Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13950 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.05/06/2017),  n. 13950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18790-2015 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI SALVIA;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del Dirigenti con incarico a

livello generale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

144, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIA PUGLISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Potenza, pronunciando in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 14499 del 2014 (che aveva rilevato che la Corte di merito nel dispositivo della sentenza non aveva esplicitato il decisum, statuendo soltanto sulle spese), aveva rigettato la domanda proposta da D.C. per ottenere la rendita di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85 quale erede di P.D..

2. La Corte d’appello riteneva che la domanda fosse preclusa per effetto del giudicato costituito dalla sentenza del Pretore del lavoro di Potenza del 23 giugno 1998 (confermata dal Tribunale) che, giudicando sulla domanda originariamente introdotta dal P., deceduto in corso di causa, aveva accertato la natura professionale della malattia da cui era affetto il de cuius e condannato l’Inail al pagamento delle relative prestazioni, ma aveva rigettato la domanda per la rendita ai superstiti proposta dagli eredi intervenuti in corso di causa, non essendo stata provata la sussistenza dei requisiti di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85.

3. D.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte potentina, a sostegno del quale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324, 323, 346, 112 e 132 c.p.c. e contesta che la sentenza del Pretore di Potenza potesse costituire giudicato preclusivo della domanda proposta in questo processo, essendo diverso il petitum inizialmente formulato dal P. ed essendone parzialmente diverse le parti, essendo colà intervenuti gli eredi ex art. 302 c.p.c. Aggiunge di avere chiesto con l’appello incidentale proposto davanti al Tribunale di Potenza di correggere la motivazione del Pretore con statuizione d’inammissibilità anzichè di rigetto della domanda degli eredi, ma che su tale aspetto il Tribunale non si era pronunciato, ritenendolo assorbito.

4. L’Inail ha resistito con controricorso.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8077 del 2012, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, hanno definitivamente chiarito che ove i vizi del processo si sostanzino nel compimento di un’attività deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore, così come avviene nel caso che si tratti di stabilire se sia stato o meno rispettato il modello legale di introduzione del giudizio, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda. Affinchè questa Corte possa riscontrare mediante l’esame diretto degli atti l’intero fatto processuale, è tuttavia necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (ex plurimis, Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 8008 del 2014, Cass. n. 896 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, cit.).

1.1. In applicazione di tale principio generale, si è poi affermato che, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., restando preclusa ogni attività nomofilattica (Cass. Sez. U, 27/01/2004 n. 1416, Cass. 11/02/2015 n. 2617, 16/07/2014 n. 16227).

2. Nel caso in esame, la sentenza del Pretore di Potenza che secondo l’avviso – qui contrastato – della Corte di merito costituisce giudicato esterno preclusivo dell’ulteriore esame, non è riprodotta dal ricorrente nel suo testo integrale, essendone riportati solo alcuni passaggi, nè è allegata al ricorso, nè se ne indica la collocazione in atti. Neppure è trascritta od allegata la pure richiamata sentenza del Tribunale di Potenza.

3. Resta quindi preclusa la possibilità di questa Corte di esaminare la fondatezza della doglianza, secondo i principi sopra richiamati, sicchè il ricorso dev’ essere dichiarato inammissibile.

4. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.

5. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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