Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13950 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34956-18 proposto da:

B.H., rappresentato e difeso dall’avv. Elena Petracca,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Rovigo, via

Badaloni, n. 19;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia depositata il

17 luglio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/1/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 2027/18, pubblicata il 17 luglio 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da B.H., cittadino proveniente dal Gambia, il quale aveva riferito di aver abbandonato il paese per timore di essere arrestato: egli aveva infatti cagionato, per colpa, un incendio di vaste proporzioni, che aveva determinato la distruzione di diversi ettari di terreno boschivo e la morte di numerosi animali allevati; il richiedente evidenziava che a causa dell’ingente danno, che era assolutamente impossibilitato a risarcire, e del fatto di essersi reso irreperibile, era penalmente perseguibile e temeva pertanto di essere arrestato.

La Corte territoriale ha affermato la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rilevando che la vicenda narrata dal richiedente appariva del tutto inverosimile per la genericità della narrazione; il giudice di appello, inoltre, riteneva la natura strettamente privata della vicenda ed escludeva il rischio effettivo e concreto per il richiedete di subire un grave danno; quanto alla protezione umanitaria, deduceva la mancanza di ragioni di carattere umanitario, non esistendo indici di vulnerabilità personale.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge, lamentando che, con riferimento alla mancata concessione della protezione sussidiaria, la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto il carattere strettamente privato della vicenda, omettendo di valutare l’effettiva condizione del richiedente, il quale aveva dedotto di essere perseguitato e ricercato dalle autorità locali; lamenta inoltre che non sia stata adeguatamente valutata la situazione del Gambia, le cui forze di sicurezza nazionale, secondo quanto accertato dai principali enti di tutela dei diritti umani, risultano

responsabili di tortura e di gravi violazioni dei diritti umani.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge, per aver la Corte di Appello del tutto omesso di verificare se, considerata la giovanissima età del richiedente, la sua storia personale ed il rischio derivante dal suo ritorno in Gambia, il rimpatrio possa pregiudicare i suoi diritti fondamentali.

Entrambi i motivi sono fondati.

Quanto alla protezione sussidiaria, la Corte territoriale ha ritenuto il carattere strettamente privato della vicenda, omettendo di accertare, attivando il dovere di cooperazione istruttoria, le conseguenze e le sanzioni, eventualmente anche penali, derivanti dalla commissione di un grave evento colposo, ed in generale l’effettiva situazione carceraria del Gambia.

Del pari affetta da nullità, per violazione di legge, la statuizione che ha negato la protezione umanitaria, omettendo di valutare la specifica situazione del richiedente, la sua giovanissima età, le sue condizioni di vita in caso di rimpatrio ed il suo grado di inserimento sociale nel nostro paese, limitandosi ad affermare, in via del tutto apodittica e generica, la mancanza di indici di vulnerabilità personale.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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