Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13959 del 23/05/2019

Cassazione civile sez. III, 23/05/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 23/05/2019), n.13959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14654/2017 proposto da:

B.R., G.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CHIANA, 97 SC. B, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

ALIANELLO, rappresentati difesi dall’avvocato CLAUDIO ALIANELLO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.G., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 409/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

B.R. e G.G. hanno proposto ricorso per cassazione (articolato in quattro motivi) avverso la sentenza n. 409/2017 con cui la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che, pronunciando nella controversia promossa dagli odierni ricorrenti nei confronti di V.G. e M.G., aveva respinto la domanda attorea (volta al rimborso di somme sulla base di un’avvenuta gestione di affari ex art. 2028 c.c.);

gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i ricorrenti, pur dando atto (alla seconda pagina del ricorso) che la sentenza impugnata è stata loro notificata in data 4.4.2017, hanno prodotto una copia della stessa priva della relata di notificazione, con ciò violando la prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2);

deve pertanto trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, “nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1” (Cass., S.U. n. 9005/2009);

ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, tenuto conto che la relata non risulta nella disponibilità della Corte neppure “perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio”, come indicato da Cass., S.U. n. 10648/2017 a parziale superamento del precedente orientamento espresso da Cass., S.U. n. 9005/2009;

nè può ritenersi, per superare tale improcedibilità, che il ricorso sia stato comunque notificato entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sì da rispettare in ogni caso il termine “breve” di impugnazione, giacchè la notifica del ricorso è stata effettuata il 31.5.2017 a fronte della pubblicazione avvenuta il 15.3.2017;

in difetto di attività difensiva da parte degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019

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