Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13961 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2287/2019 proposto da:

D.J., elettivamente domiciliato in Roma Via Alberico I N 4

presso lo studio dell’avvocato Salerni Arturo che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Barotti Carlo per procura allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1949/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1)La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da D.J., cittadino del Gambia richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che gli aveva negato il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

D., di religione mussulmana, aveva dichiarato: di essere fuggito dal Gambia, deciso ad emigrare in Libia, insieme alla ragazza, di religione cristiana, che intendeva sposare, per sfuggire alle ire dei rispettivi genitori, che si erano opposti al matrimonio e avevano minacciato la giovane, rimasta incinta, fino al punto di farla abortire; che la fidanzata era però stata uccisa nel corso di un conflitto a fuoco con la polizia, avvenuto al confine di quel paese; che anche in Libia, dove, dopo un periodo di prigionia, aveva trovato lavoro come netturbino, era stato intercettato dal proprio padre e da quello della ragazza, che, ritenendolo responsabile dell’uccisione di quest’ultima, lo avevano minacciato di morte in caso di suo ritorno in patria.

La corte d’appello, nel condividere la decisione del primo giudice, ha rilevato che lo stesso richiedente non aveva mai fatto cenno alla

situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio, sicchè non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha escluso, poi, che in Gambia sussista una situazione di conflitto armato generalizzato tale da giustificare l’accoglimento della domanda di cui alla lett. c) dell’art. cit. ed ha respinto la domanda di protezione umanitaria per la mancata allegazione di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza, pubblicata il 6.7.2011, D. latina propone ora ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1)Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che “l’origine dei problemi per i quali è fuggito dal Gambia è nella sua condizione di credo religioso e sociale”, a causa della quale egli potrebbe subire persecuzioni nel proprio paese di origine, così da giustificare il riconoscimento della protezione richiesta quantomeno nella forma gradata del rilascio del permesso di soggiorno per fini umanitari; (il) sotto un secondo profilo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito dallo svolgimento di attività di volontariato che, congiuntamente al suo inserimento lavorativo e sociale, ben avrebbe potuto condurre alla concessione della protezione umanitaria, (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2 in quanto, la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto manifestamente infondata la domanda proposta, con conseguente revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello stato.

2)Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri motivi.

2.1)Va puntualizzato che è coperto da giudicato il capo della sentenza impugnata, non oggetto di specifica censura, che ha respinto la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

2.2.) Ciò premesso, va rilevato che la corte d’appello ha tratto argomenti per il rigetto delle ulteriori domande avanzate dal ricorrente proprio dal suo racconto, che è stato dunque ritenuto credibile.

2.3)Dal racconto emergeva, tuttavia, che J. si era visto costretto a lasciare il proprio paese, ed aveva timore di farvi ritorno, per motivi legati ad una forma di persecuzione religiosa, avendo subito gravi minacce per essersi legato ad una donna di fede cristiana ed aver così violato le radicate leggi non scritte del luogo di sua provenienza, che non ammettono matrimoni fra soggetti appartenenti a credi diversi. La corte del merito non poteva pertanto arrestarsi al rilievo che il pericolo temuto dal ricorrente non proveniva da autorità statali, posto che, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, anche gli atti di vendetta e ritorsione minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore (o, come nel caso, che non consente deviazioni dai precetti della propria religione), sono riconducibili, in quanto lesivi dei diritti fondamentali sanciti in particolare dagli artt. 2,3 e 29 Cost. e dall’art. 8CEDU, all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. nn. 1343/2020, 26823/2019, 12333/2017).

Era dunque onere del giudice del merito, in primo luogo, verificare in concreto, mediante l’attivazione dei propri poteri di indagine ufficiosa, se, in presenza di tali minacce, ai sensi dell’art. 5, lett. c), del decreto citato, il Gambia sia in grado o meno di offrire ai soggetti che ne siano vittime un’adeguata protezione e, comunque, valutare, anche attraverso il doveroso giudizio di comparazione, se la situazione descritta dal richiedente non fosse di per se stessa sufficiente ad integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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