Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13955 del 23/05/2019

Cassazione civile sez. III, 23/05/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 23/05/2019), n.13955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 01903-2018 R.G. proposto da:

IPPOMED SRL, in persona del suo rappresentante legale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Antonino Spada, con domicilio

eletto in Roma presso lo Studio legale dell’Avv. Valeria Zappulla,

via L. R. Brichetti, n. 19;

– ricorrente –

contro

G.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Marciano Petrillo,

con domicilio eletto in Roma, Piazzale Clodio, n. 18, presso il suo

Studio legale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1067/2017 della Corte d’Appello di Catania,

depositata il 05/06/2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 24 gennaio

2019 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il (OMISSIS) una giumenta di proprietà di G.A., nel corso della partecipazione al (OMISSIS), presso l’ippodromo del (OMISSIS), gestito dalla società ricorrente, subiva un incidente che ne imponeva l’abbattimento da parte del proprietario.

Il Tribunale di Siracusa, adito da G.A., con sentenza n. 1190/2015, condannava la società Ippomed, contumace, a risarcirlo con Euro 45.000,00, ritenendola responsabile dell’azzoppamento e del successivo abbattimento del cavallo per inadempimento degli obblighi di manutenzione e custodia della pista.

La società Ippomed impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Siracusa, deducendo la nullità o l’inesistenza della notificazione e quindi l’erronea pronuncia di sua contumacia, avendo avuto conoscenza del processo solo con la notifica della sentenza di prime cure e del precetto. L’appellato, invece, eccepiva la tardività dell’impugnazione, essendo decorso il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

La Corte territoriale, con sentenza n. 1067/2017, pubblicata il 5/6/2017, accoglieva l’eccezione di G.A., ritenendo valida la notificazione della sentenza, perchè nonostante l’erronea indicazione della sede della società – via (OMISSIS) anzichè (OMISSIS) – la notificazione era stata effettuata dall’ufficiale giudiziario tramite il servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso l’indirizzo corretto. Decisivo per il giudicante era stato anche il fatto che la società avesse ritirato il plico contenente la sentenza ed il precetto, notificati con le medesime modalità: indice che la conformazione dello stabile in cui aveva sede la Ippomed non ingenerava confusione ed incertezze per la notificazione degli atti nè per l’agente notificatore nè per la società notificataria.

La sentenza è fatta oggetto di ricorso per cassazione dalla società Ippomed che formula sei motivi di ricorso, corredati di memoria.

Resiste con controricorso G.A. che ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con l’art. 291 c.p.c., comma 1, e art. 183 c.p.c., comma 1, in relazione a vizio di ultra-extrapetita del Giudice d’Appello; e la violazione del riparto dell’onere della prova e del divieto di produzione di nuovi documenti in appello, ex art. 345 c.p.c., in combinato con la L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3, – Falsa applicazione del principio di cui a Cass. n. 493/2014 – Violazione del dovere processuale del Giudice di Appello di declaratoria di inesistenza e/o nullità del giudizio di primo grado e quindi della sentenza che lo ha definito e dell’intero processo.

Per la Ippomed il giudicante avrebbe commesso lo stesso errore processuale del giudice di primo grado, avendo ritenuto legittima la dichiarazione di sua contumacia per essersi la notifica perfezionata nonostante l’errore nella indicazione del numero civico della sua sede legale; avrebbe, inoltre, travalicato i motivi di impugnazione proposti, procedendo ad un accertamento di fatto pacifico ed incontestato (l’invio del plico contenente l’atto di citazione al civico (OMISSIS)); avrebbe ammesso nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in appello, quelli relativi al procedimento notificatorio dell’atto introduttivo del primo grado di giudizio; avrebbe applicato principi giurisprudenziali riguardanti l’attività dell’ufficiale giudiziario e non quella dell’agente postale.

2) Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2, in combinato con l’art. 291 c.p.c., comma 1, e con l’art. 183 c.p.c., comma 1, Violazione dell’art. 145 c.p.c. e dei principi di diritto di cui a Cass. 613/2011, 9237/2012, 23212/2009, 9798/2013. Violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c.

La Corte non avrebbe fatto buon governo dei principi giurisprudenziali che escludono che la notifica per posta eseguita impersonalmente alla sede della società, piuttosto che a persone abilitate a ricevere il piego, raggiunga lo scopo ed avrebbe erroneamente sottratto all’applicazione dell’art. 145 c.p.c. la procedura notificatoria oggetto della presente controversia.

3) Con il terzo motivo la Ippomed denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifico motivo di appello, relativo al proprio difetto di legittimazione passiva, in considerazione del fatto che l’organizzazione e lo svolgimento delle gare ippiche rientrano nella giurisdizione esclusiva dell’Ente pubblico.

4) Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dalla mancata indicazione, nell’avviso di ricevimento relativo alla notificazione dell’atto di citazione del giudizio di primo grado, del numero civico di destinazione del plico raccomandato, dall’indicazione nel CAD di un numero civico sbagliato e diverso da quello, altrettanto errato, indicato nell’epigrafe dell’atto di citazione, nella relata di notifica in calce e nell’epigrafe della sentenza di prime cure, dalla mancata produzione del plico raccomandato restituito ad G.A. per compiuta giacenza, per cui era stata proposta istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.

5) Con il quinto motivo la società ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, motivazione apparente, e comunque illogica per avere la Corte d’Appello tratto argomenti presuntivi dal fatto che nè l’ufficiale giudiziario nè la società convenuta avessero avuto incertezze circa la localizzazione della sua sede legale nello stabile, visto che il plico contenente la sentenza di primo grado e l’atto di precetto erano stati ritirati dopo l’immissione dell’avviso nella sua cassetta postale.

6) Con il sesto e ultimo motivo la ricorrente si riporta a tutte le eccezioni e richieste formulate in grado di appello.

7) Va rilevato in via preliminare che il primo motivo di ricorso contiene plurime prospettazioni, rispetto alle quali assume carattere assorbente la questione delta validità del procedimento notificatorio, censurata per più ragioni da parte del ricorrente.

Due profili assumono, ad avviso di questa Corte, rilievo decisivo.

Non coglie nel segno il ricorrente quando lamenta che il procedimento notificatorio non poteva essersi perfezionato per avere l’ufficiale giudiziario, avvalendosi del servizio postale, eseguito la notifica ad un indirizzo diverso da quello indicato nell’atto di citazione e nell’intestazione della sentenza.

Va, infatti, precisato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è valida la notificazione ad una persona giuridica eseguita presso la sede per mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo; con la precisazione che, là dove l’art. 145 c.p.c., comma 3, consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito, di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c. (Cass. 16/03/2018, n. 6654).

La validità della notificazione eseguita dall’agente postale delegato deve essere valutata, pertanto, con gli stessi criteri applicabili nel caso di notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario: essa dipende dall’esattezza dell’individuazione del luogo di recapito del plico da notificare, secondo le norme dettate dal codice di rito.

Ad avviso di questa Corte, nel caso di specie, il procedimento notificatorio si era perfezionato per la diligenza dell’agente postale nel ricercare il destinatario, consentendo alla notifica di raggiungere il suo scopo, atteso che l’agente postale aveva depositato copia dell’atto da notificare presso l’ufficio postale e all’immissione dell’avviso nella cassetta postale della società. L’interpretazione congiunta degli artt. 141 e 138 c.p.c. – che affidano all’ufficiale giudiziario l’accertamento del luogo ove il destinatario può essere reperito – ed il principio (generale) secondo cui egli viene officiato del compito di fornire conoscenza legale di un atto al destinatario di esso consentono, infatti, di ritenere che l’ufficiale giudiziario o l’agente postale, con un impegno minimo del tutto legittimamente attendibile e rientrante nei suoi compiti, aveva avuto modo di apprendere il corretto numero civico del notificatorio, ed aveva portato a termine il suo incarico (Cass. 13/11/2018, n. 29039).

Atteso il perfezionamento del procedimento notificatorio, si deve confermare l’inammissibilità dell’appello, senza che alcun rilievo assuma la asserita erronea dichiarazione di contumacia da parte del giudice di primo grado. La società, infatti, essendo stata raggiunta da una valida notifica, non può addurre la mancata conoscenza del processo e non può lamentare di avere subito una lesione del proprio diritto di difesa.

8) Le altre censure non sono pertinenti rispetto alla sentenza gravata.

9) Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

10) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

11) Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico della parte ricorrente l’obbligo di pagarè il doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019

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