Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13954 del 03/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13954 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 28921-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – UFFICIO PROVINCIALE di
NAPOLI, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SIGNORIELLO SERENELLA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 330/46/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 12/10/2010,
depositata il 13/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 03/06/2013

consiglio del 17/01/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 28921/2011

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza 330/46/2010 depositata il 13
ottobre 2010 , con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato
l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La
pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso della signora Signoriello avverso l’avviso di
accertamento con cui l’ Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto
a variare il classamento di unità immobiliare di pertinenza del contribuente.
La contribuente non si è costituita in giudizio.
Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso.
La Amministrazione ha depositato memoria.
Ad avviso del Collegio il ricorso deve essere rigettato in continuità con la giurisprudenza di questa
Corte (cfr. ex pluriuso la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13
novembre 2012, n. 19968 del 14 novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo
cui la motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita
catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336
dell’articolo 11. 311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando,
in tal caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato
adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 11. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri
catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del
rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’
insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti
e del relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del
comma 58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il
precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi
caratteristiche analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro
classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare
oggetto di riclassamento.
Mentre l’atto di ri- classamento di cui si discute contiene una motivazione meramente apparente ed
apodittica, in cui non si specifica neppure in quale delle tre ipotesi indicate si collochi la pretesa
tributaria.
Pqm
La Corte rigetta il riscorso.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 17 gennaio 2013
Il presidente er latore

RICORRENTE: Agenzia del Territorio ; INTIMATO: Serena Signoriello

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