Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13962 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 08/07/2016), n.13962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15594/2010 R.G. proposto da:

SISTEMA PARCHEGGI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI, 43

presso l’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. prof. Gianni Marongiu e all’avv. Remo

Domenici;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GENOVA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 14 A/4 presso l’avv.

Gabriele Pafundi che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.

Aurelio Domenico Masuelli;

– controricorrente –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della

Liguria in Genova, n. 59/13/07 depositata il 22.4.2009;

udito nella pubblica udienza del 6 aprile 2016 il relatore cons.

Raffaele Sabato, che riferiva in ordine all’avvenuto deposito di

rinuncia al ricorso;

udito per il controricorrente l’avv. Gabriele Pafundi;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

GIACALONE Giovanni, il quale ha concluso per l’estinzione del

giudizio per rinuncia al ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il comune di Genova ha notificato alla società Sistema Parcheggi s.r.l. avviso di accertamento per TOSAP per l’anno di imposta 1997.

2. – La società ha impugnato nei confronti del comune l’avviso e l’adita commissione tributaria provinciale di Genova ha rigettato il ricorso.

3. – La sentenza, appellata dalla parte contribuente, è stata riformata dalla commissione tributaria regionale della Liguria in Genova.

4. – Avverso questa decisione il comune ha proposto ricorso per cassazione. La corte, con sentenza n. 12717/2004, ha cassato la sentenza della commissione regionale e ha rinviato ad altra sezione di essa anche per le spese.

5. – Riassunto il giudizio innanzi alla commissione regionale, questa con sentenza – rigettando l’appello della s.r.l. – ha confermato la sentenza della commissione provinciale, riconoscendo legittimo l’atto impositivo e compensando le spese anche del grado di legittimità.

6. – Avverso tale sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria in Genova propone ricorso per cassazione la Sistema Parcheggi s.r.l., affidato a quattro motivi, rispetto al quale resiste il comune di Genova con controricorso.

7. Con atto depositato il 1 aprile 2016 la s.r.l. deposita dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal proprio legale rappresentante e anche dal comune di Genova per accettazione, oltre che dai difensori di entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Stante il rituale deposito di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.

2. – Tenuto conto della volontà delle parti espressa nel predetto atto, va disposta l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le stesse.

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e compensa tra le parti le spese dello stesso giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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