Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13954 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36749-18 proposto da:

Z.H., rappresentato e difeso dall’avv. Dario Del Medico

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Piazza Teatro, 23

Merano(BZ);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia depositata il

19 novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/1/2020 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 3138/18, pubblicata il 19 novembre 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da Z.H., cittadino proveniente dal Pakistan, il quale aveva riferito di essere di religione sciita e di aver abbandonato il paese a seguito delle minacce e delle violenze subite da parte di alcuni talebani sunniti, a causa della sua attività di responsabile ed organizzatore di manifestazioni religiose.

La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria ed ha evidenziato che, sulla base di fonti internazionali attendibili, nel Punjab non era ravvisabile una situazione di violenza indiscriminata, secondo quanto richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); il giudice di appello ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge, censurando il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e lamentando, in particolare, la valutazione di scarsa credibilità delle dichiarazioni.

Il motivo è inammissibile, in quanto, nonostante la rubrica, si risolve in una doglianza sulla valutazione di merito della Corte in ordine alla credibilità del richiedente.

Conviene premettere che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni

del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. 3340/2019).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che la narrazione risultava poco coerente e priva di attendibilità, lacunosa e poco verosimile, anche in considerazione delle contraddizioni su elementi essenziali della narrazione, specificamente indicate in motivazione (pag. 4 della sentenza impugnata), che non risultano specificamente contestate nel motivo di ricorso.

Da ciò il mancato riconoscimento dello status di rifugiato.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge, in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria, avuto riguardo in particolare alla situazione di criticità nel Pakistan, in considerazione degli attentati politico-religiosi nei confronti di forze di polizia e forze armate, ed agli scontri sempre più frequenti tra sciiti e sunniti.

Il motivo è infondato.

Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili, alla stregua dei criteri di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine – con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – salvo che – ipotesi neppure allegata nella specie – la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018).

Per quanto concerne la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che dev’essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato, mediante il ricorso a fonti internazionali attendibili citate in motivazione (Rapporti di Human Rihts Watch, World Report 2017, EASO, Agosto 2017), secondo quanto richiesto dal recente indirizzo di questa Corte (Cass. 11312/2019) che la zona di provenienza dell’immigrato (Punjab) non risultava interessata da una situazione di violenza diffusa riconducibile a quella di cui all’art. 14, lett. c), non potendo rilevare gli episodi di matrice terroristica, talora verificatisi nella zona di provenienza, atteso che tali atti – mirati ad obiettivi determinati – non valgono ad integrare, per la loro episodicità, quella situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, richiesta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)).

Il terzo motivo denuncia violazione di legge, ed in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e la carenza assoluta di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e deducendo, in particolare, la mancata considerazione dell’integrazione sociale dello straniero nel nostro paese e la grave compromissione dei diritti umani cui lo stesso sarebbe sottoposto in casi di rientro in Pakistan, anche in considerazione della situazione di estrema povertà di quel paese.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale si è infatti limitata ad affermare, in modo del tutto generico ed apodittico, la mancanza dei presupposti della protezione umanitaria, deducendo la sostanziale irrilevanza dell’inserimento sociale del richiedente nel mondo del lavoro.

Non risulta dunque presa in esame la concreta condizione personale del richiedente, nè effettuata alcuna valutazione comparativa della situazione del richiedente con riferimento al paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez.U. 29459 del 2019; Cass. 4455/2018).

In conclusione, respinti i primi due motivi, va accolto il terzo mezzo; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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