Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13951 del 03/06/2013
Civile Decr. Sez. 6 Num. 13951 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Rep.
DECRETO
Ud.
sul ricorso 26259-2012 proposto da:
FILIPPI MARCELLO FLPMCL37E17H501M,
elettivamente
domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29,
presso lo studio dell’avvocato PICCINI BARBARA, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente contro
BRUGNER RICCARDO, RICCI FRANCESCO, LAMARRA EMILIA,
ARGENTIERI LICIA ALSONIA erede di Domenico Colanni, DI
PASQUALE ANGELO, DI SALVO EZIO, DURANTE MARIA LUISA,
CARTA MATILDE erede di Nunziate Brancaccio;
–
intimati
–
2013
avverso la sentenza n. 825/2012 della CORTE D’APPELLO
235
di ROMA del 10/01/2011, depositata il 15/02/2012.
e_
Data pubblicazione: 03/06/2013
Il Consigliere delegato della II Sottosezione della VI Sezione civile
Rilevato che Marcello Filippi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della corte di appello di Roma del 10 gennaio 2012, n° 8788;
che le controparti, Riccardo Brugner ed altri, non hanno proposto controricorso;
che, con atto del 9.5.2013, il predetto ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso
ritenuto che la rinuncia è conforme a legge;
che non v’ha luogo a pronuncia sulle spese;
che pertanto il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia
PQM
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia;
nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria di dare avviso alle parti del presente provvedimento, con
l’avvertenza che entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione potranno impugnare
il provvedimento stesso.
Roma, 21.5.2013
Il Consigli
delegato
come propossto;