Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13953 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36147-18 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Bozzoli,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Padova, via

Trieste n. 49;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia depositata il

12 giugno 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/1/2020 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 1611/18, pubblicata il 12 giugno 2018, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da A.S., rilevandone la tardività.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge, per il rigetto dell’istanza di remissione in termini, formulata nell’atto di appello.

Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio della pronuncia che, preso atto della tardività dell’appello, con apprezzamento adeguato, ha ritenuto che il difetto di comunicazione tra difensore ed assistito non integrasse il presupposto di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, atteso che la negligenza del richiedente, per non avere fornito informazioni corrette sulla propria dimora al difensore, era incompatibile con il presupposto richiesto per la rimessione in termini, vale a dire la sussistenza di causa non imputabile.

Tale ratio non viene specificamente ed efficacemente contestata dal ricorrente.

La statuizione è in ogni caso conforme a diritto, posto che il difetto di comunicazione tra parte e difensore non è evidentemente opponibile alla controparte, nè integra idonea causa di rimessione in termini.

La reiezione del primo motivo assorbe l’esame del secondo.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e considerato che il Ministero non ha svolto difese non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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