Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13954 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 108/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 20/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del primo e

secondo motivo del

ricorso, accoglimento del terzo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 6 novembre 2006 e notificato il 15 novembre 2006, l’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di P.A., nella qualità di ex presidente del c.d.a. della fallita S.p.A. Sardegna Navigazione Flotta Sarda, per la cassazione della sentenza della CTR-Sardegna (sez. Sassari) che il 20 settembre 2005 ha accolto l’appello della parte contribuente, riformando la sentenza della CTP di Sassari n. 219/03/1999 e accogliendo il ricorso introduttivo.

L’agenzia espone che nel 1997 la parte contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento notificato per maggiori IRPEG e ILOR, relative all’anno 1990 e derivate da recupero d’inesistenti costi di noleggio e da diniego delle agevolazioni per le iniziative industriali nel mezzogiorno. La parte impugnante aveva invece cen- surato il recupero di voci passive (spese fatturate dalla ditta Marinsulich) e aveva inoltre affermato di fruire ope legis delle negate agevolazioni tributarie, spettando semmai all’amministrazione l’onere di contestare la ricorrenza dei requisiti di legge. L’agenzia riferisce che la CTP aveva accolto la prima censura e rigettato il ricorso sotto il secondo profilo. Per quanto qui interessa, i giudici di prime cure, pur ritenendo non necessario un formale provvedimento concessorio delle agevolazioni, avevano affermato che l’amministrazione finanziaria era tenuta a verificare l’esistenza delle relative condizioni, sicchè la parte contribuente, autorizzata per legge (D.P.R. n. 1523 del 1967, art. 107) a richiedere l’agevolazione in dichiarazione, era però tenuta a documentarne i presupposti, il che nella specie non era avvenuto.

La CTR, adita dalla parte contribuente, ha accolto il gravame e riconosciuto le agevolazioni.

Ha motivato la decisione ritenendo che il thema decidendum fosse circoscritto alle sole agevolazioni negate e che l’ufficio avesse addotto, quale unica difesa, la mancanza della documentazione richiesta dal D.P.R. n. 1523 del 1967, art. 107. Ha aggiunto che, una volta costituita una nuova iniziativa industriale nel mezzogiorno, le agevolazioni decennali per IRPEG e ILOR spettavano per legge (D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101, comma 1), senza necessità di autorizzazione da parte della amministrazione e senza dover esibire alcuna documentazione (indispensabile solo per il reinvestimento degli utili prodotti, ex D.P.R. n. 218 del 1978, art. 102, comma 3), fatte salve le eventuali verifiche d’ufficio.

Propone ricorso affidato a quattro motivi l’agenzia; la parte non contribuente non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

01. Con il primo motivo, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente lamenta che i giudici d’appello avrebbero dovuto rilevare anche d’ufficio l’inammissibilità del gravame per “non specificità” dei motivi, atteso che essi erano stati interamente mutuati dal ricorso introduttivo senza procedere all’autonoma critica della decisione di prime cure.

02. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente, nella sostanza, denuncia che la CTR avrebbe erroneamente omesso di dichiarare i-nammissibile il gravame sul rilievo che la parte contribuente avrebbe appellato la decisione della CTP sulla base di motivi non specifici, perchè non attinenti alle argomentazioni del primo giudice ma all’avviso impugnato. Ne deriva che era necessario -per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che l’atto di appello fosse trascritto in modo completo – o quantomeno nelle parti salienti – nel ricorso stesso, così da dimostrare che nel suddetto gravame erano ravvisabili l’errore processuale e la mancata attinenza dei motivi dell’appello alle motivazioni del giudice di primo grado. In mancanza, questa Corte non è posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività della censura di inammissibilità, in quanto non abilitata a procedere all’esame diretto degli atti del merito, con conseguente vizio irrimediabile del primo motivo dell’odierno ricorso (cfr. in generale Cass. 2010/11477).

03. Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè i vizi motivazionali di cui al n. 5, rileva che, formatosi il giudicato sulla “non necessità” di un apposito provvedimento concessorio delle invocate agevolazioni, non derivava affatto la conclusione dei giudici d’appello, secondo cui resterebbe “… confermato il diritto alla esenzione così come richiesta dal contribuente in quanto sostenuto dal possesso, non contestato, dei requisiti richiesti dalla legge”.

