Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1396 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1396 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

Data pubblicazione: 23/01/2014

ORDINANZA
sul ricorso 13102-2012 proposto da:
TRASTRA SRL 01067700730, in persona del suo amministratore
unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato
BOGGIA MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZIA
NICOLA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

LIGURIA ASSICURAZIONI SPA, TRAIM SRI;
– intimate –

avverso la sentenza n. 2175/2011 del TRIBUNALE di TARANTO
del 9/11/2011, depositata il 10/11/2011;

I

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 13102 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

43) R. G. n. 13102/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
1. – La sentenza impugnata (Tribunale di Taranto 10/11/2012), pur
riconoscendo la sussistenza della legittimazione attiva dell’allora appellante
in merito alla causa de giro, non accoglieva il gravame da questa

riconosceva che nonostante i testimoni avevano confermato la
circostanza che gli autoveicoli in questione si sarebbero
effettivamente urtati, questi non indicavano i danni che da tale scontro
sarebbero derivati, non essendo la questione oggetto di capitoli di prova, né
tantomeno l’appellante produceva foto riportanti il mezzo danneggiato dopo
il sinistro.
1.—Ricorrere in Cassazione TRA.STA s.r.l. con un solo motivo di ricorso;
nessun intimato ha svolto attività difensiva in questa sede.
2.— Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 244, 245 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3
c.p.c., avendo il Tribunale errato nel ritenere che dall’espletamento della
prova testimoniale, richiesta con l’originario atto di citazione, non sarebbe
emerso se e quali sarebbero i danni derivanti dall’incidente per cui è causa al
veicolo attoreo.
3.—Il ricorso è manifestamente privo di pregio limitandosi il ricorrente, pur
sviluppando la censura sotto il profilo della violazione di legge, a riproporre
un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze di causa, senza tenere
presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui il vizio di
violazione di legge deve consistere nella deduzione di un’erronea
ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi,
pone necessariamente un problema interpretativo della stessa; mentre
l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di
causa riguarda la tipica valutazione del giudice del merito e, in tema di
presunzioni, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di farvi
ricorso, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico
e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto
3

proposto poiché non aveva provato i lamentati danni. Il giudice a quo

che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass. n.
17546/07).
5 . – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria riproponendo le argomentazioni
di cui al ricorso. La memoria non inficia i motivi in fatto e in diritto posti a

Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
nulla per le spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa
sede;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P. Q .M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

base della relazione.

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