Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13957 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1493-19 proposto da:

A.D., rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Villanova del

foro di Treviso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia depositata il

10 settembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/1/2020 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 2526/18, pubblicata il 10 settembre 2018, rilevato che l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso e non con atto di citazione, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto da A.D., cittadino proveniente dalla Nigeria.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, nonchè dell’art. 702 quater c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha fatto decorrere il termine per l’impugnazione dell’ordinanza di primo grado dalla data del deposito dell’atto di gravame e dall’iscrizione a ruolo, piuttosto che dalla notificazione della citazione, effettuata anteriormente al deposito dell’atto e nei termini di legge; da ciò la tempestività dell’impugnazione.

Il motivo è fondato.

E’ infatti vero che secondo il recente indirizzo di questa Corte, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.

Tale innovativa esegesi, peraltro, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, avuto riguardo, non solo alla pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), ma anche l’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione.

Da ciò discende che, nel caso di specie, ai fini di valutare la tempestività dell’appello, occorre avere riguardo non già alla data del deposito dell’atto introduttivo, ma a quella, antecedente, della notificazione dell’atto medesimo, accertamento che la Corte territoriale non ha invece effettuato, limitandosi a rilevare la tardività del deposito del ricorso.

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli ulteriori mezzi, che riguardano il merito della causa.

In conclusione va accolto il primo motivo; assorbiti gli altri e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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