Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13959 del 10/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 10/06/2010), n.13959
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 945/2009 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADOVA 1,
presso lo studio dell’avvocato DASTOLI ANTONIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MASELLIS Gaetano, giusta mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 52/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di BARI dell’8/11/07, depositata il 22/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
C.A. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 52/4/07 quale la C.T.R. Puglia, in controversia concernente impugnazione di avviso di diniego di rimborso Irap, rigettava l’appello del contribuente affermando che quest’ultimo, in quanto agente di commercio – e perciò svolgente attività imprenditoriale – era da ritenersi soggetto all’Irap, e precisando che, in ogni caso, l’esclusione dall’Irap poteva ritenersi solo nel caso di assenza di organizzazione, mentre nella specie era emerso l’uso di beni strumentali (computer, auto) che, “tra loro coordinati dal titolare, danno luogo a un risultato riconducibile all’organizzazione nel suo complesso”.
Il ricorso, col quale il contribuente deduce che l’attività di lavoro autonomo (quale quella dell’agente di commercio) non può essere equiparata tout court a quella di impresa nè trasformarsi automaticamente in attività autonomamente organizzata e che nella specie egli non si avvaleva di dipendenti o collaboratori ma solo di limitati beni strumentali costituenti un mero ausilio fattuale e non comportanti significativo impiego di capitale, risulta manifestamente fondato alla luce della recente giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte che, componendo un contrasto emerso sulla questione de qua nell’ambito della giurisprudenza della sezione tributaria della Corte, hanno affermato che, a norma del combinato disposto D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, ulteriormente specificando che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, e che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. SS.UU. n. 12108 del 2009).
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione del principio di diritto sopra esposto ed altresì a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità a diversa sezione della C.T.R. Puglia.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010