Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13962 del 05/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.05/06/2017),  n. 13962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13905/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6404/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art, 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di M.A. avverso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2005;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, all’atto dell’inoltro dell’avviso, si fosse ormai prescritta l’azione penale, costituente il presupposto per il raddoppio del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente applicato la sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2011, giacchè per il corretto uso del termine raddoppiato non sarebbe stato necessario l’accertamento della fondatezza della violazione, ma solo la sussistenza dell’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.c., con un giudizio ex ante;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che il motivo è fondato;

che, nella specie, risulta essere intervenuta una denuncia penale a carico del legale rappresentante della società, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo l’imposta evasa superiore al limite individuato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5. Peraltro, anche con riguardo alla specifica posizione del socio di società a ristretta base sociale, come chiarito dalla Consulta, il raddoppio dei termini per l’accertamento consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale (Sez. 5, n. 26037 del 16/12/2016; Sez. 5, n. 16728 del 09/08/2016; Sez. 6-5, n. 13483 del 30/06/2016; Sez. 5, n. 20043 del 07/10/2015);

che, come emerge dagli atti, i presupposti per il coinvolgimento del M. avrebbero dovuto essere ricondotti al fatto che l’accertamento si riferiva all’anno 2005, allorquando il contribuente era ancora socio maggioritario della Delphia s.r.l.;

che i giudici di merito non si sono dunque attenuti ai principi di cui sopra e, pertanto, la sentenza va cassata;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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