Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1396 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. III, 22/01/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32087/19 proposto da:

-) Z.R., elettivamente domiciliato a Petilia Policastro (KR),

via Arringa n. 60, presso l’avvocato Giovanbattista Scordamaglia,

che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro 13.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Z.R., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per essere stato ingiustamente accusato dell’omicidio di un imani presso il quale risiedeva, e non essendo in grado di provare la propria innocenza aveva preferito sottrarsi ad un giudizio dall’esito per lui prevedibilmente sfavorevole ed iniquo.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento Z.R. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il quale con ordinanza 14.11.2017 accolse la sola domanda di protezione umanitaria, sul presupposto che il richiedente, lavorando in Italia ormai da un anno e mezzo, se fosse rientrato nella regione di provenienza, insicura, sarebbe stato esposto al rischio di un grave danno per la propria incolumità.

4. Tale ordinanza, appellata dal Ministero dell’interno, è stata riformata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 13.3.2019. Quest’ultima ritenne che la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato nè dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

5. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da Z.R. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omesso esame di fatti decisivi e controversi.

Sostiene che la Corte d’appello non ha tenuto conto delle sue condizioni di estrema povertà; della sua condizione di orfano; del fatto che fu costretto a lasciare il Pakistan per essere stato ingiustamente accusato d’un omicidio che non aveva commesso, e rispetto al quale non poteva provare la propria innocenza; del lavoro svolto in Italia.

1.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile per due ragioni.

La prima ragione è che la Corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente non avesse mai, nei gradi di merito, allegato circostanze idonee a dimostrarne la vulnerabilità.

Tale statuizione non viene impugnata dal ricorrente, il quale in particolare non indica quali circostanze dedusse nel ricorso introduttivo del giudizio a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ne deriva che, poichè la mancata allegazione dei fatti costitutivi della domanda sarebbe di per sè una ragione idonea a sorreggere la sentenza di rigetto, diventa irrilevante stabilire se davvero il giudice d’appello abbia o non abbia trascurato di considerare i fatti decisivi e rilevanti sopra indicati.

1.2. La seconda ragione di inammissibilità del motivo è che il rischio di essere condannati a morte o a trattamenti degradanti costituisce il fondamento della domanda di protezione sussidiaria, e non di protezione umanitaria.

Tuttavia nel caso di specie la domanda di protezione sussidiaria venne rigettata, nè il rigetto venne impugnato incidentalmente dall’odierno ricorrente. Sulla questione della insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria si è dunque formato il giudicato interno.

2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19.

Nel motivo si sostiene da un lato che la Corte d’appello avrebbe adottato una motivazione contraddittoria, per avere rigettato la domanda di protezione umanitaria nonostante avesse accertato la sussistenza di violazioni dei diritti umani in Pakistan; dall’altro lato che la Corte d’appello avrebbe comunque errato nell’escludere nel caso di specie la sussistenza di condizioni di vulnerabilità.

2.1. Nella parte in cui lamenta la contraddittorietà della sentenza il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata non contiene alcuna contraddizione.

La Corte d’appello ha descritto una situazione certamente non rosea, ma ha messo in evidenza che nella regione di provenienza del ricorrente i fatti di sangue erano stati pochi, causati da attentati terroristici, e risalenti a circa un anno prima.

Valutazioni, queste ultime, le quali costituiscono altrettanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in questa sede.

3. Nella parte restante il motivo ripropone le censure già contenute nel primo motivo di ricorso, ed è inammissibile per le medesime ragioni.

4. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa della parte intimata.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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