Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13961 del 08/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 08/07/2016), n.13961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CARRARA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63, presso l’avv.

Mario Contaldi, che lo rappresenta e difende, insieme con l’avv.

Franco Batistoni Ferrara, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

S.E.R.A.L. Società Escavazione Ravaneti Apuani Landi s.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Giuseppe Avezzana 31, presso l’avv.

Tommaso De Dominicis, che la rappresenta e difende, insieme con

l’avv. Gian Franco Coppedè, per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/13/11 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata il 22 giugno 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6

aprile 2016 dal Pres. Dott. Stefano Schirò;

udito, per il ricorrente, l’avv. Stefania Contaldi per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e, per il controricorrente,

l’avv. Alessandra Flandi, per delega, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha chiesto la rimessione della

causa alle Sezioni unite della Corte e, in subordine, l’accoglimento

del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A- La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata dalla s.r.l.

S.E.R.A.L. Società Escavazione Ravaneti Apuani Landi al Comune di Carrara il 14 luglio 2005 ed avente ad oggetto la cosiddetta “tassa sui marmi”. La contribuente agiva in virtù di quanto stabilito dalla Corte di giustizia della Comunità europea con la sentenza resa il 9 settembre 2004, C-72/03, con la quale veniva stabilita l’incompatibilità della predetta tassa con il principio di libera circolazione delle merci, chiedendo conseguentemente la disapplicazione della tassa medesima da parte del giudice nazionale e il rimborso degli importi corrisposti a tale titolo nel periodo 28 febbraio 2003 – 30 aprile 2003.

La Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, con sentenza in data 16 aprile 2009, rigettava il ricorso, affermando che la contribuente era incorso nella decadenza prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, per aver presentato la domanda di rimborso oltre il termine di due anni dalla data dei pagamenti effettuati.

B- La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello della contribuente, affermando che il termine decadenziale di cui del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, decorreva nel caso di specie dalla data di deposito della sentenza della Corte di Giustizia C.E. 9 settembre 2004 nel procedimento C-72/03, in quanto solo con tale pronuncia era stata definitivamente dichiarata la illegittimità della tassa sui marmi.

Avverso tale sentenza il Comune di Carrara propone ricorso per Cassazione con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Carrara denuncia vizio di omessa motivazione, deducendo al riguardo che i giudici di appello non hanno motivato in ordine al mancato accoglimento della tesi, dallo stesso Comune sostenuta, secondo cui il diritto alla restituzione doveva ritenersi sorto dal 16 luglio 1992, data di deposito della precedente sentenza Legros della Corte di giustizia, con la conseguenza che, avendo la contribuente presentato istanza di restituzione in via amministrativa il 14 luglio 2005, la domanda di rimborso non era ammissibile rispetto ai pagamenti effettuati prima del 14 luglio 2003.

Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2. Il Comune di Carrara, al fine di confutare la tesi della Commissione regionale secondo la quale il termine di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. citato, decorre dalla data di deposito della sentenza della Corte di giustizia in data 9 settembre 2004, C-72/03, osserva preliminarmente che, se secondo detta sentenza la illegittimità della tassa sui marmi si doveva ritenere conosciuta dall’ente impositore fin dal 16 luglio 1992 (data di pubblicazione della sentenza Legros), la stessa decorrenza dovrebbe necessariamente operare nei confronti dei contribuenti che, al pari del Comune, avrebbero dovuto conoscere l’illegittimità del tributo come dichiarata con detta sentenza Legros. Il ricorrente conclude tuttavia il motivo di ricorso, chiedendo. previa cassazione della sentenza impugnata, il rigetto dell’appello della contribuente e così implicitamente chiedendo il riconoscimento che il termine biennale di decadenza del diritto alla restituzione decorre dalla data del pagamento.

2. Il primo motivo è inammissibile. La censura prospetta un difetto di motivazione in ordine a una questione di diritto e non su di un fatto specifico; tuttavia in ordine alle questioni di puro diritto non è ammissibile il ricorso per cassazione per omessa motivazione, giacchè nella soluzione di dette questioni il sindacato giurisdizionale del giudice di legittimità è limitato al controllo della esattezza giuridica della statuizione, salvo il potere di correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. (Cass. 1973/1935; Cass. 2015/13086).

3. Il secondo motivo è fondato nei termini qui di seguito precisati.

Con la sentenza 9 settembre 2004, C-72/03, Carbonati Apuani, la Corte di Giustizia C.E. ha stabilito una delimitazione temporale degli effetti della sentenza medesima, affermando che i tributi riscossi dall’ente prima del 16 luglio 1992 non sono suscettibili di rimborso e così implicitamente riconoscendo che i per i tributi versati in epoca successiva il contribuente ben poteva agire per la restituzione.

Va tuttavia osservato che, in virtù di un consolidato orientamento di questa Corte, nell’ordinamento tributario italiano vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario, e tale regime impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune (Cass. Sez. Un. n. 13676/2014; si veda anche Cass. n. 11456/2011, in motivazione).

Nel caso di specie, in mancanza di una specifica disposizione, la questione dell’eventuale decadenza dalla proposizione dell’istanza di rimborso va, pertanto, valutata esclusivamente con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, in base al quale il termine biennale decorre dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Non trova invece applicazione, diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente nella memoria ex art. 378 c.p.c., della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, che disciplina il termine di decadenza per le domande di rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali.

3.1. Invero, l’applicazione dell’art. 21 citato comporta l’esame di un’ulteriore problematica, dovendosi stabilire se, in presenza di un tributo dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria, il termine decadenziale vada riferito alla data del pagamento ovvero a quella in cui è stata emessa la sentenza che dichiara l’incompatibilità.

Sul punto appare risolutivo il pronunciamento di questa Corte a Sezioni Unite, n. 13676 del 16 giugno 2014, in base al quale, allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la decorrenza del termine decadenziale dalla data del versamento si giustifica sul presupposto che non può essere ravvisato un impedimento “legale”, come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza di detto termine, “nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che – mentre l’accertamento della illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall’autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23) – il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria”.

Alla luce dei principi fin qui enunciati, va disattesa la tesi posta a fondamento della sentenza di appello, contrastata dal Comune ricorrente ma condivisa dalla contribuente, secondo cui il termine decadenziale di cui del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, decorre dalla data di deposito della sentenza della Corte di giustizia in data 9 settembre 2004, C-72/03.

4. Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso e all’accoglimento del secondo motivo, con annullamento della sentenza impugnata in ordine alla censura accolta.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente, risultando dalla sentenza impugnata ed essendo pacifico in atti che la domanda di rimborso è stata presentata tardivamente il 14 luglio 2015 con riferimento ai pagamenti della tassa in questione effettuati nel periodo 28 febbraio 2003 – 30 aprile 2003, oltre la scadenza del termine biennale previsto dall’art. 21 citato.

L’andamento del giudizio e la complessità della fattispecie, in relazione alla quale i principi giurisprudenziali a cui si è dato in questa sede continuità si sono consolidati successivamente all’introduzione del presente giudizio di cassazione, giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali relative ad ogni grado e fase del processo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di ogni grado e fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA