Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13957 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TECNOFIN TRENTINA SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38,

presso lo studio dell’avvocato MONZINI MARIO, rappresentato e difeso

dagli avvocati CEREDA SERGIO CESARE, RADICE MARCO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2004 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

TRENTO, depositata il 30/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 12.1.2006 è stato notificato all’Agenzia delle Entrate un ricorso per la cassazione della sentenza della CT di secondo grado di Trento descritta in epigrafe (depositata il 30.11.2004), che ha respinto l’appello della Tecnofin Trentina spa avverso la sentenza della CT di primo grado della stessa città che aveva rigettato due distinti ricorsi (poi riuniti in primo grado) dalla medesima società proposti avverso il diniego opposto alle istanze di rimborso dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese relativa agli anni dal 1992 al 1997.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

La parte ricorrente ha pure illustrato la questione controversa con memoria ex art. 378 c.p.c..

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 4.5.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con due distinte istanze la società contribuente ha chiesto il rimborso dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese relativa agli anni dal 1992 al 1997, autoliquidata e versata in complessive L. 1.997.532.000, sulla premessa che la previsione della norma istitutiva (D.L. n. 349 del 1992) sarebbe contraria all’art. 10 della direttiva CE n. 69/335 – in base alla quale gli stati membri non possono applicare, oltre all’imposta sui conferimenti, nessuna altra imposizione in relazione ai conferimenti nelle società di capitali – giacchè costituirebbe una duplicazione dell’imposta di registro già esistente, in considerazione del fatto che ne patrimonio netto delle società di capitali sono compresi pure tra le altre componenti – i capitali conferiti ed assoggettati ad imposta di registro al momento dell’effettuazione del conferimento. La CT di primo grado di Trento ha rigettato i ricorsi e l’appello proposto dalla società contribuente contro l’anzidetta sentenza è stato pure disatteso dalla CT di secondo grado di Trento.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata – da una parte – nel senso che doveva considerarsi fondata l’eccezione di decadenza sollevata dalla parte pubblica (in applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) e – d’altra parte – nel senso che l’asserita illegittimità dell’imposta è già stata esclusa dalla sentenza 27.10.1998 della Corte di Giustizia della CE, sul presupposto che le caratteristiche oggettivc dell’imposta qui in esame la differenziano dall’altra, atteso che la IPI. riscossa annualmente alla chiusura dell’esercizio, insiste su patrimonio netto risultante dal bilancio e non viene applicata sui movimenti di capitali o di beni, che conservano la loro autonomia fiscale, senza ostacolo per la loro libera circolazione nella CE. Perciò la IPI non genera duplicazione o aumento dell’imposta sui conferimenti, la quale ultima colpisce le operazioni che determinano un effettivo aumento del capitale sociale.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con tre motivi d’impugnazione e si conclude – previa indicazione del valore della lite nella somma di Euro 1.147.623.00 – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione di legge, sub specie del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, art. 1, convertito in L. n. 461 del 1992, dell’art. 10 della direttiva CE n. 335/69 e della sentenza 27.10.1988 della Corte di Giustizia CL in causa C-4/97. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il predetto motivo d’impugnazione, la società ricorrente lamenta che il giudice del merito non abbia disapplicato l’art. 1 del D.L. dianzi richiamato, e ciò per effetto dell’erronea interpretaziune assegnata all’art. 10 della Direttiva CH sopra menzionata che, al fine di armonizzare le imposte indirette sulla raccolta di capitali ed al fine di ovviare a possibili lavori per quegli operatori che possono godere di un sistema fiscale meno oneroso, prevede il divieto di ulteriori imposizioni – oltre all’imposta sui conferimenti – sulle società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro. E ciò con valore assoluto ed indipendentemente dal fatto che l’imposizione intervenga o meno in momenti successivi a quello iniziale, perchè la duplicazione si determina per il fatto stesso della (parziale) identità dell’oggetto dell’imposizione.

Ciò risalta peculiarmente nel caso in cui il patrimonio netto corrisponde al capitale, come spesso si verifica per le società alla fine del primo anno di attività. Comunque, ogni volta in cui il capitale entra a far parte del patrimonio netto della società si verifica -secondo la ricorrente- il fenomeno deprecato della doppia imposizione, sia pure limitatamente alla quota costituita dal capitale, senza che rilevi la circostanza che il capitale si sia “trasfuso” in patrimonio, perchè esso è sempre agevolmente individuabile dall’esame del bilancio e mantiene perciò la propria individualità. D’altronde, non è decisivo neppure l’assunto contrario secondo cui l’imposta sul patrimonio non è correlata ad un “movimento di capitale”, giacchè si ha comunque duplicazione se sul primo movimento di capitale vengono applicate ulteriori imposte, oltre a quella già pagata sui conferimenti, appunto perchè la ratio del divieto è che il conferimento di capitale sia ulteriormente tassato.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo, in plurime occasioni, di affrontare e risolvere la tematica qui riproposta dalla parte oggi ricorrente.

Se ne riportano di seguito le conclusioni, sotto forma di massime, fra le molte: Cass. Sez. 5. Sentenza n. 15637 del 12/08/2004:”L’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, art. 1 (convertito nella L. 26 novembre 1992, n. 461) – e successivamente abolita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36, con effetto dall’1^ gennaio 1998 -, non contrasta con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969. n. 69/335/CEE (modificata dalla direttiva 10 giugno 1985, n. 85/303/CEE), la quale, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sent. 27/10/1998, in causa C-4/97, ed ord. n. 1573/2001, nelle cause riunite C-279/99, C-293/99, C-296/99, C-330/99 e C-336/99), non osta alla riscossione, a carico delle società di capitali, di un’imposta come quella in esame, nemmeno quando questo tributo colpisce la componente del patrimonio netto costituita dal capitale sociale annualmente rilevato in bilancio, ed anche se tale componente sia stata in precedenza assoggettata all’imposta sui conferimenti”.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16018 del 29/07/2005ò.”L’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, art. 1 (convertito nella L. 26 novembre 1992, n. 461) – e successivamente abolita dall’art. 36 del d.lgs. 15 dicembre 1997. n. 446, con effetto dall’1 gennaio 1998 -, non contrasta con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969. n. 69/335/CEE (modificata dalla direttiva 10 giugno 1985. n. 85/303/CEE), la quale, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sent.

27/10/1998, in causa C-4/97. ed ord. n. 1573/2001, nelle cause riunite C-279/99, C-293/99. C-296/99. C-330/99 e C-336/99), non osta alla riscossione. a carico delle società di capitali, di un’imposta come quella in esame, nemmeno quando questo tributo colpisce la componente del patrimonio netto costituita dal capitale sociale annualmente rilevato in bilancio, ed anche se tale componente sia stata in precedenza assoggettata all’imposta sui conferimenti.

Nè può ritenersi non manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale della normativa, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.. in quanto t’imposta, istituita per fronteggiare esigenze finanziarie transitorie e rimasta in vigore, in forza delle proroghe disposte, per sei anni, ha tuttavia conservato il carattere di manovra finanziaria di carattere straordinario, ha coinvolto tutte le società e gli enti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, lett. a) e b), ed ha tenuto conto del principio di capacità contributiva, essendo stati previsti degli specifici limiti di applicabilità (D.L. n. 394 del 1992, art. 3, commi 2 e 3)”.

La parte ricorrente non ha addotto nuovi argomenti rispetto a quelli che sono già stati esaminati, e disattesi, da questa Corte nelle menzionate pronunce, sicchè non vi è ragione per rimeditare i predetti insegnamenti e per modificarne l’indirizzo.

D’altronde, la parte ricorrente non ha fornito dimostrazione alcuna circa la rilevanza nel caso specifico della questione (teorica) qui sottoposta all’esame della Corte, e cioè sul fatto che in concreto, nella specie di causa, si verifichi la duplicazione di imposta versata dalla ricorrente medesima, nel senso che nel patrimonio netto che costituisce base di computo per la determinazione dell’imposta dovuta sia anche ricompresa una posta (e di quale effettiva consistenza) avente effettiva natura di capitale”.

In difetto di dimostrazione circa quest’ultimo presupposto, la domanda proposta dalla parte ricorrente finisce per apparire del tutto priva di concreta rilevanza e perciò anche di interesse giuridicamente apprezzabile, siccome appare rivolta ad ottenere una pronuncia di valenza puramente astratta.

6. Il secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza n. 31/04 della C.T. di secondo grado di Trento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con il predetto motivo la società ricorrente si duole del fatto che la pronuncia impugnata non contenga indicazione delle ragioni sufficienti o adeguate a suffragare il convincimento espresso ed a ripercorrere l’iter logico seguito dal giudicante. E ciò perchè il giudicante ha affermato che il patrimonio netto è costituito dalle perdite oltre che dal capitale, senza che il rilievo abbia alcuna coerenza con le questioni di causa, atteso che la presenza delle perdite comporta solo la diminuzione della base imponibile. Il giudicante non aveva però spiegato “per quale motivo tra le componenti attive abbia considerato il capitale …e non solamente le altre poste …”.

Il motivo è inammissibilmente proposto.

Con esso infatti non si identifica alcun “fatto” controverso e decisivo ma si introducono solo argomenti di contrasto a quelli che il giudicante ha valorizzato e considerato nel proprio percorso argomentativo.

Al riguardo, va semplicemente osservato che questa Corte ha costantemente affermato che il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche o comunque le ragioni a fondamento della decisione che attengano ad applicazione di norme o principi di diritto (tra le tante Cass. 22979/2004: “La nozione di punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione ili un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto.”).

A questa regola contravviene il motivo di impugnazione formulato dalla parte ricorrente, sicchè non vi è dubbio che esso sia inammissibile.

5. Il terzo motivo d’impugnazione.

Il terzo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione di legge, sub specie del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Nella specie di causa non avrebbe potuto trovare applicazione il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, per effetto del quale l’istanza di rimborso avrebbe dovuto essere presentata entro 18 mesi dalla data del versamento, atteso che detta disposizione vale solo per le imposte vigenti nell’ordinamento e non per quelle che – invece – sono illegittime perchè in contrasto con la normativa comunitaria.

Il giudicante avrebbe dovuto perciò fare applicazione dell’art. 2946 c.c. ed applicare il termine decennale di prescrizione al diritto al rimborso.

Il motivo di impugnazione resta assorbito dal rigetto del primo motivo, poichè fonda le sue premesse proprio sull’accoglimento della tesi (illegittimità del tributo denominato IPI) che invece è rimasta disattesa, secondo quanto si è detto nel corso dell’esame del primo motivo di ricorso.

Le spese di lite di questo grado restano regolate in ragione del criterio della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di questo grado, liquidate in Euro 13.500.00 per onorario, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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