Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13954 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.05/06/2017),  n. 13954

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24089/2015 proposto da:

ROME SPORT SHOP SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA

CANCELLERIA, 85, presso lo studio dell’avvocato BARBARA PAOLETTI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1267/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

La società srl ROME SPORT SHOP ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza della CTR del Lazio indicata in epigrafe.

La Equitalia sud spa si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Premesso che il ricorso proposto dalla parte ricorrente è stato ritualmente proposto quanto all’analiticità delle censure il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7 e art. 145 c.p.c. è manifestamente inammissibile (Cass. S.U. n. 7155/2017), alla luce dell’indirizzo di questa Corte secondo il quale qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti, in tali sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio-Cass. n. 3516/2012; Cass. n. 10201/2015; Cass. n. 14865/2012, n. 15798/2010; Cass. n. 13935 del 13/12/1999.

Orbene, a tale indirizzo si è uniformato il giudice di appello, ritenendo valida la notifica dell’ iscrizione ipotecaria effettuato presso la sede della società a persona qualificatasi come commessa-.

Peraltro, la questione dell’invio della comunicazione preventiva al destinatario sulla quale pure si appunta la censura della parte ricorrente non risulta proposta nel giudizio di merito, nè la parte ricorrente si è curata di comprovare siffatta deduzione, incorrendo nell’inammissibilità del relativo profilo di censura per difetto di autosufficienza.

Ne consegue che i rilievi difensivi esposti dalla parte ricorrente in memoria appaiono superati da quanto sopra esposto e, comunque, estremamente generici anche rispetto alle ragioni sulle quale si fonda il dedotto deficit di costituzionalità della disciplina in tema di notifica ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, è inammissibile. Diversamente da quanto prospettato dalla parte ricorrente, la CTR ha esaminato le notifiche delle cartelle, ritenendole validamente eseguite, in ciò confermando quanto ritenuto dal giudice di appello.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della disciplina in tema di spese processuali per avere il giudice di appello disposto l’integrale compensazione delle spese processuali, a fronte del parziale accoglimento della domanda della contribuente, è manifestamente infondato, alla luce dell’orientamento di questa Corte in forza del quale la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento – Cass. 3438/2016-.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della Equitalia spa in Euro 2000,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% degli onorari, oltre accessori come per legge.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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