Il motivo è fondato.

04. La CTR realizza una sorta d’inammissibile inferenza induttiva, non potendo trarre, dalla “non necessità” di un provvedimento concessorio della agevolazione, il dato estraneo della pretesa conferma del possesso, in capo alla parte contribuente, dei requisiti richiesti dalla legge per l’agevolazione stessa. Si tratta, infatti, di due profili del tutto autonomi, che la CTR mette illogicamente in collegamento per il tramite della asserita – e mai dimostrata – “non contestazione” da parte dell’amministrazione, che, invece, è smentita dalla stessa sentenza impugnata ove si legge che in appello “si costituisce in giudizio anche l’Ufficio, confermando i motivi già dedotti”. Essi, in altra parte della narrativa, sono così rappresentati: “L’Ufficio confermava la legittimità del proprio operato e, in merito all’esenzione richiesta sulla base del D.P.R. n. 1523 del 1967, art. 107, riteneva non concedibile l’esenzione richiesta non avendo il ricorrente ottemperato alle disposizioni delle stesso articolo”. E’ ancora la stessa sentenza d’appello a riassumere la decisione di prime cure: “Riteneva i-noltre la commissione che la esenzione per o.t.o. non potesse avere seguito avendo la società omesso di presentare la documentazione richiesta dall’art. 107”. Tutto ciò conferma che la cd. “non contestazione” dei requisiti richiesti dalla normativa istitutiva della provvidenza agevolativa contrasta palesemente con il dato logico e processuale, atteso che se il thema decidendum era proprio quello dei requisiti di cui all’art. 107, il thema probandum era legato alla documentazione prescritta dallo stesso art. 107, e viceversa. Dunque, nessuna acquiescenza vi può essere stata sul punto da parte dell’amministrazione resistente e oggi ricorrente.

05. Con il terzo motivo, denunciando la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente lamenta che i giudici d’appello non hanno tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità, nell’ammettere la riconoscibilità del beneficio fiscale per le iniziative nel Mezzogiorno anche in sede giudiziale, configura la relativa richiesta come una sorta di eccezione avverso l’integrale pretesa tributaria dell’Erario, da regolarsi dunque secondo gli ordinari principi in tema di onere della prova a carico della parte richiedente.

06. Il motivo è fondato. L’esenzione decennale dall’ILOR – per gli stabilimenti industriali che si impiantino nei territori del Mezzogiorno – e la riduzione decennale IRPEG – per le imprese che si costituiscano in forma societaria nei territori medesimi – previste dal D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105, integrano benefici direttamente accordati dalla legge e competono, quindi, indipendentemente da apposite istanze del contribuente da inserirsi nella dichiarazione annuale o da altre iniziative in sede amministrativa, e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o con-cessorio dell’Amministrazione finanziaria. Sul punto si è formato il giudicato interno, peraltro in conformità a consolidata giurisprudenza di legittimità.

07. Questa ha chiarito, da tempo, che il diritto alle agevolazioni stesse può essere fatto valere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, con domanda al giudice tributario di annullamento dell’atto che, esplicitamente o implicitamente, escluda il beneficio (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. trib., 18 marzo 2002, n. 3925 – Giur.

imp. 2002, 875). L’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione e la riduzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c. (cfr., per varie applicazioni in campo tributario, Cass. 2010/21875, 2007/10253, 2007/7883, 2006/5137). In altre parole, è la parte contribuente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., che ha l’onere di dimostrare, in seguito alla contestazione dell’Officio, i fatti che palesino il raggiungimento dello scopo previsto della normativa sulle provvidenze fiscali per le imprese del Mezzogiorno, ovverosia l’effettiva realizzazione dell’intento dichiarato, perchè tale intento rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto. A tale principio i giudici di appello non si sono attenuti, avendo trascurato, il rilievo decisivo della sentenza di primo grado, che riteneva non concedibile l’esenzione richiesta per non avere la società presentato la documentazione richiesta dalla normativa istitutiva del provvedimento agevolati vo.

08. Con il quarto motivo, denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.P.R. n. 218 del 1978, art. 102, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3-4-5, la ricorrente lamenta che i giudici d’appello hanno erroneamente applicato a tutta la documentazione richiesta dall’art. 102 la “ordinatorietà” del termine per la presentazione della certificazione UTE, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, che giammai aveva stabilito che non fosse necessario documentare alcunchè per fruire dei cospicui benefici economici incidenti sull’Erario. Il motivo è fondato.

09. Raccordandosi con quanto già detto sui precedenti due motivi (2^ e 3^), è vero che la mancata presentazione entro il termine prescritto dall’art. 102 della certificazione UTE, comprovante il rispetto delle condizioni necessarie per ottenere l’esenzione su indicata, non osta al conseguimento del beneficio, qualora le opere progettate siano state realizzate nei termini di legge, ma la loro realizzazione sia stata documentata oltre il termine di centottanta giorni dalla ultimazione delle stesse, atteso il carattere ordinatorio e non perentorio del termine medesimo (Cass. 1998/3997 e, sulla legislazione precedente, Cass. 1974/2837). Ciò non toglie che tutta la documentazione richiesta dall’art. 102 (e in precedenza dal D.P.R. n. 1523 del 1967, art. 107) dovesse essere prodotta dalla parte contribuente, richiedente il beneficio di legge, con la domanda giudiziale proposta avverso la pretesa tributaria integralmente azionata dall’amministrazione.

10. Infatti, le agevolazioni tributarie per le iniziative industriali nel Mezzogiorno, previste dal citato D.P.R. n. 218 del 1978, sono espressamente subordinate per legge al rispetto dei prescritti termini d’inizio e ultimazione dei lavori e alla relativa verifica, unitamente a quella dell’ammontare delle somme impiegate nell’esecuzione delle opere, da parte dell’ufficio tecnico erariale (Cass. 2003/10228).

11. Siccome i benefici fiscali costituiscono eccezione alla regola della generale imponibilità dei redditi, non basta che il giudice ritenga insufficienti i motivi addotti nell’atto negativo dell’amministrazione, ma è necessario accerti l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge. In ogni caso l’onere della prova sull’esistenza dei presupposti di fatto per la loro applicazione è ritenuto spettante al contribuente che ne beneficia (Cass. 2008/8219).

12. Questa Corte (con le sentenze 8617 e 19148 del 2004) ha affermato che il giudice tributario, investito della controversia sulla spettanza di una agevolazione fiscale, non può limitarsi a disattendere la tesi negativa. Deve, invece, pronunciarsi sul merito della domanda affermando – o negando – la spettanza in concreto dell’agevolazione. E nel caso dei benefici per il Mezzogiorno (con le sentenze 12840 e 19148 del 2004) si è sottolineato che le agevolazioni IRPEG ed ILOR richiedono requisiti diversi, che ben possono concorrere (con il conseguente cumulo delle due agevolazioni), infatti per l’agevolazione IRPEG sono necessari un elemento soggettivo, riguardante la costituzione dell’impresa in forma di società, e un elemento oggettivo, costituito dalla realizzazione di nuove iniziative produttive. Mentre l’esenzione decennale ILOR, è fruibile anche da enti, imprenditori individuali o società di persone, ma richiede che l’attività svolta abbia natura industriale e che l’impresa impianti uno stabilimento tecnicamente organizzato ovvero, se già esistente, provveda al suo ampliamento, trasformazione, riattivazione, ricostruzione o ammodernamento (art. 101 cit.). Come si vede in entrambi i casi assume fondamentale valore un elemento oggettivo costituito dall’istallazione di un’iniziativa economica produttiva – e, dunque, non è sufficiente far riferimento a dati meramente formali – così come è richiesto dalla legge di documentare elementi specifici (cfr. D.P.R. n. 218 del 1978, art. 102 richiamato dall’art. 105).

13. Concludendo, il ricorso, siccome sorretto da tre motivi ravvisati fondati (2, 3, 4), deve essere accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, per un rinnovato esame da condursi nel rispetto dei principi enunciati nei paragrafi precedenti, dinanzi ad una sezione della CTR competente diversa da quella che ha reso la pronuncia annullata, alla quale va demandato il regolamento delle spese, anche, della presente fase processuale di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglie gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, dinanzi ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sardegna (sez. Sassari).

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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