Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13959 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3816/2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avvocato Laura Barberio rappresentato e difeso dall’avvocato

Maurizio Veglio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1244/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/1/2020 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.D., cittadino maliano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame proposto avverso il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21, art. 6 e art. 16 Dir 2013/32/UE, avendo il decidente ritenuto il ricorrente non credibile, senza prestare alcuna attenzione alla sua condizione di analfabetismo, senza procedere alla sua audizione e senza verificare sul piano oggettivo la situazione interna del paese di provenienza; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5 e 8, art. 14, lett. b) e art. 15 Dir 2011/95/UE avendo il decidente ricusato il patrocinio istruttorio, giudicando la vicenda narrata dal ricorrente di carattere privato e omettendo così di verificare se il ricorrente potesse avvalersi dei mezzi di protezione interna; 3) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6 avendo il decidente parimenti escluso il predetto patrocinio in relazione alla denunciata condizione di violenza indiscriminata presente nel paese di provenienza; 4) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria escludendo la rilevanza della condizione personale e familiare del ricorrente ed omettendo l’esame delle COI afferenti alla regione di provenienza; 5) della violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136 avendo il decidente revocato l’ammissione al gratuito patrocinio pur in difetto di dolo o colpa dell’appellante.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo è inammissibile posto che, come già affermato da questa Corte, “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

3. Il secondo motivo è invece fondato, posto che, come già affermato da questa Corte, “il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali” (Cass., Sez. VI-I, 20/07/2015, n. 15192), di modo che va conseguentemente cassata l’impugnata decisione che ha omesso di indagare doverosamente il punto sul mero rilievo del carattere interprivato della vicenda esaminata.

4. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo restano assorbiti.

5. Accolto, dunque, il secondo motivo di ricorso, la causa, cassata la decisione impugnata nei limiti del motivo accolto, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Torino che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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