Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13958 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.05/06/2017),  n. 13958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8759-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4110/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, relativa a una ripresa a tassazione, del D.P.R. n. 600 DEL 1973, ex art. 39, del reddito di una società a ristretta base azionaria, per comportamento antieconomico, avendo riscontrato una grave incongruenza tra componenti positivi e negativi dichiarati, in relazione all’attività svolta, con conseguente rettifica dei redditi dei soci, tra cui quello del socio che è parte del presente giudizio, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38comma 3 e art. 327 c.p.c., nonchè del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, nella L. n. 111 del 2011, in tema di condono delle liti cd. minori, in quanto, erroneamente i giudici d’appello, avrebbero ritenuto tardivo l’appello proposto dall’Agenzia, laddove i termini per impugnare le liti fiscali sotto l’importo di Euro 20.000,00, sono stati sospesi dal 6 luglio 2011 (giorno della entrata in vigore del D.L. 98 cit.) al 30 giugno 2012, pertanto, alla data di consegna del plico al messo notificatore dell’Agenzia delle entrate 5.2.2013, v. p. 2 della sentenza impugnata – i termini non erano ancora spirati.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Infatti, pur risultando pacifico che al presente giudizio è applicabile il termine “lungo” di sei mesi e 46 giorni, tuttavia, tenendo conto che la sentenza della CTP è stata depositata il 14.12.2011, il termine per impugnare, sospeso per il dettato di legge, è iniziato a decorrere dall’1.7.2012, pertanto, alla data di consegna del plico contenente l’appello al messo notificatore, in data 5.2.2013, lo stesso era senz’altro tempestivo (Cass. n. 11531/16).

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Siracusa, in diversa composizione, affinchè, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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