Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13961 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 10/06/2010), n.13961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1061/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.T., legale rappresentante della SNC “CENTRO CALZATURE DI

SESSA GIUSEPPE DI SESSA TOMMASO & FLLI”, elettivamente

domiciliato in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 5/C, presso lo studio dell’avvocato PETRILLO

Luigi, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 7/01/08, depositata il

14/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Le censure – che possono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione – sono manifestamente fondate, in guanto la sentenza impugnata è priva della motivazione in diritto non essendo da essa desumibile l’iter argomentativo tanto da non potersi ritenere assicurato il principio di diritto affermato da questa S.C. nella precedente sentenza di annullamento con rinvio.

Invero, nella sentenza Cass. 13084/06 il principio secondo cui il condono precede l’esame di qualsiasi ragione di merito sulla non debenza del tributo, era stato espresso all’evidente unico scopo di affermare l’irrilevanza dell’avvenuta eliminazione dell’illecito relativo alle bolle di accompagnamento.

Il giudice del rinvio dovrà quindi valutare e decidere se il condono era applicabile alla fattispecie verificando la ricorrenza dell’ipotesi di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 44.

Si propone la trattazione della causa in Camera di consiglio e l’annullamento della sentenza con rinvio, per l’esame di quanto sopra precisato e per le spese anche del presente grado, ad altra Sezione CTR Campania”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA