Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13952 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14928/2006 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 71,

presso lo studio dell’avvocato ACETO ANTONIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ZARRELLI MARIO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA SETTORE FINANZA TRIBUTI, REGIONE CAMPANIA AREA GEN.

CORD. BILANCIO RAGIONERIA TRIBUTI in persona del legale

rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA

POLI 29, presso lo studio dell’avvocato LACATENA MASSIMO, che li

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 105/2 005 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 13/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il resistente l’Avvocato PANARIELLO, delega Avvocato

LACATENA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.E., intestataria dell’autovettura tg. (OMISSIS), impugnava dinanzi alla CTP di Napoli l’avviso d’accertamento e d’irrogazione di sanzioni per l’omesso versamento della “tassa automobilistica” relativa all’anno 1999.

I primi giudici rigettavano l’impugnazione, affermando che la ricorrente non aveva provato di non essere più proprietaria della citata autovettura, in quanto non valeva la procura notarile a venderla rilasciata alla ditta Automercato Canfora in data 29 dicembre 1998. Tale sentenza, appellata dalla contribuente, è stata confermata dalla CTR della Campania, che ha motivato la propria decisione rinviando alle considerazioni dei giudici di prime cure e ribadendo l’irrilevanza fiscale della “procura a vendere, la citata macchina, ad altri”.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e memoria, la contribuente; la Regione Campania si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

01. Con il primo motivo, la ricorrente infondatamente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione degli artt. 2697 e 2702 c.c.. Assume che, a fronte della procura irrevocabile a vendere l’autovettura e alla conforme dichiarazione scritta rilasciata dall’autosalone consegnatario del veicolo, i giudici d’appello avevano eluso il materiale probatorio offerto e il thema decidendum della vertenza essendosi limitati alla semplice condivisione della motivazione di prime cure e alla affermazione “che, comunque, una procura non esime il proprietario dalla macchina dal pagamento della tassa automobilistica”.

02. Osserva la Corte che il motivo è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima quando il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima in estrema sintesi le ragioni della conferma della pronunzia, in modo che il percorso argomentativo sia desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze. Nella specie, entrambe s’incentrano sulla pacifica irrilevanza giuridica, ai fini fiscali che qui interessano, della procura irrevocabile a vendere l’autovettura rilasciata dalla contribuente intestataria rilasciata all’autosalone consegnatario del veicolo. E ciò basta per le ragioni che si diranno in ordine al secondo motivo.

03. Con esso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1362, 1322, 1350, 1392 e 1369 c.c..

Assume che la procura notarile irrevocabile a vendere l’autovettura e la contestuale dichiarazione del beneficiario di aver ottenuto la disponibilità materiale del veicolo costituivano “un negozio giuridico attuato in modo atipico”, il quale rispecchiava “le modalità necessarie alla vendita di un’auto”. Sicchè, spogliatasi del veicolo la sua intestataria, residuava il solo obbligo di annotazione della vettura in apposito registro tenuto per legge a cura del titolare dell’autosalone. Sul punto, con apposita memoria, ribadisce che, in base al D.L. n. 953 del 1982 e sotto le comminatoria della L. n. 27del 1978, per i veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese abilitate al commercio dei medesimi, l’obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello della scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.

04. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di tassa del possesso degli autoveicoli, nel caso in cui il veicolo sia consegnato per la rivendita a un’impresa abilitata al suo commercio, la mancata tempestiva comunicazione all’Aci, da parte di quest’ultima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna, impedisce al proprietario di godere dell’esenzione temporanea dal tributo ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, commi 43 – 48, conv. con modif. nella L. 28 febbraio 1983, n. 53; ne consegue che resta fermo in capo al proprietario del veicolo l’obbligo di pagamento del tributo, mentre l’omissione dell’impresa consegnataria del veicolo può costituire fonte di responsabilità – contrattuale o extracontrattuale, a seconda dei casi – nei confronti del proprietario stesso (Cassazione civile sez. 1^, 22 aprile 1998, n. 4098 – Foro it. 1999, 1^, 3499).

05. A tale orientamento va data ulteriore continuità, atteso che, con riferimento alla tassa prevista dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, commi da 31 a 60, il soggetto obbligato verso il fisco è, ai sensi del comma 32, colui che risulta proprietario dal Pra;

conseguentemente, si è ritenuto che in caso di vendita di autoveicolo non seguita da immediata comunicazione al Pra, il compratore ha l’obbligo di fornire al venditore i mezzi necessari per il pagamento e il venditore, se provveda al pagamento con mezzi propri, ha diritto di ottenere dall’acquirente la restituzione di quanto pagato, senza che assuma rilievo l’eventuale successivo trasferimento del veicolo ad un terzo, nei cui confronti il primo compratore può agire in rivalsa (Cassazione civile sez. 3^, 22 marzo 2005, n.6167 – Giust. civ. Mass. 2005, 4; sez. 1^, 21 settembre 1999, n.10177 – Foro it. 1999, 1^, 3498; cfr. anche sez. 2^, n.19875 del 2009).

06. Ne consegue che, ai fini solo fiscali che qui rilevano, non interessa neppure indagare su quale sia la portata negoziale, eventualmente indiretta, della invocata procura irrevocabile, in quanto da un lato, mancando gli adempimenti di legge da parte dell’autosalone consegnatario, la intestataria del veicolo non può fruire dell’esenzione speciale dal tributo (commi 43 – 48), dall’altro, essendo responsabile d’imposta chi risulta intestatario dal PRA (comma 32), l’invocata circolazione atipica e indiretta della titolarità del veicolo non è opponibile al fisco (cfr. D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 94, commi 1 e 7).

07. Il ricorso va dunque rigettato; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 700 (di cui Euro 580 per onorario), oltre agli oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA