Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13958 del 03/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13958 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA

sul ricorso 85-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585,

in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro

ALVANO ROSARIA, AVALLONE DOMENICO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 348/34/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 25/10/2010,
depositata il 27/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 03/06/2013

consiglio del 17/01/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 85/2012

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza 348/34/2010 depositata il 27
ottobre 2010 , con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato
l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La
pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di
accertamento con cui l’ Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto
a variare il classamento di unità immobiliare di pertinenza dei contribuenti.
I contribuenti non si sono costituiti in giudizio.
Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso.
Ad avviso del Collegio il ricorso deve essere rigettato in continuità con la giurisprudenza di questa
Corte (cfr. ex pluriuso la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13
novembre 2012, n. 19968 del 14 novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo
cui la motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita
catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336
dell’articolo 11. 311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando,
in tal caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato
adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 11. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri
catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del
rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’
insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti
e del relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del
comma 58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il
precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi
caratteristiche analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro
classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare
oggetto di riclassamento.
Mentre l’atto di ri- classamento di cui si discute contiene una motivazione meramente apparente ed
apodittica, in cui non si specifica neppure in quale delle tre ipotesi indicate si collochi la pretesa
tributaria.
Pqm
La Corte rigetta il riscorso.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 17 gennaio 2013
Il presi

relatore

RICORRENTE: Agenzia del Territorio ; INTIMATO: Rosaria Alvano e Domenico Avallone

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