Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1395 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. III, 22/01/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30812/19 proposto da:

-) Y.S., elettivamente domiciliato a Napoli, via Pietro

Colletta n. 12, presso l’avvocato Liana Nesta, che lo difende in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 10.9.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Y.S., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso non indica quali fatti vennero dedotti a fondamento della domanda di protezione internazionale nell’atto introduttivo del giudizio.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento Y.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che la dichiarò tardiva con ordinanza 25.11.2015.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 1.4.2019.

La Corte d’appello ha ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; tuttavia ha rigettato nel merito tutte le domande di protezione formulate dall’appellante. A tal riguardo la Corte d’appello ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi sia perchè il racconto del richiedente era inattendibile, sia in ogni caso perchè i fatti da lui riferiti non evidenziavano una persecuzione; nè evidenziavano che il richiedente, in caso di rimpatrio, avrebbe potuto essere condannato a morte o torturato;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto “i presupposti della protezione umanitaria non si ravvisano nel caso in esame, nè con riguardo alla situazione personale del richiedente (alla stregua di quanto fin qui detto), nè con riguardo alla situazione attuale del paese di provenienza”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da Y.S. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi posti a fondamento del ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Il ricorso, infatti, in violazione della norma appena impugnata, trascura di indicare:

-) quali fatti dedusse in primo grado a fondamento della domanda;

-) se e quali delle circostanze dedotte in primo grado furono riproposte in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Resta solo da aggiungere come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i requisiti c.d. “di contenuto-forma” previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato (ex permultis, Sez. 5 -, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018, Rv. 651277 – 01, ma il principio è ribadito da questa Corte da mezzo secolo: nello stesso senso si veda già Sez. 3, Sentenza n. 3087 del 08/11/1962, Rv. 254561 – 01, secondo cui l’esposizione sommaria dei fatti della causa è elemento essenziale ai fini dell’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, e gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dei fatti della causa “debbono risultare dall’atto di impugnazione, perchè necessari a chiarire le censure che si muovono alla decisione impugnata”.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa della parte intimata.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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