Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13954 del 07/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 07/07/2016), n.13954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza rg. 27473-2013 proposto da:

C.A., (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio

dell’avvocato ALESSIO PETREATI, rappresentata e difesa dagli

avvocati EMANUELE SAVOIA, LUIGI CAMPANALE, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA FERROVIERI SCARL, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FASANA 16, presso lo studio dell’avvocato

RICCARDO RAMPIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE

LEO, giusta procura speciale a margine della scrittura difensiva;

– resistente –

e contro

C.A., (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio

dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, rappresentata e difesa dagli

avvocati EMANUELE SAVOIA, LUIGI CAMPANALE, giusta procura speciale

in calce al ricorso successivo;

– ricorrente successiva –

e contro

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA FERROVIERI SCARL, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FASANA 16, presso lo studio dell’avvocato

RICCARDO RAMPIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE

LEO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1354/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI del

19/07/2013, depositata il 28/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 27473 del 2013.

“Insorgeva controversia tra la signora C.A. e la Cooperativa Edilizia Ferrovieri (di qui in poi: la Cooperativa) in ordine al pagamento di quote mensili sociali. Costantino contestava le richieste di pagamento della Cooperativa, affermando di aver saldato ogni debito.

La Cooperativa attivava il procedimento di arbitrato (irrituale) previsto dall’art. 33 dello Statuto della Cooperativa per vedere accertato il debito dell’odierna ricorrente. Per ciò che qui rileva, Costantino, costituitasi nel detto procedimento arbitrale, eccepiva l’incompetenza dell’arbitro, sul presupposto che ella non era più socia della Cooperativa.

L’Arbitro unico definiva il procedimento arbitrale con lodo comunicato in data 11.08.2008 col quale, respinta l’eccezione di difetto di competenza, accoglieva la domanda della Cooperativa.

In data 6.11.2008, Costantino proponeva azione di nullità avverso il lodo irrituale innanzi alla Corte d’appello di Bari, denunciandone la nullità perchè, per ciò che qui ancora rileva, l’arbitro aveva erroneamente respinto la sua eccezione di difetto di competenza.

La Corte territoriale (seta 1354 del 2013) dichiarava inammissibile l’impugnazione perchè “un lodo pronunciato in esito ad arbitrato irrituale è certamente impugnabile davanti al giudice ordinario, ma da identificare nel giudice competente secondo le disposizioni del libro primo, come detta il capoverso dell’art. 808 ter nel rispetto del doppio grado di giurisdizione”.

Contro la decisione della Corte d’appello è stato proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza in ordine al quale è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c. portata in camera di consiglio all’udienza del 23 settembre 2015: “Contro la decisione della Corte d’appello ha proposto ricorso per regolamento di competenza facoltativo C., denunciando: 1. violazione e falsa applicazione dell’art. 827 c.p.c., art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 12 c.p.c., comma 4, n. 2, e art. 830 c.p.c. (360, n. 3).

Sostiene la ricorrente:

– che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il lodo irrituale non è soggetto all’impugnazione per nullità di cui all’art. 827 c.p.c.;

– che la sentenza impugnata meriterebbe cassazione perchè la Corte territoriale non ha risposto se l’arbitro poteva giudicare in materia di recesso al posto del Giudice ordinario, come eccepito dalla ricorrente;

– che la sentenza del Giudice territoriale sarebbe altresì viziata per avere omesso di rispondere all’eccezione di C. per la quale l’arbitro era incompetente in quanto la stessa C. non era più socia della Cooperativa;

– che l’arbitro avrebbe violato l’art. 1359 c.c. (secondo cui la condizione si considera avverata quando sia mancato il suo avveramento per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento), perchè il recesso si configura come negozio unilaterale e la relativa deliberazione favorevole del c.d.a., che non si è mai avuta, deve essere considerata come condizione necessaria di efficacia.

Si è costituita la Cooperativa, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

Il ricorso è inammissibile, perchè non poteva essere proposto regolamento di competenza avverso una pronuncia che non decideva sulla competenza ai sensi dell’art. 38 c.p.c. e ss..

Peraltro, la Corte territoriale ha correttamente dichiarato l’inammissabilità della domanda di nullità, atteso che i lodi irrituali non sono impugnabili ex art. 827 c.p.c. (come erroneamente sostenuto dalla ricorrente), ma solo ai sensi dell’art. 808 ter (cfr., tra le molte, Cass. nn. 24552 del 2013 “Poichè nell’arbitrato irrituale le parti intendono affidare all’arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale –

mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà – impegnandosi a considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà, è ammissibile l’impugnazione per nullità (h un lodo, ancorchè il provvedimento sia stato depositato e reso esecutivo ai sensi dell’art. 825 c.p.c., mentre è legittimamente esperibile la sola azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione”.

Il Collegio ha disposto di rinviare a nuovo ruolo al fine di trattare congiuntamente il ricorso per regolamento facoltativo di competenza con altro ricorso proposto avverso la stessa sentenza ex art. 360 c.p.c., rivolto verso la statuizione di merito della Corte territoriale d’inammissibilità dell’impugnazione della decisione arbitrale in unico grado d’appello, sul rilievo che l’arbitrato di natura irrituale segue le ordinarie regole del doppio grado di giurisdizione, dovendo conseguentemente essere adito il giudice ordinario di primo grado ex art. 808 ter c.p.c. cpv.

In questo secondo ricorso sono stati prospettati 5 motivi. Ha resistito con controricorso la Cooperativa.

In ordine a tale secondo ricorso il Collegio osserva:

Tutti e cinque i motivi hanno ad oggetto sotto diverse angolazioni la nullità del lodo e l’incompetenza dell’arbitro rispetto alla clausola arbitrale, nonchè la validità della clausola medesima.

La ratio decidendi della declaratoria d’inammissibilità consistente nel mancato rispetto vietato dalla legge, del doppio grado di giurisdizione, e dalla conseguente erronea individuazione del giudice nella Corte d’Appello e non nel tribunale, non è stata in alcun modo scalfita dal ricorso in questione, da reputarsi, di conseguenza, radicalmente inammissibile.

Si segnala, comunque, a sostegno della correttezza della soluzione indicata dalla Corte territoriale la seguente pronuncia della Corte di Cassazione, che esprime un orientamento consolidato:

“se è stato pronunciato un lodo irrituale nonostante che alcune delle parli sostengano di avere, in realtà, pattuito una clausola per arbitrato rituale, il lodo medesimo deve essere impugnato, sia pure allo scopo di far valere il carattere rituale dello stesso, non innanzi alla corte di appello, a norma dell’art. 828 c.p.c., ma in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l’osservanza del doppio grado di giurisdizione, “rendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale”.(Cass. 25258 del 2013).

In conclusione entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

PQM

La Corte, riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili.

Condanna la parte ricorrente a pagare nei confronti della parte controricorrente le spese processuali del procedimento di legittimità da liquidarsi in Euro 5000 per compensi ed Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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