Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13957 del 05/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.05/06/2017),  n. 13957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8737-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 305,

presso lo studio dell’avvocato MARCO YEUILLAZ, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 977/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza del Piemonte, relativa ad alcuni avvisi d’accertamento Irpef per gli anni 2007-2008 emessi, il D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 5, attraverso un questionario inviato alla moglie convivente del contribuente, lamentando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto che l’avviso risultasse affetto da nullità, perchè l’accertamento non era stato preceduto da un preventivo contraddittorio con il contribuente, benchè l’anno d’imposta in contestazione fosse precedente al 2009, che è la prima annualità alla quale era applicabile il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, che introduceva espressamente tale garanzia procedimentale.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale” (Cass. ord. n. 11283/16, ord. n. 3921/17).

Nel caso di specie, le annualità in contestazione erano il 2007 e il 2008, pertanto, l’amministrazione non era tenuta ad instaurare il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, nè, comunque, la sua assenza, è contemplata, per le annualità in contestazione come una causa di nullità/illegittimità dell’accertamento operato.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla commissione tributaria regionale del Piemonte, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Accoglie ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA