Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1396 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, (ud. 11/10/2010, dep. 21/01/2011), n.1396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23403/2008 proposto da:

FINAGEN SPA, (OMISSIS), in persona del suo presidente e legale

rappresentante pro tempore, Dott. S.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI GENTILE 8, presso lo studio

dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO, rappresentata e difesa

dall’avvocato COGO Giovanna giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IRIT SPA;

– intimato –

nonchè da:

IRIT SPA, (OMISSIS), in persona del legale rapp.te pro tempore

Amministratore Unico Dott. S.U., elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato GAMBARDELLA

DANIELA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

e contro

FINAGEN SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1764/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa il 22/05/2007, depositata il 21/06/2007;

R.G.N. 2763/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato Massimo MARTORIELLO per delega Giovanna COGO;

udito l’Avvocato Daniela GAMBARDELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 giugno 2007 la Corte di appello di Milano respingeva l’impugnazione della s.p.a. Finagen nei confronti della s.p.a. Irit, utilizzatrice di macchinar, sulle seguenti considerazioni: 1) l’opposizione tardiva di quest’ultima al decreto ingiuntivo n. 5880/01 10342/01 del 19 marzo 2001 per il pagamento di L. 1.928.032.426, a titolo di canoni e L. 120.727.142 a titolo di accessori, oltre interessi convenzionali, era ammissibile poichè la sede legale di detta società dal settembre 2000 non era più in (OMISSIS), ma in (OMISSIS), e a causa di tale vizio di notifica l’ingiunta non aveva avuto conoscenza del decreto; 2) la clausola n. 11 del contratto di leasing di cui si era avvalsa la Finagen per la risoluzione del contratto, come correttamente affermato dal giudice di primo grado conteneva un generico richiamo all’adempimento di tutte le obbligazioni, senza individuare le più importanti in relazione all’economia del contratto, e quindi era inidonea sia a configurare clausola risolutiva espressa, sia pattuizione di penale in caso di inadempimento.

Ricorre per cassazione la s.p.a. Finagen cui resiste la Irit s.p.a.

che ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 46 c.c.. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, e conclude con il seguente quesito di diritto: Dica la Corte: “1) in applicazione delle previsioni dell’art. 145 c.p.c. nonchè dell’art. 45 c.c., comma 2, deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anzichè nella sede legale”. 2) Ai fini dell’ equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, può intendersi per sede effettiva il luogo deputato stabilmente ed utilizzato per l’accertamento dei rapporti con i terzi stabilmente anche alla ricezione della corrispondenza e degli atti giudiziali”.

Il motivo è inammissibile per astrattezza del quesito – requisito formale che deve corredare il motivo poichè la comprensione della censura non può esser desunta dal contenuto di questo onde non sortire l’effetto di abrogare sostanzialmente l’art. 366 bis cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 4 del 2006 – e perciò il quesito deve illustrare logicamente e giuridicamente la questione in modo da consentire l’immediata percezione dell’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 650 c.p.c.. Omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, e conclude con il seguente quesito: “l’intimato che propone opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi del primo comma dell’art. 650 c.p.c. ha l’onere di dimostrare che proprio a causa della nullità della notifica del decreto non ha avuto conoscenza del provvedimento. 2) In mancanza di tale prova l’opposizione tradiva va dichiarata ” J inammissibile”.

Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni suesposte.

3.- Con il terzo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 11 del contratto di locazione n. (OMISSIS) in connessione dell’art. 1362, e segg., nonchè dell’art. 1456 c.c.. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, che conclude con il seguente quesito: “Facendo applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., e segg., l’art. 11 del contratto di locazione che disciplina la risoluzione di diritto del contratto stesso è efficace in relazione anche alla previsione del precedente art. 5 che prevede la facoltà per il locatore di risolvere di diritto il contratto ai sensi del citato art. 11 nel caso di ritardato pagamento dei canoni di locazione”.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti la censura relativa al vizio di interpretazione di clausole contrattuali deve esser articolata in modo da non risolversi nella tautologica affermazione del vizio lamentato, ma deve sintetizzare il contenuto delle clausole che assume erroneamente interpretate ed indicare quali canoni di ermeneutica sono stati violati onde consentire di cogliere la fondatezza della censura.

4.- Concludendo il ricorso va respinto e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 12.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA