Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13958 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1627-19 proposto da:

O.K., rappresentato e difeso dall’avv. Davide Verlano

del foro di Vicenza;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia depositata il

22 giugno 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/1/2020 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 1767/18, pubblicata il 22 giugno 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da O.K., cittadino proveniente dalla Nigeria, il quale ha riferito di aver abbandonato il suo paese, per le minacce ricevute da una setta religiosa (gli Ogboni) cui non aveva voluto aderire dopo la morte del padre.

La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato la mancanza di credibilità e la genericità della narrazione, rilevando che il richiedente non aveva neppure precisato la natura e la ragione delle minacce subite; ha inoltre ritenuto che nella regione di provenienza del richiedente non fosse ravvisabile una situazione di violenza indiscriminata, secondo quanto richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ed ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, non essendo stato allegato alcun elemento idoneo a definire la presumibile durata della esposizione a rischio.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge, deducendo la violazione da parte della Corte territoriale del dovere di cooperazione istruttoria, imposto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Il motivo è inammissibile, in quanto, nonostante la rubrica, si limita a contestare, nel merito, la valutazione di assoluta genericità e scarsa credibilità del racconto da parte della Corte territoriale, resa sulla base dell’esistenza di indici di scarsa credibilità e contraddittorietà e sul carattere confuso del racconto.

Conviene premettere che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. 3340/2019)

Orbene, qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili, alla stregua dei criteri di genuinità soggettiva, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine – con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – salvo che – ipotesi neppure allegata nella specie – la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018).

Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Il motivo è inammissibile per genericità, poichè esso si limita a contrapporre all’apprezzamento di merito della Corte territoriale una diversa valutazione della situazione della regione di provenienza del richiedente, senza peraltro specificamente indicare gli elementi e le fonti da cui desumere la sussistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza indiscriminata, richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

La Corte territoriale ha infatti accertato, mediante il ricorso a fonti internazionali attendibili citate in motivazione (Report by the UN Secretary General 1 Gennaio – 30 giugno 2017), secondo quanto richiesto dal recente indirizzo di questa Corte (Cass. 11312/2019), che la zona di provenienza dell’immigrato non risultava interessata da una situazione di violenza diffusa riconducibile a quella di cui all’art. 14, lett. c), non risultando quella situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, richiesta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)).

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla richiesta di concessione di un permesso per protezione sussidiaria e per motivi umanitari.

Il motivo è infondato.

Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili, alla stregua dei criteri di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine – con riferimento alle ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (Cass. 16925/2018).

Con riferimento alla censura avverso il mancato riconoscimento protezione umanitaria – secondo la disciplina previgente applicabile ratione temporis (Cass. 4890/2019) è evidente che l’attendibilità della narrazione svolge un ruolo rilevante, atteso che, ai fini di valutare se il richiedente abbia subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, questa dev’essere necessariamente correlata alla condizione del richiedente, posto che solo la sua attendibilità consente di attivare poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Il mezzo è peraltro del tutto generico e non contiene una allegazione della specifica situazione di fragilità del richiedente.

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che il Ministero non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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