Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13960 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 08/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 08/07/2016), n.13960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CARRARA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63, presso l’avv.

Mario Contaldi, che lo rappresenta e difende. insieme con l’avv.

Franco Batistoni Ferrara, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

LA CARBONERA MARMI s.r.l.. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Asiago 8, presso

l’avv. Ludovico Ferdinando Villani, che la rappresenta e difende,

insieme con l’avv. Alberto Marconi, per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/1/11 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata il 3 giugno 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6

aprile 2016 dal Pres. Dott. Stefano Schirò;

udito, per il ricorrente, l’avv. Stefania Contaldi per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e, per il controricorrente,

l’avv. Alberto Marconi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha chiesto la rimessione della

causa alle Sezioni unite della Corte e, in subordine, l’accoglimento

del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A- La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata dalla s.r.l. La Carbonera Marmi al Comune di (OMISSIS) ed avente ad oggetto la cosiddetta “tassa sui marmi”. La contribuente agiva in virtù di quanto stabilito dalla Corte di giustizia della Comunità europea con la sentenza resa il 9 settembre 2004, C-72/03, con la quale veniva stabilita l’incompatibilità della predetta tassa con il principio di libera circolazione delle merci, chiedendo conseguentemente la disapplicazione della tassa medesima da parte del giudice nazionale e il rimborso degli importi corrisposti a tale titolo dal 16 luglio 1992 fino al 31 dicembre 2004.

La Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, con sentenza in data 1 aprile 2009, rigettava il ricorso, affermando che il contribuente era incorso nella decadenza prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, per aver presentato la domanda di rimborso oltre il termine di due anni dalla data dei pagamenti effettuati.

B- La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, premesso che i giudici di primo grado, dichiarando la decadenza di ogni pretesa del contribuente, erano incorsi in “un errore di fatto”, in quanto una parte delle richieste di rimborso non era colpita dalla decadenza di cui alla norma citata, accoglieva l’appello del contribuente, affermando che il termine decadenziale di cui del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, decorreva nel caso di specie dalla data di deposito della sentenza della Corte di Giustizia C.E. 9 settembre 2004 nel procedimento C72/03, in quanto prima di tale pronuncia non sussistevano i presupposti per poter avanzare la domanda di rimborso e, quindi, il diritto non era concretamente esercitabile dal contribuente.

Avverso tale pronuncia il Comune di Carrara propone ricorso per Cassazione con due motivi. Resiste il contribuente con controricorso, illustrato da memoria, e con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Carrara denuncia vizio di motivazione in ordine alla decorrenza del termine di cui del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2. Deduce al riguardo che la sentenza di appello è caduta in un’insanabile contraddizione logica, basandosi da un lato sulla premessa che la decorrenza del termine di decadenza iniziasse dal 16 luglio 1992 e sulla possibilità di rimettere in termini il soggetto incorso in decadenza considerata come “sanzione dell’inerzia colpevole del contribuente”, ma dall’altro dichiarando che il termine decadenziale decorreva dalla data di deposito della sentenza della Corte di Giustizia C.E. del 9 settembre 2004 e non era quindi decorso nel caso di specie, non potendosi rimettere in termini chi in ipotesi non fosse incorso in decadenza.

Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2. Il Comune di Carrara, al fine di confutare la tesi della Commissione regionale secondo la quale il termine di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. citato, decorre dalla data di deposito della sentenza della Corte di giustizia in data 9 settembre 2004. C-72/03, osserva preliminarmente che, se secondo detta sentenza la illegittimità della tassa sui marmi si doveva ritenere conosciuta dall’ente impositore fin dal 16 luglio 1992 (data di pubblicazione della sentenza Legros), la stessa decorrenza dovrebbe necessariamente operare nei confronti dei contribuenti che, al pari del Comune, avrebbero dovuto conoscere l’illegittimità del tributo come dichiarata con detta sentenza Legros. Il ricorrente conclude tuttavia il motivo di ricorso, chiedendo che si dichiari la decadenza del contribuente dal rimborso di quanto corrisposto prima del 4 agosto 2003, tenuto conto dell’istanza di restituzione presentata dal contribuente medesimo il 4 agosto 2005, e così implicitamente chiedendo il riconoscimento che il termine biennale di decadenza del diritto alla restituzione decorre dalla data del pagamento.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto muove una censura su una questione marginale, non attinente al decisimi della sentenza impugnata. Dalla complessiva lettura della sentenza di appello si evince che la Commissione regionale ha fatto riferimento solo generico e residuale all’istituto della remissione in termini, nel contesto del più ampio ragionamento volto a motivare la tesi, nella sentenza medesima accolta, che il termine di decadenza decorreva dalla data di deposito della citata sentenza della Corte di Giustizia in data 9 settembre 2004, C-72/03, e incentrato sulla “giurisprudenza più recente” che ha “contemperato il principio della “sacralità” dei termini di decadenza con le disposizioni costituzionali che tutelano i diritti soggettivi e in relazione alla quale “ben può essere riconosciuta rilevanza costituzionale alla “remissione in termini”. Comunque nessuna contraddizione si può ragionevolmente cogliere nella motivazione della sentenza di appello sul punto, costituendo il riferimento residuale alla rilevanza costituzionale della remissione in termini una considerazione esplicativa e aggiuntiva, del tutto marginale e non decisiva, in ogni caso logicamente coerente con la tesi che la sacralità dei termini di decadenza va contemperata con le disposizioni e principi costituzionali che tutelano i diritti soggettivi.

3. Il secondo motivo è fondato nei termini qui di seguito precisati.

Con la sentenza 9 settembre 2004, C-72/03. Carbonati Apuani, la Corte di Giustizia C.E. ha stabilito una delimitazione temporale degli effetti della sentenza medesima, affermando che i tributi riscossi dall’ente prima del 16 luglio 1992 non sono suscettibili di rimborso e così implicitamente riconoscendo che i per i tributi versati in epoca successiva il contribuente ben poteva agire per la restituzione.

Va tuttavia osservato che, in virtù di un consolidato orientamento di questa Corte, nell’ordinamento tributario italiano vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario, e tale regime impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune (Cass. Sez. Un. n. 13676/2014; si veda anche Cass. n. 11456/2011, in motivazione).

Nel caso di specie, in mancanza di una specifica disposizione, la questione dell’eventuale decadenza dalla proposizione dell’istanza di rimborso va, pertanto, valutata esclusivamente con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, in base al quale il termine biennale decorre dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

3.1. Invero, l’applicazione della suddetta norma comporta l’esame di un’ulteriore problematica, dovendosi stabilire se, in presenza di un tributo dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria, il termine decadenziale vada riferito alla data del pagamento ovvero a quella in cui è stata emessa la sentenza che dichiara l’incompatibilità.

Sul punto appare risolutivo il pronunciamento di questa Corte a Sezioni Unite, n. 13676 del 16 giugno 2014, in base al quale, allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la decorrenza del termine decadenziale dalla data del versamento si giustifica sul presupposto che non può essere ravvisato un impedimento “legale”, come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza di detto termine, “nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che – mentre l’accertamento della illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall’autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23) – il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria”.

Alla luce dei principi fin qui enunciati, va disattesa la tesi posta a fondamento della sentenza di appello, contrastata dal Comune ricorrente ma condivisa dal contribuente, secondo cui il termine decadenziale di cui del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, decorre dalla data di deposito della sentenza della Corte di giustizia in data 9 settembre 2004, C-72/03.

4. Deve essere a questo punto esaminata l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea, formulata dal contribuente in via subordinata ai sensi dell’art. 267 TFUE, proprio con riferimento all’ipotesi che il termine di decadenza biennale del D.Ls. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 2, debba ritenersi decorrere dalla data del pagamento.

In particolare il contribuente, nel controricorso e nella memoria ex art. 378 c.p.c., chiede che vengano posti i seguenti quesiti:

– “se, ai fini dell’esercizio dell’azione di restituzione, debba ritenersi costitutiva del diritto al rimborso la sentenza del 9 settembre 2004 – che ha sancito l’incompatibilità di questo tributo – ovvero la precedente pronuncia Legros del 16 luglio 1992 e, in tale ultima ipotesi, se osti al diritto europeo e, in particolare, al principio di effettività dello stesso e di tutela dell’affidamento una normativa nazionale – in specie il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 – che limiti il rimborso solamente ai pagamenti effettuati nelle due ultime annualità antecedenti la data di presentazione della richiesta”;

– “se osti al diritto europeo ed in particolare al principio di effettività dello stesso e di tutela dell’affidamento, una normativa nazionale – in specie il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, così come interpretato dalle Sezioni Unite del 16 giugno 2014 n. 3604 – che ai fini dell’esercizio dell’azione di restituzione della c.d. tassa sui marmi (ex L. n. 749 del 1911 e s.m.i.) ritiene irrilevante nel determinare il dies a qua per la decorrenza del termine di decadenza (di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2) la data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia del 9 settembre 2004 Carbonati Apuani che ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo il tributo nella sua interezza accertando che il medesimo “costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all’esportazione”;

– nel caso in cui dovesse essere ritenuta irrilevante la menzionata sentenza della Corte di Giustizia per il computo dei termini a pena di decadenza previsti per la domanda di restituzione, “se osti al diritto europeo, ed in particolare al principio di effettività dello stesso e di tutela dell’affidamento, una normativa nazionale – in specie in specie il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, così come interpretato dalle Sezioni Unite del 16 giugno 2014 n. 3604 –

che limiti il rimborso di una tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale solamente ai pagamenti effettuati nelle due ultime annualità antecedenti la data di presentazione della richiesta di restituzione”.

5. Come noto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, su questione rilevante ai fini della decisione sollevata da una delle parti, solo quando la corretta applicazione della stessa norma si impone con evidenza tale da non lasciar spazio a ragionevoli dubbi:

detto giudice, infatti, non deve rimettere la questione alla Corte di giustizia o quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione, o quando ritenga di essere in presenza di una questione, che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte, ovvero della “evidenza” dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (cfr. Corte di giustizia 6 ottobre 1982, in causa C-283/81, Cilfit), (da ult., Cass. n. 22103/2007;

Cass. n. 11456/2011).

Nel caso di specie, la Corte di giustizia, nella citata sentenza 9 settembre 2004, C-72/03, si è espressamente pronunciata sulla questione relativa agli effetti nel tempo della sentenza medesima, affermando (punti 40 e 41) che non c’era ragione di limitare gli effetti della sentenza medesima successivamente al 16 luglio 1992, data della sentenza Legros, C-163/90, in quanto “dopo tale data il Comune di Carrara non poteva ignorare che la tassa controversa era incompatibile con il diritto comunitario”, con la conseguenza che “le disposizioni del trattato relative a tasse di effetto equivalente a dazi doganali non possono essere invocate a sostegno di richieste di rimborso di importi di riscossi anteriormente al 16 luglio 1992 a titolo della tassa sui marmi, salvo dai richiedenti che, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o contestato l’imposizione con un’impugnativa equivalente”.

5.1. Nessuna incompatibilità con il diritto comunitario ha invece affermato la Corte di giustizia, pur richiesta di pronunciarsi sugli effetti nel tempo della propria sentenza, con riferimento a una normativa nazionale, nella specie il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che, ai fini dell’esercizio dell’azione di restituzione della c.d. tassa sui marmi (ex L. n. 749 del 1911 e s.m.i.), non faccia decorre il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza dalla data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo il tributo, accertando che il medesimo “costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all’esportazione” e neppure con riferimento a una normativa nazionale – quale il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 – che limiti il rimborso di una tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale solamente ai pagamenti effettuati nelle due ultime annualità antecedenti la data di presentazione della richiesta di restituzione.

5.2. L’orientamento implicitamente espresso dalla Corte di giustizia nella richiamata sentenza 9 settembre 2004, C-72/03, è coerente con la posizione più volte assunta dalla Corte medesima, la quale ha riconosciuto che il legislatore nazionale ha una certa discrezionalità nel disciplinare le modalità del rimborso di somme derivante da ritenute incompatibilità tra norme nazionali e norme comunitarie, purchè tali modalità siano ragionevoli e non escludano di fatto la possibilità di fare valere i diritti riconosciuti dall’ordinamento comunitario.

In particolare, con sentenza 17 novembre 1998, C-228/96, Fallimento Aprile, la Corte di giustizia ha dichiarato che il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro, che non abbia attuato correttamente una direttiva europea, di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione di detta direttiva un termine di decadenza, semprechè detto termine non privi totalmente il contribuente della possibilità di far valere i suoi diritti, come affermati dalla direttiva comunitaria (sul punto, v. anche Cass. 2004/18276).

Inoltre, la sentenza della Corte di Giustizia del 10 settembre 2002, C216/99 e C-222/99 riunite, Riccardo Prisco, ha ribadito che il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza che deroga al regime ordinario dell’azione di ripetizione dell’indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole, purchè detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario e a quelle basate sul diritto nazionale (v. Cass. 2004/7178).

Successivamente, con sentenza 17 giugno 2004, C-30/02, Recheio, la Corte di giustizia ha affermato che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia di ripetizione di tributi nazionali indebitamente riscossi, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai soggetti in forza delle norme di diritto comunitario, purchè le dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) nè, dall’altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). Per quanto riguarda il principio di effettività, è compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell’amministrazione interessata. A tal riguardo, un termine nazionale di decadenza di 90 giorni, che inizi a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento volontario del tributo, appare ragionevole in quanto rappresenta una durata lunga abbastanza da consentire al contribuente di prendere con cognizione di causa la decisione di impugnare l’atto e di raccogliere a tal fine ogni elemento di fatto e di diritto necessario.

Ne deriva che il principio di effettività del diritto comunitario non osta a che, per un’azione di ripetizione di un tributo riscosso in violazione delle sue disposizioni, si fissi un termine di decadenza di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento volontario del detto tributo.

6. Anche questa Corte di legittimità ha più volte affermato che l’ordinamento comunitario non osta all’applicazione delle comuni regole in materia di decadenza per la formulazione dell’istanza di rimborso e in particolare (Cass. 2016/3604) alla “sottoposizione del diritto al rimborso di tributi pagati in violazione delle norme comunitarie ad un regime più restrittivo quello stabilito per l’indebito di diritto comune, purchè l’esercizio del diritto non sia reso impossibile o eccessivamente difficile e non siano state stabilite modalità più gravose di quelle previste per l’indebito derivante da violazioni del diritto interno” (ex multis, Cass. 2012/11130; 2007/526; 2003/15108; Cass. S.U. 1996/5731).

In particolare, si è ritenuto (Cass. 2009/15526) che è l’interesse ad una celere definizione dei rapporti tra Fisco e contribuente che giustifica, in particolare sotto il profilo della ragionevolezza, la previsione, nella materia tributaria, di termini stringenti per la proposizione delle domande di rimborso.

7. Alla stregua dei principi fin qui esposti, è indubbio che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, costituisce norma di carattere generale che si applica a ogni ipotesi di tassa indebitamente pagata, che non rende impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto e non prevede per l’indebito derivante da violazioni del diritto comunitario modalità più gravose di quelle stabilite per l’indebito causato da violazioni del diritto interno.

Può pertanto ragionevolmente concludersi che non ricorre nella specie l’obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, richiesto dal ricorrente, sia perchè la Corte di giustizia, nella citata sentenza 9 settembre 2004, C-72/03, Carbonati Apuani, (punti 40 e 41), si è espressamente pronunciata sulla questione relativa agli effetti nel tempo della sentenza medesima, affermando che non c’era ragione di limitarne gli effetti successivamente al 16 luglio 1992, data della sentenza Legros, e non rilevando alcuna incompatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che in generale, ai fini dell’esercizio dell’azione di restituzione della c.d. tassa sui marmi, non faccia decorrere il dies a quo per il computo del termine di decadenza dalla data di pubblicazione della sentenza che abbia dichiarato incompatibile con il diritto europeo il tributo e neppure del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che comporta la limitazione del rimborso di una tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale solamente ai pagamenti effettuati nelle due ultime annualità antecedenti la data di presentazione della richiesta di restituzione, sia perchè la compatibilità con l’ordinamento comunitario del D.Lgs. n. 546 del 1992, menzionato art. 21, comma 1, emerge con evidenza alla luce dei consolidati principi enunciati più volte dalla Corte di giustizia e recepiti anche in numerose pronunce di questa Corte.

8. Soltanto con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il contribuente per la prima volta ha dedotto che, avendo la sentenza 9 settembre 2004, C-72/03, Carbonati Apuani, imposto al giudice nazionale la disapplicazione in radice della c.d. tassa sui marmi, si sarebbe determinata, per effetto di detta decisione, una situazione di “carenza di potere impositivo” che attrarrebbe la fattispecie nella disciplina dell’indebito oggettivo di diritto comune di cui all’art. 2033 c.c., con la conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione di dieci anni.

La prospettazione di parte controricorrente è però inammissibile.

in quanto nel giudizio civile di legittimità, la memoria ex art. 378 c.p.c., è esclusivamente destinata ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione ovvero a confutare le tesi avversarie, ma non può essere utilizzata per dedurre questioni che sono ormai precluse perchè non introdotte, secondo quanto prescritto, con il ricorso e che, per effetto di detta preclusione, non sono (più) suscettibili di rilievo d’ufficio (Cass. 2006/24486).

La questione avrebbe dovuto essere considerata inammissibile anche se fosse stata sollevata per la prima volta nella fase processuale di legittimità, in quanto nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi terni di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 2007/19164) e in particolare non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, nè rilevabili di ufficio (Cass. 2007/7981;

Cass., Ord., 2013/17041).

Nel caso di specie la questione della configurabilità dell’indebito oggettivo sottoposto alla prescrizione decennale, in base alla sentenza di appello e agli atti difensivi del controricorrente in sede di legittimità, non risulta essere mai stata sollevata dal contribuente, il quale invece, sia nella fase di merito che in quella di legittimità, ha sempre chiesto che la decorrenza del termine biennale di decadenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, fosse stabilita dalla data di deposito della sentenza della Corte di giustizia 9 settembre 2004, C-72/03, anzichè dalla data del pagamento. La questione stessa non è comunque rilevabile d’ufficio e si risolve in una contestazione che implica indagini ed accertamenti di fatto sul computo del termine prescrizionale non effettuati, nel caso di specie, dal giudice di merito, introducendo quindi una questione non appartenente al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito.

9. Nel merito, va comunque rilevato che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per configurare un indebito oggettivo sottoposto al termine decennale di prescrizione, essendo detto termine applicabile “soltanto quando la contrarietà del diritto interno al diritto comunitario investa il tributo nella sua interezza, sì che il pagamento non possa in alcun modo ricollegarsi ad un rapporto tributario” (Cass. 2007/526). La Corte di giustizia.

affermando nella più volte citata sentenza giustizia 9 settembre 2004, C-72/03, che “le disposizioni del Trattato relative a tasse di effetto equivalente a dazi doganali non possono essere invocate a sostegno di richieste di rimborso di importi di riscossi anteriormente al 16 luglio 1992 a titolo della tassa sui marmi, salvo dai richiedenti che, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o contestato l’imposizione con un’impugnativa equivalente”, ha inteso delimitare nel tempo l’efficacia retroattiva della propria sentenza, con la conseguenza che la contrarietà del diritto interno a quello comunitario non ha investito il tributo (la c.d. tassa sul marmo) nella sua interezza e che i pagamenti effettuati a detto titolo non possono ritenersi in alcun modo non ricollegati a un rapporto tributario, essendo stati fatti salvi i versamenti effettuati a tale titolo anteriormente al 16 luglio 1992. Trova quindi applicazione il principio che l’efficacia retroattiva di una pronuncia della Corte di giustizia che abbia dichiarato una norma dell’ordinamento interno in contrasto con il diritto dell’unione europea “incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza. trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche” (Cass. S.U. 2014/13676).

L’inammissibilità e l’infondatezza nel presente giudizio della tesi difensiva, tardivamente prospettata dal controricorrente, di configurabilità nella specie di un indebito oggettivo sottoposto al termine di prescrizione decennale, configura come non rilevante, ai fini della decisione, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE, quand’anche si volesse ritenere che il prospettato contrasto con il diritto europeo del termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1991, art. 21, comma 2, sia configurabile non solo con riferimento al diverso termine di decadenza decorrente dalla data di deposito della sentenza 9 settembre. 2004 C-72/03. ma anche al termine di prescrizione decennale dell’indebito oggettivo.

10. Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso e all’accoglimento del secondo motivo, con annullamento della sentenza impugnata in ordine alla censura accolta.

Poichè sono necessari ulteriori accertamenti di fatto in ordine all’accertamento temporale della decadenza, avendo la Commissione tributaria regionale della Toscana dato atto, nella sentenza impugnata, che “la pronuncia di primo grado è incorsa in un errore di fatto quando ha dichiarato la decadenza di ogni pretesa della contribuente”, in quanto una parte delle richieste di rimborso non è colpita dalla decadenza, essendo tuttavia la questione rimasta assorbita dalla decisione di merito che, accogliendo l’appello del contribuente, ha fissato la decorrenza della decadenza dalla data di deposito della sentenza della Corte di giustizia 9 settembre 2004, C-

72/03, la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, che deciderà tenendo conto dei principi sopra enunciati, pronunciando anche sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in ordine alla censura accolta e rinvia, anche per le spese della presente fase di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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