Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13956 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI

167, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA MUSELLA STEFANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI CAMILLO CARMINE, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 02/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’improponibilità in subordine

accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 2 ottobre 2007 la CTR della Campania (sez. Salerno) ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di V.M., confermando la sentenza della CTP di Salerno che aveva riconosciuto al contribuente, dipendente del Ministero del Lavoro, il diritto al rimborso delle ritenute IRPEF operate (negli ultimi due trimestri del 2001 e nei primi due del 2002) sulle somme percepite per attività ispettiva svolta presso società cooperative.

Ha motivato la decisione ritenendo che le somme erogate avessero natura risarcitoria, per spese altrimenti non sopportate nel normale svolgimento del rapporto di lavoro, e non retributiva, per cui non dovevano concorrere a formare l’imponibile soggetto a ritenuta alla fonte.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle entrate. Il contribuente si è costituito con controricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

01. Preliminarmente, si rileva l’inammissibilità del controricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado, non ha proposto ricorso per cassazione ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. La chiamata ministeriale in cassazione, con controricorso, è dunque inammissibile; ciò, tuttavia, non incide concretamente sul presente giudizio neanche ai fini delle spese, stante l’assenza del Ministero.

02. Sempre preliminarmente, si rileva che l’eccezione d’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia, avanzata dal controricorrente, non è fondata. Dalla relata di notifica dell’ufficiale giudiziario, apposta in calce al ricorso, risulta che è stato spedito l’8 gennaio 2008, allorquando il termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, non era ancora spirato spirato.

Infatti, nel ricorso si dice erroneamente che la sentenza d’appello era stata notificata l’8 novembre 2007; invece, la copia notificata della sentenza impugnata, allegata nel fascicolo di cassazione dell’amministrazione, reca inequivocabilmente la data di notifica del 9 novembre 2007. Dunque il termine di sessanta giorni per ricorrere non è affatto scaduto lunedì 7 gennaio 2008, ma martedì 8 gennaio.

E’ appena il caso di ricordare che, nella notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il perfezionamento deve considerarsi verificato, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o, in mancanza di indicazioni, al momento della spedizione. Incombe sul notificante l’onere di provare, in maniera processualmente idonea, l’intervenuto rispetto del termine:

tale onere nella specie risulta assolto.

03. Infine, pregiudizialmente, si rileva la inammissibilità radicale del secondo motivo. Esso trascura che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità – un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. u, Sentenza n. 12339 del 20/05/2010 – Guida al diritto 2010, 29, 58). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie.

04. Passando al primo motivo – con idoneo quesito formulato ai sensi ai sensi dell’art. 360c.p.c., n. 3 – la ricorrente denuncia violazioni di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 1 e comma 4, art. 2697 c.c.) in ordine alla circostanza che l’indennità di trasferta, erogata ai dipendenti ministeriali tenuti per legge a compiere le ispezioni sulle cooperative, abbiano natura “non reddituale”, attesa sia la tassabilità legale di “tutti i compensi in denaro … percepiti … in dipendenza del rapporto di lavoro”, sia l’assenza di norme speciali che sottraggano tale indennità alla tassazione, sia la mancanza di prova concreta, da parte del precettore, che si tratti di somme corrisposte esclusivamente per rimborsare il dipendente di spese sostenute nell’interesse del datore eccedenti la misura normale per la produzione del reddito (art. 13).

05. Le censure, in estrema sintesi, s’ispirano a talune decisioni di legittimità favorevoli alle tesi sostenute dall’amministrazione finanziaria. Di contro, il contribuente invoca, a sostegno della conferma della decisione di merito, altre pronunzie sempre di legittimità.

06. In effetti, un primo orientamento di questa Sezione afferma la natura puramente risarcitoria delle somme anzidette, con conseguente esclusione della loro assoggettabilità alla ritenuta IRPEF (Cass. nn. 5081 del 1999, 9107 del 2002 e 21517 del 2006).

07. Invece, altro orientamento sostiene la piena assi-milabilità di tali erogazioni all’indennità di trasferta, con applicazione del regime di tassazione stabilito per quest’ultima dal comma 4 (poi divenuto 5, a seguito della sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3) del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, (Cass. nn. 13843 del 2004, 132 e 6518 del 2006, 2833 del 2007, 12178 del 2008, 14291 del 2009, 798 del 2011).

08. Infine, isolata pronuncia, pur aderendo a quest’ultimo indirizzo, censura l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine all’accertamento in concreto della natura delle somme percepite (Cass. n. 1798 del 2005).

09. Anche questo Collegio ritiene di aderire e dare continuità al secondo e ampiamente prevalente indirizzo, il quale, peraltro, evita disparità di trattamento nell’ambito della stessa categoria di lavoratori sulla base della qualificazione di volta in volta attribuita alle somme in questione dal giudice di merito.

10. Si richiamano, perchè ampiamente condivisibili, le considerazioni svolte nella più recente pronunzia in materia del 2011: “Nel dettare il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4, e le sue successive modificazioni (e già prima il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 48), il legislatore ha avuto l’evidente intenzione di stabilire, in via generale e forfettaria, i limiti quantitativi entro i quali le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta (caratterizzata, secondo il diritto lavoristico, dal mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro) siano esenti da tassazione ed oltre i quali, invece, le stesse concorrono alla formazione del reddito: partendo, cioè, dalla natura mista di detta indennità, destinata in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta (cfr. Cass. n. 10249 del 1991), il legislatore ha introdotto, nell’esercizio della sua discrezionalità (con scelta certamente non irragionevole), una minuziosa disciplina della materia per ciascuna tipologia di trasferta (nell’ambito del territorio comunale, fuori del territorio comunale, all’estero), stabilendo, a seconda dei casi, distinte soglie di intassabilità, anche nell’ipotesi di rimborso analitico delle spese sostenute dal lavoratore. Ne deriva che le somme corrisposte agli ispettori del lavoro per le ispezioni effettuate fuori sede, a prescindere dalla qualificazione adottata dal giudice di merito (“indennità di trasferta”, “rimborso spese forfettario”, “rimborso spese” in genere), devono in ogni caso ritenersi riconducibili all’istituto dell’indennità di trasferta e, pertanto, soggette al regime di tassazione per questo dettato, ratione temporis, prima dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4, – come modificato dal D.L. n. 41 del 1995, art. 33, comma 3, convertito nella L. n. 85 del 1995, poi, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dal citato D.P.R., art. 48, comma 5, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, (v., ora, nuovo TUIR, art.51, comma 5, introdotto dal D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 1)”.

11. In conclusione, deve essere ribadito il principio di diritto così formulato: “Le somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in occasione dell’espletamento degli incarichi fuori sede, devono ritenersi in ogni caso riconducibili all’istituto della indennità di trasferta, attesa la natura mista di quest’ultima, destinata in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta: ne consegue l’assoggettamento di dette somme al regime IRPEF dettato per l’indennità di trasferta, “ratione temporis”, dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 4, come modificato dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 33, comma 3, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85 e, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dall’art. 48, comma 5, del citato decreto, nel testo sostituito del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 (ora, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 5, introdotto dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1)”.

12. La sentenza impugnata, che da tale principio si è discostata, deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della CTR competente, la quale procederà, nei limiti sopra specificati, a nuovo esame della controversia, uniformandosi all’enunciato principio di diritto. Ogni altra questione dibattuta nel ricorso e nel controricorso resta assorbita.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il controricorso del contribuente nei confronti del ministero; accoglie il primo motivo di ricorso dell’agenzia nei confronti del contribuente e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Campania (sez. Salerno).

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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