Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1395 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, (ud. 11/10/2010, dep. 21/01/2011), n.1395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22606/2008 proposto da:

SOPIN SpA, (OMISSIS), in persona del legale rappr.te pro tempore,

Amministratore Unico Rag. G.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI

MOGLIAZZA Giovanni Francesco, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GAMBARDELLA DANIELA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FINAGEN SPA;

– intimato –

nonchè da:

FINAGEN SPA, (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, Dott. S.V., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato

MARTORIELLO MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato COGO

GIOVANNA giusta delega in calce al controricorso con ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

SOPIN SPA, in persona del legale rapp.te pro tempore, Amministratore

Uncio Rag. G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA

GIOVANNI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GAMBARDELLA DANIELA giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1765/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa il 22/07/2007, depositata il 21/06/2007;

R.G.N. 2764/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato Daniela GAMBARDELLA;

udito l’Avvocato Massimo MARTORIELLO per delega Giovanna COGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto ricorso principale

inammissibile ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 6 luglio 2001 la società p.a. Sopin, utilizzatrice di beni in leasing, ricorreva ai sensi dell’art. 188 cod. proc. civ., lamentando il difetto di notifica del Decreto Ingiuntivo n. 5879 – 10341/01 emesso il 19 marzo 2001 a favore della società Finagen concedente cessionaria – per il pagamento di canoni e accessori per L. 2.302.711.253, oltre a L. 594.980.245 per interessi e all’ulteriore somma per successivi interessi convenzionali.

Il Tribunale, rilevato che la notifica era stata effettuata il 3 maggio 2001 nella sede legale fino al 26 marzo 2001 e che il successivo trasferimento era stato reso pubblico il 9 maggio 2001, sì che P.G., addetta alla ricezione, ingiustificatamente aveva rifiutato l’atto destinato alla società, rigettava il ricorso.

In data 8 agosto 2001 la Sopin proponeva opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c..

Il Tribunale di Milano, ritenuta la nullità della notifica del provvedimento monitorio poichè la sede legale della società ingiunta dal 9 maggio 2001 era a Frosinone, dichiarava l’inefficacia del decreto opposto e l’ammissibilità dell’opposizione tardiva che accoglieva respingendo nel merito la domanda della Finagen, che condannava perciò al pagamento delle spese giudiziali.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 giugno 2007, ribadito che dalla visura camerale il trasferimento della società ingiunta dalla sede di (OMISSIS), risultava trascritto il 9 maggio 2001 e ritenuto quindi che soltanto da tale data la circostanza era opponibile ai terzi (art. 2457 ter c.c.), dichiarava illegittimo il rifiuto di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo tentata il 3 maggio 2001 presso la sede legale risultante dai registri immobiliari, e poichè da detta data decorreva il termine di quaranta giorni per l’opposizione, dichiarava l’inammissibilità per tardività di quella proposta il 13 agosto 2001, e l’inammissibilità della successiva a norma dell’art. 650 c.p.c., per carenza dei presupposti. Sulle spese in motivazione confermava la statuizione del giudice di prime cure, ma in dispositivo disponeva che le spese di primo grado erano a carico della Sopin che condannava al pagamento del corrispondente importo.

Ricorre per cassazione la s.p.a. Sopin cui resiste la s.p.a. Finagen che ha altresì proposto ricorso incidentale, a cui resiste la ricorrente principale. La Sopin ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo la Sopin lamenta l’insufficiente ed omessa motivazione sulla notifica, effettuata ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e non art. 140 c.p.c., come erroneamente ritenuto a causa dell’omesso esame della relata del 28 aprile 2001 che reca “Richiesto io sottoscritto aiut. Ufficiale Giudiziario presso l’Ufficio notifiche di (OMISSIS) ho notificato una copia del su esteso atto a Sopin s.p.a.

in persona del legale rappresentante pro tempore in (OMISSIS) mediante consegna di copia fatta nell’indicato domicilio, a mezzo del servizio postale Milano Succursale 09, 28 aprile 2001, assistente Unep”; 2) della cartolina di ricevimento del 3 maggio 2001 che reca: “avviso di ricevimento dell’atto giudiziario spedito con racc. (vedi retro) dall’ufficio postale di .. diretta a Sopin s.p.a.

in persona del legale rappresentante pro tempore in (OMISSIS). Mancata consegna del plico a domicilio per rifiuto del destinatario del plico (casella barrata). Per rifiuto della persona abilitata P.G. in qualità di addetta al ritiro del plico (casella barrata). Per irreperibilità del destinatario (casella barrata).

Spedita comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio”: vuoto.

“Data 3 maggio 2001. firma B.”; 3) della busta contenente il decreto ingiuntivo de quo che reca: numero della raccomandata (OMISSIS), timbro 28 aprile 2001, relata di notifica dell’assistente ufficiale giudiziario a mezzo posta, destinatario Sopin s.p.a., (OMISSIS). Al mittente. Rifiutato.

B. 3 maggio 2001″. Quindi indica quali punti decisivi: 1) l’irreperibilità del destinatario, dichiarata dalla P., che perciò non poteva ricevere l’atto perchè non era ad esso collegata;

2) l’immediata restituzione dell’atto senza la compiuta giacenza perchè il destinatario era irreperibile, e conclude: 1) la sentenza è quindi carente su un punto essenziale della controversia: a) il tipo di notifica (per posta ex art. 149 c.p.c., e non a mezzo ufficiale giudiziario ex art. 137 c.p.c., e segg.); b) le modalità di consegna dell’atto, del relativo rifiuto e del rinvio al mittente lo stesso giorno del tentativo di consegna.

Il motivo è inammissibile perchè privo di correlazione con la ratio decidendi della sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva in quanto la notifica dell’atto nella sede legale risultante dai registri immobiliari (artt. 2328, 2436 e 2457 ter cod. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis), era valida poichè eseguita prima della pubblicità del trasferimento della medesima, con conseguente illegittimità del rifiuto a ricevere l’atto della impiegata addetta a tale incombenza, secondo la relata dell’agente postale che in tale veste ha la qualità di pubblico ufficiale (Cass. 11452/2003) trascritta dalla medesima Sopin: “il plico, spedito ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non è stato consegnato per rifiuto del destinatario in persona di P.G., addetta al ritiro”.

2.- Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 149 c.p.c., in combinato disposto con la L. n. 890 del 1982, art. 8, nella formulazione ante L. n. 80 del 2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, che correda con il seguente quesito di diritto: “una volta eccepita dall’opponente tardivo a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., l’inesistenza della notifica avvenuta ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in combinato disposto con la L. n. 890 del 1982, art. 8, nella formulazione ante legge 80/2005, in quanto documentalmente trasferito, il giudice deve esaminare l’avviso di ricevimento previsto dall’art. 4 e deve verificare in concreto, attraverso le modalità di notifica che vi risultino, se effettivamente il destinatario abbia o meno ricevuto la notifica stessa, con le modalità descritte nella L. n. 890 del 1992, art. 8”.

Il motivo è inammissibile per le ragioni che precedono.

3. – Con. il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 140 c.p.c. e art. 145 c.p.c. nella formulazione ante L. n. 263 del 2005, in combinato disposto con l’art. 46 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e lo correda dal seguente quesito di diritto:

“l’indicazione della sede legale della società che risulta dal registro o dallo statuto ex art. 46 c.c., per consentire una valida notificazione ex art. 145 c.p.c., sia nella formulazione attuale che in quella ante legem n. 263 del 2005, deve corrispondere all’esistenza in loco di un indirizzo valido, cioè l’effettiva vigenza della stessa con relativa visibile reperibilità del personale ivi addetto, il rappresentante o il personale addetto al ricevimento di atti. Nell’eventualità il giudice accerti e prenda atto dell’intervenuto trasferimento della sede legale, come nel caso di specie, ad altro indirizzo senza che sia mantenuta alcuna visibile reperibilità, il rifiuto di ritirare un atto non può determinare alcuna successiva formalità di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quante non più esistente una sede legale. Tale principio deve considerarsi applicabile anche alle modalità di notifica ex art. 149 c.p.c. ed L. n. 890 del 1982, art. 8”.

Il motivo è inammissibile perchè volto ad introdurre una questione diversa da quella decisa dai giudici di merito e cioè l’illegittimità del rifiuto, opposto dalla persona che l’agente postale ha accertato addetta alla ricezione degli atti, rinvenuta nella sede risultante dal registro delle imprese, a norma dell’art. 145 cod. proc. civ., comma 1, senza che l’opponente abbia provato che la società ingiungente conosceva che altrove era la residenza effettiva.

4.- Con il ricorso incidentale la Finagen s.p.a. lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e l’omessa motivazione sulle ragioni di conferma della condanna al pagamento delle spese di primo grado pur essendo stato accolto il suo appello.

La censura, poichè il dispositivo è conforme a diritto, determina il potere – dovere di questa Corte di integrare e specificare la motivazione della sentenza di appello nel senso che la conferma della “statuizione del giudice di prime cure sulla condanna al pagamento delle spese processuali” è da riferire al quantum, ma il relativo onere va posto, diversamente dalla statuizione del giudice di primo grado, a carico della Sopin, soccombente avuto riguardo alla riforma della relativa decisione, come correttamente disposto nel dispositivo della sentenza impugnata.

5. Per le alterne vicende del giudizio si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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