Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13955 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.05/06/2017),  n. 13955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12112/2016 proposto da:

A.P. in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della DETER CAMPANIA DI A.P. S.A.S., elettivamente

domiciliato in RONIA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA SENATORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO, REGIONE

CAMPANIA COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10935/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il

03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 5 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, rigettava gli appelli principale ed incidentale rispettivamente proposti da A.P., in proprio e quale legale rappresentante della Deter Campania di A.P. sas e dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 2585/15/14 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva parzialmente accolto i ricorsi dell’ A. contro cartelle di pagamento per tributi vari e diritti camerali riferiti ad annualità dal 1993 al 2008. La CTR osservava in particolare che era corretta la pronuncia di inammissibilità parziale del ricorso cumulativo proposto dal contribuente in relazione alle cartelle i cui “atti presupposti” risultavano ritualmente notificati, essendo stato in parte qua il ricorso stesso proposto tardivamente; ribadiva altresì la correttezza della decisione di primo grado in relazione alle cartella esattoriale oggetto dell’appello incidentale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ A. deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Le parti intimate – Equitalia Sud spa, Camera di Commercio di Salerno, Regione Campania, Comune di Cava dè Tirreni – non si sono difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, poichè la CTR ha confermato il giudizio di inammissibilità parziale, per tardività, del suo ricorso cumulativo originario contro le cartella esattoriale oggetto del processo. In particolare ribadisce l’erroneità del giudizio in fatto della CTP prima, della CTR poi, relativamente alla ritualità degli “atti presupposti”, essendo state le notificazioni riferite ad Equitalia Sud spa, mentre si trattava di cartelle esattoriali notificate prima che tale Agente della riscossione fosse istituito/costituito.

La censura è inammissibile.

Nel caso in questione si è palesemente formata una “doppia conforme” sul “fatto decisivo controverso” oggetto del motivo di ricorso, che quindi non va qualificato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La CTR infatti ha puntualmente e pienamente confermato il giudizio fattuale di merito circa la rituale notificazione degli “atti presupposti” basanti le cartelle esattoriali rispetto alle quale il ricorso era stato – per identica ragione – dichiarato parzialmente inammissibile, appunto per la sua tardività.

Va inoltre ribadito che ” Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244-03). Nemmeno tale onere processuale risulta assolto dal ricorrente.

Ne consegue de piano l’improponibilità del mezzo ex art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5 e perciò il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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