Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13955 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 10/06/2010), n.13955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 753/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 630/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 10/10/07,

depositata il 05/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che – nell’ambito di giudizio in tema di accertamento di reddito di partecipazione alla Aprilia bevande s.n.c., per il periodo d’imposta in contestazione, intercorso nei soli confronti del socio – ha respinto l’appello dell’Ufficio.

Il contribuente non si è costituito.

Vertendosi in tema di controversia incidente su accertamento di reddito di partecipazione a carico di soci di società di persona, occorre rilevare la nullità del giudizio di appello che risulta non essersi svolto a contraddittorio integrato nei confronti della società e di tutti i soci.

Deve, invero, farsi applicazione del principio di recente affermato dalla Sezioni Unite (sent. 14815/2008), a mente del quale “La unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni alla fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/07), trattandosi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza: – che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); – che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Alla luce degli esposti rilievi, si propone, pertanto, che il ricorso sia trattato in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e che l’impugnata decisione sia cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che procederà all’integrazione del contraddittorio secondo le indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, l’impugnata decisione va cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che procederà all’integrazione del contraddittorio secondo le indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU. Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo al recente consolidamento dell’indirizzo applicato, per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Latina. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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