 13/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che – nell’ambito di giudizio in tema di impugnazione di avviso di accertamento per rettifica IRPEG IRAP IVA peri il 1999 a carico della società resistente – aveva respinto gli appelli “parziali” di entrambe le parti avverso la sentenza di primo grado, ritenendola ben argomentata e senza che nessun fatto e/o documento fosse stato apportato per indurne la modifica; se era vero che non esistevano documentazioni a prova delle ragioni addotte dalla contribuente in primo grado, altrettanti non ne esistevano a sostegno delle tesi dell’Ufficio circa il rilievo n. 2; riteneva, inoltre, le eccezioni preliminari del tutto infondate.

Dato il descritto tenore, a dir poco completamente ermetico, della sentenza, sono manifestamente fondati sia il ricorso principale che il primo motivo di quello incidentale.

Infatti, la sentenza impugnata si rivela priva della motivazione in diritto. Non può essere considerata una motivazione, invero, la mera svalutazione acritica degli appelli proposti dalle parti, specialmente quando, come nella specie, le tesi in esso sostenute non vengono nemmeno enunciate (Cass. n. 8296/03; 7447/03; 12542/01), con mancanza, altresì, di qualsiasi enunciazione dei fatti di causa, che rende impossibile ripercorrere il contenuto e l’iter logico della decisione. Resta assorbita – stante il nuovo esame che il giudice di rinvio dovrà condurre alla luce del principio sopra richiamato – ogni decisione in relazione alle questioni oggetto degli altri motivi del ricorso incidentale.

I ricorsi vanno, pertanto trattati in Camera di consiglio, proponendosene, previa riunione, l’accoglimento di quello principale e del primo motivo dell’incidentale, assorbiti gli altri motivi con esso proposti e cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della medesima C.T.R. per nuovo motivato esame”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, previa riunione dei ricorsi, va disposto l’accoglimento di quello principale e del primo motivo dell’incidentale, assorbiti gli altri motivi con esso proposti e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della medesima C.T.R. per nuovo motivato esame e per la determinazione in ordine alle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, di altra Sezione Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

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