Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1396 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18785-2015 proposto da:

LA MALAVOLTA SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTIO CALVINO, 33,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA VIRONETTI, (studio avvocato

Luciana Cannas) rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

CAMPORA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA

RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che la

rappresenta e difende giusta procura per atto Notaio

C.S. di Pisa del (OMISSIS) in atti;

– resistente –

e contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 95/2015 della CORI), D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– C.L. convenne in giudizio il fratello C.P. e la società La Malavolta s.r.1., agendo in retratto successorio e chiedendo dichiararsi l’inefficacia del contratto di compravendita intercorso tra i convenuti relativamente ad un cespite immobiliare proveniente dall’eredità del defunto padre e disporre il trasferimento dell’immobile in favore di essa attrice;

– i convenuti resistettero alla domanda, eccependo che l’attrice aveva rinunciato per iscritto al diritto di prelazione di cui all’art. 732 c.c.;

– il Tribunale di Livorno accolse la domanda;

– sul gravame proposto da La Malavolta s.r.l., la Corte di Appello di Firenze confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre La Malavolta s.r.l. sulla base di un unico motivo;

– le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva (pur avendo C.L. depositato procura speciale alle liti);

Atteso che:

– il motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 732 c.c., per avere la Corte di Appello escluso che l’attrice avesse rinunciato al diritto di prelazione) appare manifestamente infondato, avendo la Corte di Appello spiegato che la precedente rinuncia all’acquisto dell’immobile per il prezzo di Euro 60 mila, comunicata dall’attrice, non può valere come rinuncia all’esercizio della prelazione per un prezzo inferiore (nella specie Euro 40 mila), apprezzamento questo del tutto conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di comunione ereditaria, il coerede – in capo al quale il diritto di prelazione ex art. 732 c.c. (inteso come diritto di essere preferito in occasione dell’alienazione di quota) esiste già potenzialmente, segnando la comunicazione della proposta di acquisto soltanto il momento in cui esso diviene attuale – può, per tale ragione e non avendo la citata norma carattere inderogabile, validamente rinunciare al diritto stesso, con riferimento ad una progettata alienazione della quota di altro coerede, anche prima della sua “denuntiatio”, sempre che il rinunciante sia comunque a conoscenza delle relative condizioni, essendo, in mancanza di tale evenienza, nulla la rinunzia all’esercizio della prelazione per indeterminatezza dell’oggetto” (Sez. 2, Sentenza n. 624 del 22/01/1994, Rv. 485092);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerate, per essere ivi rigettato”;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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