Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1396 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1396 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 21826-2016 proposto da:
SCIOSCIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE //’
GIULIO CESARE n.95, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
CUTELLE’, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
BANCA DEL FUCINO S.P.A. P.I.00923361000, in persona del
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO n.40, presso lo studio dell’avvocato
DAVID MORGANTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente-

Data pubblicazione: 19/01/2018

contro

LEONI RINALDO, PALADINI ALDO, APRILE ARMANDO, BASCO
ANTONIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4352/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI.
Rilevato che:
Giovanni Scioscia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.
4352/2015, depositata il 17 luglio 2015, con la quale è stato rigettato
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l’appelloF-b-F’
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Giovanni Scioscial avverso la sentenza n.

6809/2008 del Tribunale di Roma;
la resistente Banca del Fucino s.p.a. ha replicato con controricorso;
il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;
Considerato che:
con i due motivi di ricorso – denunciando la nullità del procedimento
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché la
violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 232 cod. proc. civ.
e 1439 cod. civ. – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello
non abbia tenuto conto delle risultanze del procedimento penale
conclusosi con il patteggiamento della pena da parte di Antonio Basco
– il quale, secondo la prospettazione dello Scioscia, lo avrebbe tratto
in inganno con il concorso dei funzionari di banca Rinaldo Leoni e Aldo
Paladini, in relazione ad investimenti bancari pregiudizievoli per
l’esponente – e con l’assoluzione con formula dubitativa del Paladini e
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depositata il 17/07/2015;

del Leoni, nonché della mancata risposta del Basco all’interrogatorio
formale deferitogli;
Ritenuto che:
sia inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca,
apparentemente, una violazione di legge sostanziale o processuale,

merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio
di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo gradigdi merito (cfr.
Cass. 04/04/2017);
peraltro, la violazione dell’art. 115 c.p.c. possa essere dedotta come
vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle
risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due
profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale
nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare
le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività,
salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza;
ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che
erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cass.
11710/2016, n. 20382);
né l’una né l’altra evenienza sussistano, peraltro, nel caso di specie;
Considerato che:
nel caso concreto, invero, lo Scioscia, sub specie del vizio di nullità
procedimentale e di violazione di legge abbia inteso, in realtà,
censurare l’omessa o inadeguata valutazione del materiale probatorio
in atti, talchè le doglianze proposte vengono a tradursi in una
inammissibile, in questa sede, rivisitazione del merito;
Ritenuto che:
anche per quanto concerne la sentenza dk patteggiamento della pena
da parte del Basco, l’impugnata sentenza abbia fatto corretta
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mirando, in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di

applicazione del principio secondo cui la sentenza penale di
applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444
e 445 cod. proc. pen., non ha, nel giudizio civile, l’efficacia di una
sentenza di condanna, dovendo il giudice civile, in presenza di
patteggiamento, decidere accertando i fatti illeciti e le relative

risultanze, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti, non potendo farsi discendere dalla sentenza di cui all’art.
444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da
parte dell’imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel
procedimento civile. (Cass., 07/11/2011, n. 23025);
pertanto, il proposto ricorso debba essere dichiarato inammissibile,
con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore
della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli
accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.

responsabilità autonomamente, valutando, unitamente alle altre

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