Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13961 del 05/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 26/04/2017, dep.05/06/2017), n. 13961
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12625-2016 proposto da:
N.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVORRANO 12, B/4
presso lo studio dell’avvocato MARIO GIANNAR1NI che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DAVIDE MERLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4903/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata
il 12/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
N.P. ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento relativi ad irpef per le annualità 2007 e 2008, rigettandone l’appello ha confermato la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo – rubricato: nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, -si deduce l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di appello nel ritenere inammissibile la questione (relativa alla mancata motivazione degli avvisi) perchè proposta solo con le memorie e non quale specifico motivo di impugnazione.
La censura è inammissibile laddove dallo stralcio dell’atto di appello (riportato in ossequio al principio di autosufficienza in ricorso) non è dato evincere, come correttamente accertato dalla C.T.R., alcun specifico motivo di impugnazione alla sentenza della Commissione tributaria provinciale.
Il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è manifestamente inammissibile non deducendosi l’omesso di un fatto storico quale quello richiesto dalla nuova formulazione della norma come interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014).
Il terzo motivo di ricorso- con il quale si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la C.T.R. omesso ogni pronuncia sul secondo motivo di appello relativo alle spese come regolate dalla C.T.P. – rimane assorbito dal rigetto dei primi due motivi.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento in favore della controparte delle spese liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.800 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il morso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017