Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13960 del 10/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 10/06/2010), n.13960
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 959/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 9,
presso lo studio dell’avvocato FREZZA ELIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato BIAGGI Alessandro, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
REGIONE LAZIO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 136/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 20/05/08, depositata il 27/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito l’avvocato Biaggi Alessandro, difensore del controricorrente
che si riporta agli scritti;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del diniego di richiesta rimborso Irap, censura l’impugnata decisione per: 1) insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo; 2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3. A conclusione del mezzo, con cui sono prospettati vizi di violazione di legge, viene formulato corrispondente quesito di diritto inerente gli elementi indice, rilevanti agli effetti della configurazione dell’autonoma organizzazione e, quindi, della sussistenza del presupposto impositivo IRAP. 2 – Il contribuente resiste con controricorso, e chiede il rigetto dell’impugnazione per infondatezza.
3 – Alle censure prospettate, può rispondersi, per quanto riguarda le violazioni di legge di cui al secondo motivo, richiamando l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), e sotto altro profilo, il principio, alla cui stregua deve ritenersi ricorra il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006). La decisione impugnata appare in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, dopo avere rilevato che il contribuente aveva dimostrato l’assenza di organizzazione e, comprovato, attraverso le dichiarazioni annuali e la documentazione prodotta di essere privo di dipendenti e di collaboratori continuativi. Il vizio di motivazione appare, pure, formulato in violazione del principio secondo cui la deduzione deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regola giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004; n. 18473/2009, ord.). Invero, vengono indicati dati, riferiti ai beni strumentali e ad altre spese, diversamente valutati dai giudici di merito, e che, d’altronde, non vengono evidenziati altri elementi idonei, alla stregua dei trascritti principi, ad incrinare, sul piano logico-formale, la correttezza dell’iter decisionale ed a giustificare conclusioni diverse da quelle cui la CTR è pervenuta.
3 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione e la definizione del ricorso in Camera di Consiglio proponendosene il rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.
Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
Ricorrono giusti motivi, stante l’epoca di consolidamento dell’indicato orientamento giurisprudenziale, per compensare le spese del presente giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010